((Art. 5 bis Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati 1. L'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente: «Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande. E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese. La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo». 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di € 41.600 per l'anno 2016 e di € 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonche' le modalita' di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art. 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))