Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Pegno mobiliare non possessorio 
 
  1. Gli imprenditori iscritti nel  registro  delle  imprese  possono
costituire  un  pegno  non  possessorio  per  garantire   i   crediti
((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri,  se  determinati  o
determinabili e con la  previsione  dell'importo  massimo  garantito,
inerenti all'esercizio dell'impresa. 
  2.  Il  pegno  non  possessorio  puo'  essere  costituito  su  beni
mobili((, anche immateriali,)) destinati  all'esercizio  dell'impresa
((e sui crediti  derivanti  da  o  inerenti  a  tale  esercizio)),  a
esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili  possono  essere
esistenti  o  futuri,  determinati  o  determinabili  anche  mediante
riferimento a una o  piu'  categorie  merceologiche  o  a  un  valore
complessivo. Ove non sia  diversamente  disposto  nel  contratto,  il
debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a  trasformare
o  alienare,  nel  rispetto  della  loro  destinazione  economica,  o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso  il  pegno
si  trasferisce,  rispettivamente,  al  prodotto   risultante   dalla
trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al
bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo,  senza  che  cio'
comporti  costituzione  di  una  nuova  garanzia.  ((Se  il  prodotto
risultante  dalla  trasformazione  ingloba,  anche   per   unione   o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche
e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta'  previste  dal
comma 7 spettano a ciascun  creditore  pignoratizio  con  obbligo  da
parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri  di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le  modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore  del  bene  riferibile  alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva  la  possibilita'  per  il  creditore  di   promuovere   azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno.)) 
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare  da
atto  scritto  con  indicazione  del  creditore,   del   debitore   e
dell'eventuale terzo concedente il pegno,  la  descrizione  del  bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione  dell'importo
massimo garantito. 
  4.  Il  pegno  non  possessorio  ((ha  effetto  verso   i   terzi))
esclusivamente  con  la  iscrizione  in  un  registro  informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro  dei
pegni non  possessori»;  ((dal  momento))  dell'iscrizione  il  pegno
prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure  ((esecutive
e)) concorsuali. 
  5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente  costituito  ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto  di  un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa  e  sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il  pegno  non
possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che
al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di
pegno non possessorio iscritto anteriormente. 
  6.  L'iscrizione  deve  indicare  il  creditore,  il  debitore,  se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene  dato  in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma  1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il  finanziamento  per
l'acquisto di un bene determinato, la  specifica  individuazione  del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni,  rinnovabile
per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro  effettuata  prima
della scadenza del decimo anno.  La  cancellazione  della  iscrizione
puo' essere richiesta di comune accordo da creditore  pignoratizio  e
datore  del  pegno  o  domandata  giudizialmente.  Le  operazioni  di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o  cancellazione  presso
il registro, gli obblighi a carico di chi  effettua  tali  operazioni
nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, prevedendo modalita'  esclusivamente  informatiche.  Con  il
medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato,
in misura idonea  a  garantire  almeno  la  copertura  dei  costi  di
allestimento, gestione e di  evoluzione  del  registro.  Al  fine  di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2016 e di € 100.000  per
l'anno 2017. 
  7. Al verificarsi di  un  evento  che  determina  l'escussione  del
pegno,  il  creditore,   ((previa   intimazione   notificata,   anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica  certificata,
al debitore e all'eventuale terzo concedente  il  pegno,  e))  previo
avviso scritto agli eventuali titolari di un  pegno  non  possessorio
((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno)),  ha
facolta' di procedere: 
    a) alla  vendita  dei  beni  oggetto  del  pegno  trattenendo  il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della
somma garantita e  con  l'obbligo  di  informare  immediatamente  per
iscritto  il  datore  della  garanzia  dell'importo  ricavato  e   di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata  dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di  beni
di  non  apprezzabile  valore,  da  parte   di   operatori   esperti,
assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicita',   la   massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore  esperto
e' nominato di comune  accordo  tra  le  parti  o,  in  mancanza,  e'
designato dal giudice;  in  ogni  caso  e'  effettuata,  a  cura  del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di  cui
all'art. 490 del codice di procedura civile; 
    b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti  oggetto  di  pegno
fino a concorrenza della somma garantita((, dandone comunicazione  al
datore della garanzia)); 
    c) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro
((di cui al comma 4)), alla locazione  del  bene  oggetto  del  pegno
imputando i canoni a  soddisfacimento  del  proprio  credito  fino  a
concorrenza della somma garantita,  a  condizione  che  il  contratto
preveda  i  criteri  e  le  modalita'   di   ((determinazione))   del
corrispettivo della locazione; ((il creditore  pignoratizio  comunica
immediatamente per  iscritto  al  datore  della  garanzia  stessa  il
corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite  con  il
relativo conduttore)); 
    d) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro
((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del  pegno
fino a  concorrenza  della  somma  garantita,  a  condizione  che  il
contratto  preveda  anticipatamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione del valore del bene oggetto di pegno e  dell'obbligazione
garantita; il  creditore  pignoratizio  comunica  immediatamente  per
iscritto al datore della garanzia il valore  attribuito  al  bene  ai
fini dell'appropriazione. 
  ((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno  hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni  dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto,  titolo  I,  capo  III-bis,  del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il  giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7. 
  7-ter. Se il titolo  non  dispone  diversamente,  il  datore  della
garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile  oggetto  del  pegno  al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione  dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il  creditore  puo'  fare  istanza,  anche   verbale,   all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo  esecutivo  e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in  quanto  compatibili.  A  tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del  pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7.  L'ufficiale  giudiziario,  ove  non  sia  di  immediata
identificazione, si avvale su  istanza  del  creditore  e  con  spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e  anticipate  dal  creditore  e
comunque a carico del medesimo, di  un  esperto  stimatore  o  di  un
commercialista da lui scelto, per la corretta  individuazione,  anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione  o
di alienazione poste in essere a norma del comma  2.  Quando  risulta
che  il  pegno  si   e'   trasferito   sul   corrispettivo   ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca,  mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis  del
codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia,  nei
limiti della  somma  garantita  ai  sensi  del  comma  2.  I  crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal  creditore
in forza del contratto di pegno e del  verbale  delle  operazioni  di
ricerca redatto  dall'ufficiale  giudiziario.  Nel  caso  di  cui  al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale  di  cui
all'art. 492-bis del codice  di  procedura  civile  e'  concessa,  su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione. 
  7-quater. Quando il bene  o  il  credito  gia'  oggetto  del  pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto  ad  esecuzione  forzata
per  espropriazione,  il  giudice  dell'esecuzione,  su  istanza  del
creditore, lo autorizza  all'escussione  del  pegno,  stabilendo  con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a  norma  del
comma  7.  L'eventuale  eccedenza  e'  corrisposta  in  favore  della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti  degli  aventi  diritto  a
prelazione anteriore a quella del creditore istante.)) 
  8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e'  stato  ammesso  al
passivo con prelazione. 
  9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 7)), il debitore puo'  agire  in  giudizio  per  il
risarcimento  del  danno  ((quando  l'escussione))  e'  avvenuta   in
violazione dei criteri e  delle  modalita'  di  cui  ((alle  predette
lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti  di
mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,))
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a  norma
della disposizione ((di cui alla lettera d) )). 
  10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno. 
  ((10-bis.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al  libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  492-bis  del
          codice di procedura civile: 
              «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita'  telematiche  dei
          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il
          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione
          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero
          di fax  del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'art.  547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'art. 482. Se vi  e'  pericolo  nel  ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
              Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia  di
          accesso  ai  dati  e  alle   informazioni   degli   archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della  legge
          1° aprile 1981, n. 121,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
          primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
          delegato  dispone  che   l'ufficiale   giudiziario   acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare cose  che  si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
              L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene  una  cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'art. 388, sesto comma, del codice penale. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare  crediti  del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a  norma  dell'art.  149-bis  o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
          nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
          delle somme dovute, nei limiti  di  cui  all'art.  546.  Il
          verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
          estratto, contenente esclusivamente i dati  a  quest'ultimo
          riferibili. 
              Quando l'accesso  ha  consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
              Quando l'accesso ha consentito di individuare sia  cose
          di cui al terzo comma che crediti o cose di cui  al  quinto
          comma, l'ufficiale giudiziario sottopone  ad  esecuzione  i
          beni scelti dal creditore.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  66  e  67
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il  curatore
          puo' domandare che siano  dichiarati  inefficaci  gli  atti
          compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
          le norme del codice civile. 
              L'azione si propone dinanzi al tribunale  fallimentare,
          sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
          dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro
          costoro.». 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                1) gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                3) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                4) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                a)  i  pagamenti  di  beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                b)  le  rimesse  effettuate  su  un  conto   corrente
          bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
          consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
          nei confronti della banca; 
                c) le vendite ed i preliminari di vendita  trascritti
          ai sensi  dell'art.  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
                d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su
          beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
          un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
                e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in
          essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli  atti,  i
          pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo  il
          deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
                f) i pagamenti dei corrispettivi per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
                g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed   esigibili
          eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
          servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.».