Art. 3 
 
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
  procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia  un  registro
elettronico delle procedure di  espropriazione  forzata  immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e  degli  strumenti  di  gestione  della
crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che  utilizza
i dati e le informazioni in esso contenuti  nello  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione  degli
intermediari vigilati e della stabilita' complessiva. 
  2. Nel registro sono  pubblicati  le  informazioni  e  i  documenti
relativi: 
    a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; 
    b) alle procedure di fallimento,  di  concordato  preventivo,  di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
    c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, nonche' ai piani di risanamento di  cui  all'art.  67,  terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  quando
vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; 
    d) alle procedure di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto legislativo 8 luglio  1999  n.  270  e  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39; 
    e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei  debiti,  di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3. 
  3. Il registro si compone di una  sezione  ad  accesso  pubblico  e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato,  aventi  il  contenuto
che segue: 
    a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella  sezione
del registro ad accesso  pubblico  sono  rese  disponibili  in  forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di  strumento
di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'art.  24,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e  le  altre  informazioni
rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura  o
strumento; all'interno di  questa  sezione  possono  essere  altresi'
collocate le informazioni e i provvedimenti  ((di  cui  all'art.  28,
quarto comma, secondo periodo,)) del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267; 
    b)  relativamente  alle  procedure  di   espropriazione   forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in  forma  elettronica  le  informazioni  e  i  documenti
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ((da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge   di   conversione   del   presente   decreto)).   Nella
individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a  fini  di
tutela della stabilita' finanziaria, anche della loro  rilevanza  per
una  migliore  gestione  dei  crediti  deteriorati  da  parte   degli
intermediari creditizi e finanziari; 
    c) nella sezione del  registro  ad  accesso  limitato  sono  resi
disponibili in  forma  elettronica  le  informazioni  e  i  documenti
relativi a  ciascuna  procedura  o  strumento  di  cui  al  comma  2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b). 
  ((4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca
d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilita'
finanziaria, sono altresi' adottate le disposizioni per  l'attuazione
del registro, prevedendo: 
    a) le modalita'  di  pubblicazione,  rettifica,  aggiornamento  e
consultazione dei dati e dei  documenti  da  inserire  nel  registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione; 
    b) i soggetti tenuti  ad  effettuare,  in  relazione  a  ciascuna
tipologia  di  procedura  o   strumento,   la   pubblicazione   delle
informazioni e dei documenti; 
    c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza  di
un legittimo interesse,  ad  accedere,  anche  mediante  un  avvocato
munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato;  il
contributo dovuto per l'accesso, da determinare  in  misura  tale  da
assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e  i  casi  di
esenzione; e'  sempre  consentito  l'accesso  gratuito  all'autorita'
giudiziaria; 
    d)  le  eventuali  limitate  eccezioni  alla   pubblicazione   di
documenti  con  riferimento  alle  esigenze  di  riservatezza   delle
informazioni ivi contenute o all'assenza  di  valore  informativo  di
tali documenti per i terzi. 
  5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione e di  documento  in  esso  contenuti  e  di
tribunale  e  numero  di  ruolo  dei  procedimenti.  Le  disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b),  assicurano  che
il registro sia  conforme  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2015/848.)) 
  6.  Su  richiesta  del  debitore,  del  curatore,  del  commissario
giudiziale, di  un  creditore,  di  chiunque  vi  abbia  interesse  o
d'ufficio, il giudice delegato  o  il  tribunale  competenti  possono
limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu' sue  parti,
quando sia dimostrata  l'esistenza  di  uno  specifico  e  meritevole
interesse alla riservatezza dell'informazione in esso  contenuta.  La
richiesta  di  cui  al  presente  comma  sospende  gli  obblighi   di
pubblicazione dei documenti o della  parte  di  essi,  oggetto  della
richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia' avvenuta,
sospende  temporaneamente  l'accesso   ad   essi   da   parte   degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre  una
cauzione al creditore o terzo richiedente. 
  7. In attuazione degli obiettivi di cui al  presente  articolo,  il
Ministero della  giustizia,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, commi 513 e 515,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi della Societa' di cui  all'art.
83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini  della
realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Societa'
provvedera', tramite  Consip  S.p.A.,  all'acquisizione  dei  beni  e
servizi occorrenti. 
  8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la  spesa  di  3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  la  Banca
d'Italia disciplinano con apposita convenzione,  da  stipulare  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i rispettivi compiti rispetto  alla  realizzazione,
al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche'  l'eventuale
entita'  della  contribuzione  finanziaria  da  parte   della   Banca
d'Italia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  182-bis  del
          citato regio decreto n. 267 del 1942: 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
                b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
          comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'art. 9 la documentazione di  cui  all'art.  161,
          primo e secondo comma, lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.». 
              - Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
          67 del citato regio decreto n. 267 del 1942 vedasi in  Note
          all'art. 1. 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30 luglio 1998, n. 274) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004,  n.  39  (Misure  urgenti  per  la   ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato  di  insolvenza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  dicembre  2003,  n.
          298. 
              - La legge 27  gennaio  2012,  n.  3  (Disposizioni  in
          materia di usura e di estorsione, nonche'  di  composizione
          delle crisi  da  sovraindebitamento)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24. 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 2 dell'art.
          24  del  regolamento   (UE)   2015/848   (Regolamento   del
          parlamento europeo e del consiglio relativo alle  procedure
          di insolvenza - rifusione): 
              «Art. 24 (Registri fallimentari). - (Omissis). 
              2. Le informazioni di cui  al  paragrafo  1  sono  rese
          pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'art.  27,
          e includono quanto segue ("informazioni obbligatorie"): 
                a) la data di apertura della procedura d'insolvenza; 
                b) il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza
          e numero di causa, se del caso; 
                c) il tipo di procedura d'insolvenza  aperta  di  cui
          all'allegato  A  e,  se  del  caso,  eventuali   pertinenti
          sottotipi di tale procedura  aperti  a  norma  del  diritto
          nazionale; 
                d) se la competenza per l'apertura della procedura si
          fonda sull'art. 3, paragrafo 1, sull'art. 3, paragrafo 2, o
          sull'art. 3, paragrafo 4; 
                e) se il debitore  e'  una  societa'  o  una  persona
          giuridica, il nome del  debitore,  il  relativo  numero  di
          iscrizione, la sede  legale  o,  se  diverso,  il  recapito
          postale; 
                f) se il debitore e' una persona fisica che  esercita
          o non esercita un'attivita' imprenditoriale o professionale
          indipendente, il nome del debitore, il relativo  numero  di
          iscrizione, se del caso, e il recapito postale  o,  laddove
          il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita; 
                g) il nome, il  recapito  postale  o  l'indirizzo  di
          posta  elettronica  dell'amministratore,   se   del   caso,
          nominato nella procedura; 
                h) il termine per l'insinuazione dei crediti, se  del
          caso, o il riferimento ai criteri per il  calcolo  di  tale
          termine; 
                i) la data di chiusura della procedura principale  di
          insolvenza, se del caso; 
                j) il giudice dinanzi al quale e,  se  del  caso,  il
          termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione
          della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai
          sensi dell'art. 5, o  un  riferimento  ai  criteri  per  il
          calcolo di tale termine. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 28  del  citato
          regio decreto n. 267 del 1942: 
              «Art. 28  (Requisiti  per  la  nomina  a  curatore).  -
          Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: 
                a) avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri  e
          ragionieri commercialisti; 
                b)  studi  professionali  associati  o  societa'  tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
                c)   coloro   che   abbiano   svolto   funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa, nonche' chiunque si  trovi  in  conflitto  di
          interessi con il fallimento. 
              Il curatore e' nominato tenuto conto  delle  risultanze
          dei rapporti  riepilogativi  di  cui  all'art.  33,  quinto
          comma. 
              E' istituito presso il  Ministero  della  giustizia  un
          registro nazionale nel quale confluiscono  i  provvedimenti
          di nomina dei curatori, dei  commissari  giudiziali  e  dei
          liquidatori  giudiziali.  Nel  registro  vengono   altresi'
          annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento  e  di
          omologazione   del    concordato,    nonche'    l'ammontare
          dell'attivo  e  del  passivo  delle  procedure  chiuse.  Il
          registro  e'  tenuto  con  modalita'  informatiche  ed   e'
          accessibile al pubblico.». 
              - Il citato Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento
          europeo  e  del  consiglio  relativo  alle   procedure   di
          insolvenza - rifusione)  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  5
          giugno 2015, n. L 141. 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  513  e  515
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): 
                «513.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (Agid)
          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il
          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.». 
                «515. La procedura di cui ai commi 512 e  514  ha  un
          obiettivo di risparmio di  spesa  annuale,  da  raggiungere
          alla fine del triennio 2016-2018,  pari  al  50  per  cento
          della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
          settore informatico, relativa  al  triennio  2013-2015,  al
          netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
          effettuata tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
          documentata nel  Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,
          nonche' tramite la societa' di cui all'art. 83,  comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Sono
          esclusi  dal  predetto  obiettivo  di  risparmio  gli  enti
          disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (39), nonche',
          per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni
          committenti, la societa' di cui all'art. 83, comma 15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  la
          societa' di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio
          1998, n. 146, e la Consip  SpA,  nonche'  l'amministrazione
          della giustizia in relazione  alle  spese  di  investimento
          necessarie  al  completamento  dell'informatizzazione   del
          processo  civile  e  penale  negli  uffici  giudiziari.   I
          risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma  sono
          utilizzati dalle medesime amministrazioni  prioritariamente
          per investimenti in materia di innovazione tecnologica.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83
          del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - (Omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,
          n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43, che provvede agli  atti  conseguenti  in  base
          alla  legislazione  vigente.   Sono   abrogate   tutte   le
          disposizioni  incompatibili  con  il  presente  comma.   Il
          consiglio   di   amministrazione,   composto   di    cinque
          componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro  il  30
          giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
          del codice civile. 
              (Omissis).».