Art. 7 
 
 
     Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 
 
  1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati  sulla
base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano: 
  a) agli impianti iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie
formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai  sensi
dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012; 
  b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno  dalla
data di entrata in vigore presente decreto; 
  c) agli impianti iscritti in posizione  utile  nelle  procedure  di
registro svolte ai sensi  del  presente  decreto  e  che  entrano  in
esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. 
  2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1  e  per
gli  impianti  solari  termodinamici,   si   applicano   le   tariffe
incentivanti di cui all'allegato 1  del  presente  decreto.  Per  gli
impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,   riattivazione,
rifacimento, potenziamento e  per  gli  impianti  ibridi  la  tariffa
incentivante  e  gli  incentivi  sono   determinati   applicando   le
condizioni e le modalita' indicate in allegato 2. 
  3. Per gli impianti inseriti nei progetti  di  riconversione  degli
ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti  e'  determinato
con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19. 
  4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita'  in  materia  di
dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a  500  kW,  il  GSE
provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa  in
rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete,  una  tariffa
incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione  alla  fonte,
alla tipologia dell'intervento e alla  potenza  dell'impianto,  sulla
base dell'allegato 1. 
  5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500  kW,  anche
soggetti alle aste al ribasso, il  GSE  eroga,  in  riferimento  alla
produzione netta immessa in rete, l'incentivo  determinato  ai  sensi
del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti  resta
nella disponibilita' del produttore. 
  6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di  mantenere
l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5,  possono
richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione
dell'incentivo optando per il ritiro  onnicomprensivo  ai  sensi  del
comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito  per  non
piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione. 
  7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5
e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro  dell'energia  di
cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del  2003  e
all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta  ferma,  per
gli  impianti  aventi  diritto  a  seguito  di  partecipazione   alle
procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e
scambio ai predetti meccanismi di incentivazione. 
  8.  Fermo  restando  il  comma  1,  la  tariffa   incentivante   di
riferimento e' quella vigente  alla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto.