Art. 4 
 
 
           Disposizioni in materia espropriazione forzata 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 492, terzo comma, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a  norma
dell'art.  615,  secondo  comma,  terzo  periodo,  l'opposizione   e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita  o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo  che  sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di  non
aver  potuto  proporla  tempestivamente   per   causa   a   lui   non
imputabile.»; 
    b) all'art. 503, secondo comma, dopo le  parole  «dell'art.  568»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', nel caso di beni  mobili,  degli
articoli 518 e 540-bis»; 
    c) all'art. 532, secondo comma, il secondo  e  il  terzo  periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa  altresi'  il  numero
complessivo, non superiore a tre, degli  esperimenti  di  vendita,  i
criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di  deposito
della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non  superiore
a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto  incaricato  della  vendita
deve restituire  gli  atti  in  cancelleria.  Quando  gli  atti  sono
restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono
istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del
processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di  cui
all'art.  164-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  del  presente
codice.»; 
    d) all'art. 560: 
      ((01) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  giudice
dell'esecuzione   dispone,   con   provvedimento   impugnabile    per
opposizione ai sensi  dell'art.  617,  la  liberazione  dell'immobile
pignorato  senza  oneri  per  l'aggiudicatario  o  l'assegnatario   o
l'acquirente,  quando  non  ritiene  di  autorizzare  il  debitore  a
continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero  quando
revoca l'autorizzazione, se concessa  in  precedenza,  ovvero  quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per  il
terzo che vanta la titolarita' di un diritto di  godimento  del  bene
opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione  decorre  dal
giorno  in  cui  si  e'  perfezionata  nei  confronti  del  terzo  la
notificazione del provvedimento»;)) 
      1)  il  quarto  comma   e'   sostituito   dal   seguente:   «Il
provvedimento e' attuato dal  custode  secondo  le  disposizioni  del
giudice  dell'esecuzione  immobiliare,   senza   l'osservanza   delle
formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente
alla  pronuncia   del   decreto   di   trasferimento   nell'interesse
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi  non  lo  esentano.
Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo'  avvalersi  della  forza
pubblica  e  nominare  ausiliari  ai  sensi  dell'art.  68.  ((Quando
nell'immobile  si  trovano  beni  mobili  che  non   debbono   essere
consegnati ovvero documenti  inerenti  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte  tenuta
al  rilascio  ovvero  al  soggetto  al  quale  gli  stessi  risultano
appartenere di asportarli, assegnandogli  il  relativo  termine,  non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.  Dell'intimazione
si da' atto  a  verbale  ovvero,  se  il  soggetto  intimato  non  e'
presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non
sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o  i  documenti  sono
considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione  del
giudice   dell'esecuzione,   ne   dispone   lo   smaltimento   o   la
distruzione»;)) 
      2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
((«Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto  hanno  diritto
di  esaminare  i  beni  in  vendita  entro  quindici   giorni   dalla
richiesta.)) La richiesta e'  formulata  mediante  il  portale  delle
vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona  diversa  dal
custode. La disamina dei  beni  si  svolge  con  modalita'  idonee  a
garantire la  riservatezza  dell'identita'  degli  interessati  e  ad
impedire che essi abbiano contatti tra loro.»; 
    e) all'art. 569, quarto comma, le parole «puo' stabilire  »  sono
sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole
per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento  della
procedura,»  e  dopo  le  parole  «con  modalita'  telematiche»  sono
aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della  normativa  regolamentare
di cui all'art.  161-ter  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente codice»; 
  ((e-bis) all'art. 587, primo comma, le parole: «costituisce  titolo
esecutivo per  il  rilascio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
attuato dal custode a norma dell'art. 560, quarto comma»;)) 
    f) all'art. 588, dopo le parole «istanza di assegnazione  »  sono
aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»; 
    g) dopo l'art. 590, e' inserito il seguente: 
      Art. 590-bis. - (Assegnazione a favore  di  un  terzo).  -  «Il
creditore che e' rimasto assegnatario  a  favore  di  un  terzo  deve
dichiarare in cancelleria,  nei  cinque  giorni  dalla  pronuncia  in
udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione,
il  nome  del  terzo  a  favore  del  quale  deve  essere  trasferito
l'immobile,  depositando  la  dichiarazione  del  terzo  di   volerne
profittare. In mancanza, il  trasferimento  e'  fatto  a  favore  del
creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti  dalla  presentazione
dell'istanza di assegnazione  a  norma  del  presente  articolo  sono
esclusivamente a carico del creditore.»; 
    h) all'art. 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di
un quarto» sono aggiunte le seguenti: ((«e, dopo il quarto  tentativo
di vendita andato deserto, fino al limite della meta'»)); 
    i) all'art. 596, primo comma: 
      1)  dopo  le  parole:  «provvede  a  formare  un  progetto   di
distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il progetto  di
distribuzione parziale non puo' superare il novanta per  cento  delle
somme da ripartire. ». 
    ((i-bis) all'art. 596, dopo il  secondo  comma  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente: 
      «Il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre  la  distribuzione,
anche parziale, delle somme ricavate, in favore di  creditori  aventi
diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero
di creditori i cui crediti costituiscano oggetto  di  controversia  a
norma  dell'art.  512,  qualora  sia  presentata   una   fideiussione
autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea  a
garantire la restituzione alla procedura delle  somme  che  risultino
ripartite   in   eccesso,   anche   in   forza    di    provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti,  oltre  agli  interessi,  al
tasso applicato dalla Banca centrale europea alle  sue  piu'  recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e
sino all'effettiva  restituzione.  La  fideiussione  e'  escussa  dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del  giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  creditori
che avrebbero diritto alla distribuzione  delle  somme  ricavate  nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in  parte,  il  credito
del soggetto avente  diritto  all'accantonamento  ovvero  oggetto  di
controversia a norma del primo periodo del presente comma»;)) 
    l) all'art. 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Nell'esecuzione  per   espropriazione   l'opposizione   e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita  o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569,  salvo  che  sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»; 
    m) all'art. 648, primo comma, la parola «concede»  e'  sostituita
dalle seguenti: «deve concedere». 
  ((1-bis. All'art. 2929-bis del codice civile,  i  commi  secondo  e
terzo sono sostituiti dai seguenti: 
    «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato
trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme  dell'espropriazione  contro  il  terzo  proprietario   ed   e'
preferito ai creditori personali di costui  nella  distribuzione  del
ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o  costituito  alcuno  dei
diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora la
cosa come libera nei confronti  del  proprietario.  Tali  diritti  si
estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi  a
far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza  rispetto  ai
creditori cui i diritti sono opponibili. 
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V  del  libro  terzo  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui  al  primo  comma  o  che  l'atto  abbia  arrecato
pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia  avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato. 
  L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi
in pregiudizio dei diritti acquistati a  titolo  oneroso  dall'avente
causa del contraente immediato, salvi gli effetti della  trascrizione
del pignoramento».)) 
  2. All'art. 16-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente: 
      «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis
del codice di procedura civile, entro trenta  giorni  dalla  notifica
dell'ordinanza  di  vendita,  deposita  un   rapporto   riepilogativo
iniziale  delle  attivita'  svolte.  A  decorrere  dal  deposito  del
rapporto riepilogativo  iniziale,  il  professionista  deposita,  con
cadenza  semestrale,  un  rapporto  riepilogativo   periodico   delle
attivita'   svolte.   Entro   dieci   giorni   dalla    comunicazione
dell'approvazione del progetto di  distribuzione,  il  professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo  finale  delle  attivita'
svolte successivamente al deposito del rapporto  di  cui  al  periodo
precedente»;)) 
    b) al comma 9-septies, primo periodo,  le  parole:  «il  rapporto
riepilogativo  finale  previsto  per  i  procedimenti  di  esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti:  «i  rapporti  riepilogativi
previsti per i procedimenti di esecuzione forzata». 
  ((2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il  rilascio
dell'immobile il  concedente  puo'  avvalersi  del  procedimento  per
convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II,  del
codice di procedura civile».)) 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione  forzata  per  espropriazione  iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  ((3-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare
entro il 30 giugno 2017, e'  accertata  la  piena  funzionalita'  del
portale delle vendite pubbliche previsto dall'art.  161-quater  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione  del
decreto nella Gazzetta Ufficiale.)) 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti  di  esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare,  successivamente  al  decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  ((4-bis. La richiesta di visita di cui all'art. 560, quinto  comma,
quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal  comma
1, lettera  d),  numero  2),  del  presente  articolo,  e'  formulata
esclusivamente  mediante  il  portale  delle  vendite   pubbliche   a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis. 
  5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si  applica  alle
vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione
o dal professionista delegato dopo il novantesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  di  cui  al
comma 3-bis.)) 
  6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
alle  istanze  di  assegnazione  presentate,  nei   procedimenti   di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera
h), si tiene conto, per il computo del numero  degli  esperimenti  di
vendita anche di quelli  svolti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 492 del
          codice di procedura civile, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 492 (Forma del pignoramento). - (Omissis). 
              Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
          il debitore, ai  sensi  dell'art.  495,  puo'  chiedere  di
          sostituire alle cose o ai crediti pignorati  una  somma  di
          denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
          creditori  intervenuti,  comprensivo  del  capitale,  degli
          interessi  e  delle  spese,  oltre  che  delle   spese   di
          esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia  da
          lui depositata in cancelleria, prima che  sia  disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552  e
          569, la  relativa  istanza  unitamente  ad  una  somma  non
          inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui  e'
          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori
          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,
          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data
          prova   documentale.   Il   pignoramento   deve   contenere
          l'avvertimento che, a norma dell'art. 615,  secondo  comma,
          terzo  periodo,  l'opposizione  e'  inammissibile   se   e'
          proposta  dopo  che  e'  stata  disposta   la   vendita   o
          l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
          che  sia  fondata  su   fatti   sopravvenuti   ovvero   che
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente  per  causa   a   lui   non   imputabile.Il
          pignoramento deve contenere  l'avvertimento  che,  a  norma
          dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo,  l'opposizione
          e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata  disposta
          la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552
          e 569, salvo che sia fondata su fatti  sopravvenuti  ovvero
          che  l'opponente  dimostri  di  non  aver  potuto  proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  503
          del codice  di  procedura  civile,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 503 (Modi della vendita forzata). - 1. (Omissis). 
              L'incanto puo' essere disposto solo quando  il  giudice
          ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'  abbia
          luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore
          del bene, determinato a  norma  dell'art.  568nonche',  nel
          caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  532
          del codice  di  procedura  civile,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  532  (Vendita  a  mezzo  di  commissionario).  -
          (Omissis). 
              Nello stesso provvedimento di cui  al  primo  comma  il
          giudice, dopo avere sentito, se necessario,  uno  stimatore
          dotato di specifica preparazione tecnica e  commerciale  in
          relazione alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa  il
          prezzo minimo della vendita e  l'importo  globale  fino  al
          raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
          puo' imporre al commissionario  una  cauzione.  Il  giudice
          fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a  tre,
          degli esperimenti di vendita, i criteri per  determinare  i
          relativi ribassi, le  modalita'  di  deposito  della  somma
          ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore  a
          sei mesi, alla cui scadenza il  soggetto  incaricato  della
          vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli
          atti sono restituiti a norma  del  periodo  precedente,  il
          giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art.  540-bis,
          dispone la  chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,
          anche quando non sussistono i presupposti di  cui  all'art.
          164-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  del  presente
          codice. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  560  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 560 (Modo della custodia). -  Il  debitore  e  il
          terzo nominato custode debbono rendere  il  conto  a  norma
          dell'art. 593. 
              Ad  essi  e'  fatto  divieto  di  dare   in   locazione
          l'immobile pignorato se non sono  autorizzati  dal  giudice
          dell'esecuzione. 
              Il giudice dell'esecuzione dispone,  con  provvedimento
          impugnabile per opposizione  ai  sensi  dell'art.  617,  la
          liberazione  dell'immobile  pignorato   senza   oneri   per
          l'aggiudicatario o l'assegnatario  o  l'acquirente,  quando
          non ritiene di autorizzare  il  debitore  a  continuare  ad
          abitare lo stesso, o  parte  dello  stesso,  ovvero  quando
          revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza,  ovvero
          quando  provvede  all'aggiudicazione   o   all'assegnazione
          dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di  un
          diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il
          termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui  si  e'
          perfezionata nei confronti del terzo la  notificazione  del
          provvedimento. 
              Il provvedimento e'  attuato  dal  custode  secondo  le
          disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza
          l'osservanza delle formalita' di cui agli  articoli  605  e
          seguenti, anche successivamente alla pronuncia del  decreto
          di  trasferimento  nell'interesse   dell'aggiudicatario   o
          dell'assegnatario  se   questi   non   lo   esentano.   Per
          l'attuazione dell'ordine il giudice  puo'  avvalersi  della
          forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art.  68.
          Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono
          essere consegnati ovvero documenti inerenti lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriale o  professionale,  il  custode
          intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto  al
          quale  gli  stessi  risultano  appartenere  di  asportarli,
          assegnandogli il relativo termine, non inferiore  a  trenta
          giorni, salvi i casi di urgenza.  Dell'intimazione  si  da'
          atto a verbale ovvero,  se  il  soggetto  intimato  non  e'
          presente, mediante atto  notificato  dal  custode.  Qualora
          l'asporto non sia eseguito entro il  termine  assegnato,  i
          beni o  i  documenti  sono  considerati  abbandonati  e  il
          custode,   salvo   diversa   disposizione    del    giudice
          dell'esecuzione,   ne   dispone   lo   smaltimento   o   la
          distruzione. 
              Il giudice, con  l'ordinanza  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art. 569, stabilisce le modalita' con cui  il  custode
          deve adoperarsi  affinche'  gli  interessati  a  presentare
          offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
          provvede in ogni caso, previa  autorizzazione  del  giudice
          dell'esecuzione,  all'amministrazione   e   alla   gestione
          dell'immobile pignorato  ed  esercita  le  azioni  previste
          dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
          Gli interessati a presentare l'offerta  di  acquisto  hanno
          diritto di esaminare  i  beni  in  vendita  entro  quindici
          giorni dalla richiesta. La richiesta e' formulata  mediante
          il portale delle vendite pubbliche e non puo'  essere  resa
          nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si
          svolge con modalita' idonee  a  garantire  la  riservatezza
          dell'identita' degli interessati e  ad  impedire  che  essi
          abbiano contatti tra loro.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  569  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 569  (Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'art.  567  il
          giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
          della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567,
          nomina  l'esperto  che  presta  giuramento  in  cancelleria
          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori
          di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la  data
          del provvedimento e  la  data  fissata  per  l'udienza  non
          possono decorrere piu' di novanta giorni. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le opposizioni agli atti  esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
              Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la
          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta
          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'art.  571.  Il  giudice  con  la  medesima   ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il
          prezzo base determinato a norma  dell'art.  568,  l'offerta
          minima, il  termine,  non  superiore  a  centoventi  giorni
          dall'aggiudicazione, entro il quale  il  prezzo  dev'essere
          depositato, con le  modalita'  del  deposito  e  fissa,  al
          giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
          la  deliberazione  sull'offerta  e  per  la  gara  tra  gli
          offerenti   di   cui   all'art.   573.   Quando   ricorrono
          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'
          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo
          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici
          mesi. Il giudice  provvede  ai  sensi  dell'art.  576  solo
          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'
          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'
          rispetto al valore del bene, determinato a norma  dell'art.
          568. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice  stabilisce,  salvo
          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o
          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi
          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della
          normativa  regolamentare  di  cui  all'art.  161-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non  sono
          comparsi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  587  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario). -  Se  il
          prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il  giudice
          dell'esecuzione   con   decreto   dichiara   la   decadenza
          dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione  a
          titolo di multa e  quindi  dispone  un  nuovo  incanto.  La
          disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica
          altresi'  nei  confronti  dell'aggiudicatario  che  non  ha
          versato anche  una  sola  rata  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
          perdita a titolo di multa anche delle  rate  gia'  versate.
          Con il decreto adottato a norma del periodo precedente,  il
          giudice ordina altresi' all'aggiudicatario  che  sia  stato
          immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;
          il decreto e' attuato dal custode a  norma  dell'art.  560,
          quarto comma. 
              Per il nuovo incanto si procede a norma degli  articoli
          576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava,  unito  alla
          cauzione   confiscata,   risulta   inferiore    a    quello
          dell'incanto precedente, l'aggiudicatario  inadempiente  e'
          tenuto al pagamento della differenza.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  588  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 588 (Termine per l'istanza  di  assegnazione).  -
          Ogni creditore, nel termine di  dieci  giorni  prima  della
          data dell'udienza fissata per la vendita,  puo'  presentare
          istanza di assegnazione, per se' o a favore di un terzo,  a
          norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia
          luogo.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  591
          del codice  di  procedura  civile,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
          o di incanto). - 1. (Omissis). 
              Il giudice puo' altresi' stabilire  diverse  condizioni
          di vendita e diverse  forme  di  pubblicita',  fissando  un
          prezzo base inferiore al precedente fino al  limite  di  un
          quarto e,  dopo  il  quarto  tentativo  di  vendita  andato
          deserto,  fino  al  limite  della  meta'.  Il  giudice,  se
          stabilisce nuove condizioni di vendita  o  fissa  un  nuovo
          prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non  inferiore  a
          sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'art. 571. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 596 del
          codice di procedura civile, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). -
          Se non si puo'  provvedere  a  norma  dell'art.  510  primo
          comma,  il  giudice  dell'esecuzione  o  il  professionista
          delegato a norma  dell'art.  591-bis,  non  piu'  tardi  di
          trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
          un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la
          graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita
          in  cancelleria  affinche'  possa  essere  consultato   dai
          creditori e dal debitore, fissando l'udienza  per  la  loro
          audizione. Il progetto di distribuzione parziale  non  puo'
          superare il novanta per cento delle somme da ripartire. 
              Tra la comunicazione dell'invito  e  l'udienza  debbono
          intercorrere almeno dieci giorni. 
              Il   giudice   dell'esecuzione   puo'    disporre    la
          distribuzione, anche parziale,  delle  somme  ricavate,  in
          favore di creditori  aventi  diritto  all'accantonamento  a
          norma dell'art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui
          crediti  costituiscano  oggetto  di  controversia  a  norma
          dell'art. 512,  qualora  sia  presentata  una  fideiussione
          autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata  da
          uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma,  secondo
          periodo, idonea a garantire la restituzione alla  procedura
          delle somme che risultino ripartite in  eccesso,  anche  in
          forza   di   provvedimenti    provvisoriamente    esecutivi
          sopravvenuti, oltre  agli  interessi,  al  tasso  applicato
          dalla  Banca  centrale  europea  alle  sue   piu'   recenti
          operazioni di rifinanziamento principali, a  decorrere  dal
          pagamento   e   sino   all'effettiva    restituzione.    La
          fideiussione e' escussa dal custode  o  dal  professionista
          delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  ai   creditori   che
          avrebbero diritto alla distribuzione delle  somme  ricavate
          nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte,
          il credito del soggetto avente  diritto  all'accantonamento
          ovvero oggetto di controversia a norma  del  primo  periodo
          del presente comma.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  615
          del codice  di  procedura  civile,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 615  (Forma  dell'opposizione).  -  (Omissis).  -
          Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione  di  cui  al
          comma precedente e quella che  riguarda  la  pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione delle parti davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio per la notificazione del ricorso e del  decreto.
          Nell'esecuzione   per   espropriazione   l'opposizione   e'
          inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli  530,  552,
          569, salvo che sia fondata  su  fatti  sopravvenuti  ovvero
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile.». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 648 del
          codice di procedura civile, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  648  (Esecuzione  provvisoria  in  pendenza   di
          opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
          e' fondata su prova scritta o  di  pronta  soluzione,  puo'
          concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza  non
          impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto,  qualora
          non sia gia' stata  concessa  a  norma  dell'art.  642.  Il
          giudice deve concedere  l'esecuzione  provvisoria  parziale
          del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
          contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi
          procedurali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2929-bis  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2929-bis  (Espropriazione  di  beni  oggetto  di
          vincoli di  indisponibilita'  o  di  alienazioni  a  titolo
          gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da  un  atto
          del   debitore,   di    costituzione    di    vincolo    di
          indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto  beni
          immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a
          titolo gratuito successivamente  al  sorgere  del  credito,
          puo' procedere, munito di titolo  esecutivo,  a  esecuzione
          forzata,  ancorche'  non  abbia  preventivamente   ottenuto
          sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se  trascrive  il
          pignoramento nel termine di  un  anno  dalla  data  in  cui
          l'atto e' stato  trascritto.  La  disposizione  di  cui  al
          presente comma si applica anche al creditore anteriore che,
          entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
          interviene nell'esecuzione da altri promossa. 
              Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto,
          e' stato trasferito  a  un  terzo,  il  creditore  promuove
          l'azione esecutiva nelle forme  dell'espropriazione  contro
          il  terzo  proprietario  ed  e'  preferito   ai   creditori
          personali di costui nella distribuzione  del  ricavato.  Se
          con l'atto e'  stato  riservato  o  costituito  alcuno  dei
          diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il  creditore
          pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.
          Tali diritti si estinguono con la  vendita  del  bene  e  i
          terzi titolari sono ammessi a far valere  le  loro  ragioni
          sul ricavato, con preferenza rispetto ai  creditori  cui  i
          diritti sono opponibili. 
              Il debitore, il terzo assoggettato a  espropriazione  e
          ogni  altro  interessato  alla  conservazione  del  vincolo
          possono proporre le opposizioni all'esecuzione  di  cui  al
          titolo V del libro terzo del  codice  di  procedura  civile
          quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui  al
          primo comma o che l'atto abbia  arrecato  pregiudizio  alle
          ragioni  del  creditore  o  che  il  debitore  abbia  avuto
          conoscenza del pregiudizio arrecato. 
              L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo'
          esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a  titolo
          oneroso dall'avente causa del contraente  immediato,  salvi
          gli effetti della trascrizione del pignoramento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   16-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 16-bis (Obbligatorieta' del  deposito  telematico
          degli atti processuali). - 1.  Salvo  quanto  previsto  dal
          comma 5, a decorrere dal 30 giugno  2014  nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          al tribunale, il deposito  degli  atti  processuali  e  dei
          documenti   da   parte   dei    difensori    delle    parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Per
          difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono
          le  pubbliche  amministrazioni  per   stare   in   giudizio
          personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti  possono
          depositare, con le modalita' previste dal  presente  comma,
          gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. 
              1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  tribunali  e,  a
          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
          e' sempre ammesso  il  deposito  telematico  di  ogni  atto
          diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti  che
          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del
          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
          stare in giudizio personalmente, con le modalita'  previste
          dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  In  tal  caso   il   deposito   si
          perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 
              2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del
          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma
          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui
          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il
          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della
          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti
          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai
          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la
          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai
          casi previsti dal comma 9-bis e dall'art. 16-decies. 
              3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui
          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario
          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e
          del commissario straordinario. 
              4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento
          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I
          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di
          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di
          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il
          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di
          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta
          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1
          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
              5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della
          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei
          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,
          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro
          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale
          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli
          dell'ordine degli avvocati interessati. 
              7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per
          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di
          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'
          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta
          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto  e
          quinto comma, del codice di  procedura  civile.  Quando  il
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  eccede   la
          dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche  del
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          ministero della giustizia, il deposito  degli  atti  o  dei
          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'
          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di
          scadenza. 
              8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,
          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti
          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono
          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici
          del dominio giustizia non sono funzionanti. 
              9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   periodo
          precedente, con decreto non avente natura regolamentare  il
          Ministro della giustizia  stabilisce  misure  organizzative
          per l'acquisizione  anche  di  copia  cartacea  degli  atti
          depositati  con  modalita'  telematiche  nonche'   per   la
          riproduzione su supporto analogico  degli  atti  depositati
          con le predette modalita', nonche' per  la  gestione  e  la
          conservazione  delle  predette  copie  cartacee.   Con   il
          medesimo  decreto  sono  altresi'   stabilite   le   misure
          organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
          depositati su supporto cartaceo a norma dei commi  4  e  8,
          nonche' ai sensi del periodo precedente. 
              9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  o  trasmessi   in   allegato   alle
          comunicazioni telematiche  dei  procedimenti  indicati  nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale del  cancelliere  di  attestazione  di
          conformita' all'originale. Il difensore, il  dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio   personalmente,   il   consulente   tecnico,   il
          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario
          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche
          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la
          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti
          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo
          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a
          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il
          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve
          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che
          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo
          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso
          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento
          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente
          comma non si applicano agli atti processuali che contengono
          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di
          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
              9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti
          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi
          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti
          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei
          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati
          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le
          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con
          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle
          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati
          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a
          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato
          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 
              9-quater. Unitamente all'istanza di cui  all'art.  119,
          primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  il
          curatore deposita un rapporto riepilogativo finale  redatto
          in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  33,  quinto
          comma, del medesimo regio  decreto.  Conclusa  l'esecuzione
          del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede
          a norma del periodo precedente, sostituendo il  liquidatore
          al curatore. 
              9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura
          di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla
          presentazione della relazione di cui  all'art.  172,  primo
          comma,  del  predetto  regio  decreto  redige  un  rapporto
          riepilogativo secondo quanto previsto dall'art. 33,  quinto
          comma,  dello  stesso  regio  decreto  e  lo  trasmette  ai
          creditori  a  norma  dell'art.  171,  secondo  comma,   del
          predetto   regio   decreto.   Conclusa   l'esecuzione   del
          concordato si applica il  comma  9-quater,  sostituendo  il
          commissario al curatore. 
              9-sexies. Il professionista delegato a norma  dell'art.
          591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni
          dalla  notifica  dell'ordinanza  di  vendita,  deposita  un
          rapporto riepilogativo iniziale delle attivita'  svolte.  A
          decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale,
          il professionista  deposita,  con  cadenza  semestrale,  un
          rapporto riepilogativo periodico  delle  attivita'  svolte.
          Entro dieci giorni  dalla  comunicazione  dell'approvazione
          del progetto di distribuzione, il  professionista  delegato
          deposita un rapporto riepilogativo finale  delle  attivita'
          svolte successivamente al deposito del rapporto di  cui  al
          periodo precedente. 
              9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali
          previsti  per  le   procedure   concorsuali   ei   rapporti
          riepilogativi previsti per  i  procedimenti  di  esecuzione
          forzata devono essere depositati con modalita'  telematiche
          nel   rispetto   della   normativa   anche    regolamentare
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
          specifiche  tecniche  del  responsabile   per   i   sistemi
          informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  I
          relativi dati  sono  estratti  ed  elaborati,  a  cura  del
          Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni
          statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di  cui  al
          presente  comma  devono  contenere  i  dati  identificativi
          dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di
          cui al presente  comma  si  applicano  anche  ai  prospetti
          riepilogativi delle stime e delle vendite di  cui  all'art.
          169-quinquies  delle  disposizioni  per  l'attuazione   del
          codice di procedura civile e disposizioni  transitorie.  Il
          prospetto  riepilogativo  deve  contenere  anche   i   dati
          identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito
          il valore ai beni  pignorati  a  norma  dell'art.  518  del
          codice di procedura civile. 
              9-octies. Gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice depositati con modalita' telematiche  sono  redatti
          in maniera sintetica.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  23  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 (Disciplina  dei  contratti  di  godimento  in
          funzione della successiva alienazione di immobili). - 1.  I
          contratti,  diversi  dalla   locazione   finanziaria,   che
          prevedono  l'immediata  concessione  del  godimento  di  un
          immobile, con diritto  per  il  conduttore  di  acquistarlo
          entro un termine determinato imputando al corrispettivo del
          trasferimento la parte di canone  indicata  nel  contratto,
          sono trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice  civile.
          La trascrizione produce anche i medesimi effetti di  quella
          di cui all'art. 2643, comma primo,  numero  8)  del  codice
          civile. 
              1-bis. Le parti definiscono  in  sede  contrattuale  la
          quota  dei  canoni  imputata  al   corrispettivo   che   il
          concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del
          diritto di acquistare la proprieta' dell'immobile entro  il
          termine stabilito. 
              2.  Il  contratto  si  risolve  in  caso   di   mancato
          pagamento, anche non consecutivo, di un  numero  minimo  di
          canoni,  determinato  dalle  parti,  non  inferiore  ad  un
          ventesimo del loro  numero  complessivo.  Per  il  rilascio
          dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento
          per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I,
          capo II, del codice di procedura civile. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  161-quater  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368: 
              «Art.  161-quater  (Modalita'  di   pubblicazione   sul
          portale delle vendite pubbliche). -  La  pubblicazione  sul
          portale delle vendite pubbliche e' effettuata  a  cura  del
          professionista delegato per le operazioni di vendita o  del
          commissionario o, in mancanza, del creditore  pignorante  o
          del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed  in
          conformita'   alle   specifiche   tecniche,   che   possono
          determinare anche i dati e  i  documenti  da  inserire.  Le
          specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile  per  i
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione  e  sono   rese   disponibili
          mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
          Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni  mobili
          registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata  in
          mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo
          per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              Il  portale  delle  vendite  pubbliche   deve   inviare
          all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata,
          ad ogni interessato che ne  ha  fatto  richiesta  e  si  e'
          registrato  mediante  un'apposita  procedura   disciplinata
          dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un  avviso
          contenente le informazioni relative alle vendite di cui  e'
          stata effettuata la pubblicita'. 
              Il   portale   delle   vendite    pubbliche    provvede
          all'archiviazione e alla gestione dei  dati  relativi  alle
          vendite in esso pubblicate. 
              Il mancato funzionamento  dei  sistemi  informatici  e'
          attestato  dal   responsabile   dei   sistemi   informativi
          automatizzati del Ministero della giustizia.».