Art. 8 
 
 
         Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati 
            da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili 
 
  1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso
ai meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinato  al   rispetto   e   alla   verifica   dei   criteri   di
sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di  cui  all'art.  38
del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
  2.  Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di   provenienza   e
tracciabilita'  della  materia  prima,  si  applica  quanto  disposto
dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 
  3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per  l'accesso
ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora  venga
utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore  di
energia elettrica e' tenuto, su richiesta del  GSE,  a  fornire  ogni
elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 
  4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,  al  fine  di
determinare  la  tariffa  incentivante   di   riferimento,   il   GSE
identifica, sulla base di quanto riportato  nell'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore
con le modalita' di cui in allegato 3, da quali  delle  tipologie  di
seguito elencate e' alimentato l'impianto: 
  a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B; 
  b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A; 
  c) rifiuti per i quali la frazione  biodegradabile  e'  determinata
forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2  del  decreto
ministeriale 6 luglio 2012; 
  d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da  raccolta
differenziata diversi dalla lettera c). 
  5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4  non  indichi
in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una  sola  delle
tipologie ivi  indicate,  il  GSE  procede  all'individuazione  della
tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita'  di  seguito
indicate: 
  a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda  che  l'impianto  possa
utilizzare piu' di una tipologia  fra  quelle  di  cui  al  comma  4,
attribuisce all'intera produzione la tariffa  incentivante  di  minor
valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; 
  b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione
delle  tipologie  di  biomasse  utilizzate,  attribuisce  la  tariffa
incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie  di
alimentazione dell'impianto; 
  c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore  a
1  MW  e  nel  caso  in  cui  dall'autorizzazione  risulti  che   per
l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della  tipologia  di  cui
alla lettera b) del comma 4,  congiuntamente  a  biomasse  rientranti
nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste
ultime non superiore al 30% in peso, il  GSE  attribuisce  all'intera
produzione la  tariffa  incentivante  di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma 4. 
  6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5,  lettera  c)  e'
svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del  decreto  6  luglio
2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le  quantita'  di
prodotto e sottoprodotto  impiegate  dal  produttore,  anche  tramite
l'effettuazione di controlli a campione. 
  7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si
applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i  relativi
allegati.