Art. 7 Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano: a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012; b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto; c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. 2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe incentivanti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le condizioni e le modalita' indicate in allegato 2. 3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti e' determinato con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19. 4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita' in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'allegato 1. 5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, l'incentivo determinato ai sensi del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilita' del produttore. 6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione dell'incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito per non piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione. 7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma, per gli impianti aventi diritto a seguito di partecipazione alle procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e scambio ai predetti meccanismi di incentivazione. 8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di riferimento e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.