Art. 5 
 
 
          Accesso degli organi delle procedure concorsuali 
            alle informazioni contenute nelle banche dati 
 
  1. All'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del  codice
di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Ai
fini del recupero o della  cessione  dei  crediti,  il  curatore,  il
commissario e  il  liquidatore  giudiziale  possono  avvalersi  delle
medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti
nei cui confronti la  procedura  ha  ragioni  di  credito,  anche  in
mancanza di titolo esecutivo  nei  loro  confronti.  Quando  di  tali
disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali  e  di
procedimenti in  materia  di  famiglia,  l'autorizzazione  spetta  al
giudice del procedimento.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  155-sexies  delle
          disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione  delle
          disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei
          beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca
          con  modalita'  telematiche  dei  beni  da   pignorare   si
          applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo
          e  per  la  ricostruzione   dell'attivo   e   del   passivo
          nell'ambito di procedure  concorsuali  di  procedimenti  in
          materia di famiglia e di quelli relativi alla  gestione  di
          patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei
          crediti, il  curatore,  il  commissario  e  il  liquidatore
          giudiziale possono avvalersi  delle  medesime  disposizioni
          anche per accedere ai dati relativi  ai  soggetti  nei  cui
          confronti la procedura ha  ragioni  di  credito,  anche  in
          mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando  di
          tali disposizioni ci si  avvale  nell'ambito  di  procedure
          concorsuali e  di  procedimenti  in  materia  di  famiglia,
          l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».