((Art. 5 bis 
 
 
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni  di  vendita
                         dei beni pignorati 
 
   1. L'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:  
  «Art.  179-ter (Elenco  dei  professionisti  che  provvedono   alle
operazioni di vendita). -  Presso  ogni  tribunale  e'  istituito  un
elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di  vendita.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco  i  professionisti  di  cui
agli articoli  534-bis  e  591-bis,  primo  comma,  del  codice,  che
dimostrano  di  aver  assolto  gli  obblighi  di  prima   formazione,
stabiliti con decreto avente natura non  regolamentare  del  Ministro
della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli  obblighi
di  formazione  periodica  da  assolvere  ai  fini   della   conferma
dell'iscrizione,  sono  fissate  le   modalita'   per   la   verifica
dell'effettivo  assolvimento  degli   obblighi   formativi   e   sono
individuati il  contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande. 
  E' istituita presso ciascuna corte di appello una  commissione,  la
cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al  primo  comma.
Con  il  medesimo  decreto  sono   disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento  della  commissione.  L'incarico  di  componente  della
commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta
e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato,
ne' alcun tipo di rimborso spese. 
  La commissione  provvede  alla  tenuta  dell'elenco,  all'esercizio
della vigilanza sugli iscritti, alla  valutazione  delle  domande  di
iscrizione  e  all'adozione  dei   provvedimenti   di   cancellazione
dall'elenco. 
  La Scuola superiore  della  magistratura  elabora  le  linee  guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di  formazione  e
di  aggiornamento,  sentiti  il  Consiglio  nazionale   forense,   il
Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili e il Consiglio nazionale notarile. 
  La commissione esercita le funzioni di cui al  terzo  comma,  anche
tenendo conto delle risultanze  dei  rapporti  riepilogativi  di  cui
all'art. 16-bis, commi 9-sexies e  9-septies,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato
revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive. 
  Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito
a  persona  non  iscritta  in  alcun  elenco;  nel  provvedimento  di
conferimento dell'incarico devono essere  analiticamente  indicati  i
motivi  della  scelta.  Per  quanto  non  disposto  diversamente  dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
13 e seguenti in  quanto  compatibili.  I  professionisti  cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo». 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa di € 41.600 per l'anno 2016 e di € 72.800 per
l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per
gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2016-2018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  gli  importi  delle   quote   di
partecipazione individuale ai corsi di formazione e di  aggiornamento
di cui all'art.  179-ter  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
citato regio decreto n.  1368  del  1941,  nonche'  le  modalita'  di
pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato, ai  fini  della  successiva  riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero  della  giustizia.
Gli importi sono stabiliti in misura tale  da  garantire  l'integrale
copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento
dei corsi. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione
del decreto del Ministro  della  giustizia  di  cui  al  citato  art.
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura  civile,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni
di vendita continuano ad essere delegate ad  uno  dei  professionisti
iscritti nell'elenco di cui  al  predetto  art.  179-ter,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.))