Art. 6 
 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 40, dopo il quarto comma, e'  aggiunto  il  seguente:
«Il   comitato   dei   creditori   si   considera   costituito    con
l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da  parte  dei
suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore
ed anche prima della elezione del suo presidente.»; 
    b) all'art. 95, terzo comma, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «In relazione al numero dei creditori  e  alla  entita'  del
passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia  svolta
in  via  telematica  con  modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  dei  creditori,  anche
utilizzando le strutture  informatiche  messe  a  disposizione  della
procedura da soggetti terzi.»; 
    c) all'art. 104-ter, decimo  comma,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di
somme  disponibili  per  la   ripartizione,   il   mancato   rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 110 primo comma.»; 
    ((c-bis) all'art. 110: 
      1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Nel caso in cui siano in  corso  giudizi  di  cui  all'art.  98,  il
curatore, nel progetto di ripartizione  di  cui  al  presente  comma,
indica, per ciascun creditore, le  somme  immediatamente  ripartibili
nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della
procedura di  una  fideiussione  autonoma,  irrevocabile  e  a  prima
richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574,  primo
comma, secondo periodo, del codice  di  procedura  civile,  idonea  a
garantire la restituzione alla procedura delle  somme  che  risultino
ripartite   in   eccesso,   anche   in   forza    di    provvedimenti
provvisoriamente  esecutivi  resi  nell'ambito  dei  giudizi  di  cui
all'art. 98, oltre agli interessi, al  tasso  applicato  dalla  Banca
centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di  rifinanziamento
principali,  a  decorrere  dal   pagamento   e   sino   all'effettiva
restituzione. Le disposizioni del  periodo  precedente  si  applicano
anche ai creditori che  avrebbero  diritto  alla  ripartizione  delle
somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto  o  in
parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di
controversia a norma dell'art. 98»; 
      2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; non si fa luogo  ad  accantonamento  qualora  sia
presentata in favore della procedura una  fideiussione  a  norma  del
terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione  di
somme  che,  in  forza  del  provvedimento  che  decide  il  reclamo,
risultino ripartite in eccesso, oltre  agli  interessi  nella  misura
prevista dal predetto terzo periodo del primo comma»;)) 
    d) all'art. 163, secondo comma, dopo il  n.  2)  e'  aggiunto  il
seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita'
del  passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia  svolta  in  via
telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione  dei  creditori,  anche  utilizzando   le
strutture  informatiche  messe  a  disposizione  della  procedura  da
soggetti terzi»; 
    e) all'art. 175 comma secondo, e' inserito, in fine, il  seguente
periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza  sia  svolta
in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle
eventuali proposte  concorrenti  e'  disciplinata  con  decreto,  non
soggetto a reclamo, reso dal giudice  delegato  almeno  dieci  giorni
prima dell'adunanza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  40  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 40 (Nomina  del  comitato).  -  Il  comitato  dei
          creditori e' nominato dal  giudice  delegato  entro  trenta
          giorni  dalla  sentenza  di  fallimento  sulla  base  delle
          risultanze documentali, sentiti il curatore e  i  creditori
          che,  con  la  domanda   di   ammissione   al   passivo   o
          precedentemente, hanno dato la disponibilita'  ad  assumere
          l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i
          requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'art. 37-bis,
          la composizione del comitato  puo'  essere  modificata  dal
          giudice delegato in relazione alle variazioni  dello  stato
          passivo o per altro giustificato motivo. 
              Il comitato e' composto di tre o cinque  membri  scelti
          tra  i  creditori,  in  modo  da  rappresentare  in  misura
          equilibrata quantita'  e  qualita'  dei  crediti  ed  avuto
          riguardo alla possibilita' di soddisfacimento  dei  crediti
          stessi. 
              Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede,
          su convocazione del curatore, a nominare a  maggioranza  il
          proprio presidente. 
              La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo
          le modalita' stabilite nel secondo comma. 
              Il comitato dei creditori si considera  costituito  con
          l'accettazione, anche per via telematica, della  nomina  da
          parte dei suoi componenti, senza necessita' di convocazione
          dinanzi al curatore ed anche prima della elezione  del  suo
          presidente. 
              Il componente del comitato che si trova in conflitto di
          interessi si astiene dalla votazione. 
              Ciascun componente  del  comitato  dei  creditori  puo'
          delegare in tutto o in parte l'espletamento  delle  proprie
          funzioni ad uno dei soggetti aventi  i  requisiti  indicati
          nell'art. 28, previa comunicazione al giudice delegato.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  95  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 95  (Progetto  di  stato  passivo  e  udienza  di
          discussione). - Il  curatore  esamina  le  domande  di  cui
          all'art. 93 e predispone elenchi separati dei  creditori  e
          dei titolari di  diritti  su  beni  mobili  e  immobili  di
          proprieta' o  in  possesso  del  fallito,  rassegnando  per
          ciascuno le sue  motivate  conclusioni.  Il  curatore  puo'
          eccepire i fatti estintivi, modificativi o  impeditivi  del
          diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del  titolo  su
          cui sono fondati il credito o la prelazione,  anche  se  e'
          prescritta la relativa azione. 
              Il curatore  deposita  il  progetto  di  stato  passivo
          corredato dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del
          tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata
          per l'esame dello stato passivo e nello stesso  termine  lo
          trasmette ai creditori e ai titolari di  diritti  sui  beni
          all'indirizzo  indicato  nella  domanda  di  ammissione  al
          passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed  il
          fallito possono  esaminare  il  progetto  e  presentare  al
          curatore, con le modalita' indicate dall'art.  93,  secondo
          comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino  a
          cinque giorni prima dell'udienza. 
              All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il
          giudice delegato, anche in assenza delle parti,  decide  su
          ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed
          avuto  riguardo  alle  eccezioni  del  curatore,  a  quelle
          rilevabili d'ufficio ed  a  quelle  formulate  dagli  altri
          interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti  di
          istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le
          esigenze di speditezza del procedimento.  In  relazione  al
          numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice
          delegato puo' stabilire che l'udienza  sia  svolta  in  via
          telematica  con  modalita'  idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori,
          anche  utilizzando  le  strutture  informatiche   messe   a
          disposizione della procedura da soggetti terzi. 
              Il fallito puo' chiedere di essere sentito. 
              Delle operazioni si redige processo verbale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  104-ter  del  citato
          regio decreto  n.  267  del  1942,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 104-ter  (Programma  di  liquidazione).  -  Entro
          sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in  ogni
          caso  non   oltre   centottanta   giorni   dalla   sentenza
          dichiarativa  di  fallimento,  il  curatore  predispone  un
          programma di liquidazione  da  sottoporre  all'approvazione
          del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine
          di  centottanta  giorni  di  cui  al  primo  periodo  senza
          giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 
              Il programma costituisce l'atto di pianificazione e  di
          indirizzo in ordine alle modalita' e  ai  termini  previsti
          per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: 
                a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
          dell'impresa, o  di  singoli  rami  di  azienda,  ai  sensi
          dell'art.  104,  ovvero   l'opportunita'   di   autorizzare
          l'affitto  dell'azienda,  o  di  rami,  a  terzi  ai  sensi
          dell'art. 104-bis; 
                b) la sussistenza di proposte  di  concordato  ed  il
          loro contenuto; 
                c)   le   azioni   risarcitorie,   recuperatorie    o
          revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; 
                d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda,
          di  singoli  rami,  di  beni  o   di   rapporti   giuridici
          individuabili in blocco; 
                e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; 
                f) il termine entro  il  quale  sara'  completata  la
          liquidazione dell'attivo. 
              Il termine di cui alla lettera f) del precedente  comma
          non puo' eccedere due anni dal deposito della  sentenza  di
          fallimento. Nel caso in cui,  limitatamente  a  determinati
          cespiti dell'attivo,  il  curatore  ritenga  necessario  un
          termine maggiore, egli e' tenuto a motivare  specificamente
          in  ordine  alle  ragioni  che  giustificano  tale  maggior
          termine. 
              Il curatore, fermo restando quanto  disposto  dall'art.
          107,  puo'  essere  autorizzato  dal  giudice  delegato  ad
          affidare ad altri professionisti o  societa'  specializzate
          alcune   incombenze   della   procedura   di   liquidazione
          dell'attivo. 
              Il comitato dei creditori  puo'  proporre  al  curatore
          modifiche al programma presentato. 
              Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
          con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
          supplemento del piano di liquidazione. 
              Prima della approvazione  del  programma,  il  curatore
          puo'  procedere   alla   liquidazione   di   beni,   previa
          autorizzazione del giudice delegato,  sentito  il  comitato
          dei creditori se gia' nominato,  solo  quando  dal  ritardo
          puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. 
              Il curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei
          creditori, puo' non acquisire  all'attivo  o  rinunciare  a
          liquidare uno o piu' beni, se l'attivita'  di  liquidazione
          appaia manifestamente non conveniente. In questo  caso,  il
          curatore ne da' comunicazione  ai  creditori  i  quali,  in
          deroga a quanto previsto  nell'art.  51,  possono  iniziare
          azioni  esecutive  o  cautelari  sui  beni  rimessi   nella
          disponibilita' del debitore. 
              Il  programma  approvato  e'  comunicato   al   giudice
          delegato che  autorizza  l'esecuzione  degli  atti  a  esso
          conformi. 
              Il mancato rispetto dei termini previsti dal  programma
          di liquidazione senza giustificato motivo e'  giusta  causa
          di revoca del curatore. E' altresi' giusta causa di revoca,
          in presenza di somme disponibili per  la  ripartizione,  il
          mancato rispetto dell'obbligo di  cui  all'art.  110  primo
          comma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 110  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  110  (Procedimento  di   ripartizione).   -   Il
          curatore, ogni  quattro  mesi  a  partire  dalla  data  del
          decreto  previsto  dall'art.  97  o  nel  diverso   termine
          stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
          somme disponibili ed  un  progetto  di  ripartizione  delle
          medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel
          progetto sono collocati anche i crediti per i quali non  si
          applica il divieto di azioni esecutive e cautelari  di  cui
          all'art. 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di  cui
          all'art. 98, il curatore, nel progetto di  ripartizione  di
          cui al presente comma, indica, per  ciascun  creditore,  le
          somme   immediatamente   ripartibili   nonche'   le   somme
          ripartibili  soltanto  previo  rilascio  in  favore   della
          procedura di una fideiussione autonoma,  irrevocabile  e  a
          prima richiesta, rilasciata da  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del  codice  di
          procedura civile, idonea a garantire la  restituzione  alla
          procedura delle somme che risultino ripartite  in  eccesso,
          anche in forza di provvedimenti provvisoriamente  esecutivi
          resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre agli
          interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale  europea
          alle  sue  piu'  recenti  operazioni   di   rifinanziamento
          principali, a decorrere dal pagamento e sino  all'effettiva
          restituzione. Le disposizioni  del  periodo  precedente  si
          applicano anche ai creditori  che  avrebbero  diritto  alla
          ripartizione delle somme ricavate nel caso in  cui  risulti
          insussistente, in tutto  o  in  parte,  il  credito  avente
          diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a
          norma dell'art. 98. 
              Il  giudice  ordina  il  deposito   del   progetto   di
          ripartizione in  cancelleria,  disponendo  che  a  tutti  i
          creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno  dei
          giudizi di cui  all'art.  98,  ne  sia  data  comunicazione
          mediante  l'invio  di  copia  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata. 
              I creditori, entro il termine  perentorio  di  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al
          secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
          contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. 
              Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
          del   curatore,   dichiara   esecutivo   il   progetto   di
          ripartizione. Se sono  proposti  reclami,  il  progetto  di
          ripartizione e'  dichiarato  esecutivo  con  accantonamento
          delle  somme   corrispondenti   ai   crediti   oggetto   di
          contestazione; non si fa luogo  ad  accantonamento  qualora
          sia presentata in favore della procedura una fideiussione a
          norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire
          la restituzione di somme che, in  forza  del  provvedimento
          che decide il  reclamo,  risultino  ripartite  in  eccesso,
          oltre agli interessi nella  misura  prevista  dal  predetto
          terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che  decide
          sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme
          accantonate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 163  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  163  (Ammissione  alla  procedura   e   proposte
          concorrenti). - Il tribunale, ove non  abbia  provveduto  a
          norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non
          soggetto  a  reclamo,  dichiara  aperta  la  procedura   di
          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa
          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione
          delle diverse classi. 
              Con  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,   il
          tribunale: 
                1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
                2) ordina la convocazione  dei  creditori  non  oltre
          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
          il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
                2-bis) in relazione al numero dei  creditori  e  alla
          entita' del passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia
          svolta  in  via   telematica   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione  dei   creditori,   anche   utilizzando   le
          strutture informatiche messe a disposizione della procedura
          da soggetti terzi; 
                3) nomina  il  commissario  giudiziale  osservate  le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
                4) stabilisce il termine  non  superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento
          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera
          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al
          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal
          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano
          investite  secondo  quanto  previsto  dall'art.  34,  primo
          comma; 
                4-bis)  ordina  al  ricorrente   di   consegnare   al
          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie. 
              Qualora non sia eseguito  il  deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale  provvede  a  norma  dell'art.  173,
          primo comma. 
              Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
          successivi alla presentazione della domanda di cui all'art.
          161, rappresentano almeno il dieci per  cento  dei  crediti
          risultanti  dalla  situazione  patrimoniale  depositata  ai
          sensi dell'art. 161, secondo  comma,  lettera  a),  possono
          presentare   una   proposta   concorrente   di   concordato
          preventivo e il relativo  piano  non  oltre  trenta  giorni
          prima dell'adunanza dei  creditori.  Ai  fini  del  computo
          della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
          crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
          delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
          a comune controllo. La relazione  di  cui  al  comma  terzo
          dell'art. 161 puo' essere limitata  alla  fattibilita'  del
          piano per  gli  aspetti  che  non  siano  gia'  oggetto  di
          verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
          omessa qualora non ve ne siano. 
              Le  proposte  di  concordato   concorrenti   non   sono
          ammissibili se nella relazione di cui all'art.  161,  terzo
          comma,  il  professionista  attesta  che  la  proposta   di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui
          all'art.  186-bis,  di   almeno   il   trenta   per   cento
          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'
          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 
              I creditori che presentano una proposta  di  concordato
          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se
          collocati in una autonoma classe. 
              Qualora la proposta concorrente preveda diverse  classi
          di creditori essa, prima di essere comunicata ai  creditori
          ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  171,  deve  essere
          sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che  verifica  la
          correttezza  dei  criteri  di  formazione   delle   diverse
          classi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 175  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 175 (Discussione della proposta di concordato). -
          Nell'adunanza  dei  creditori  il  commissario   giudiziale
          illustra la sua relazione  e  le  proposte  definitive  del
          debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai
          sensi dell'art. 163, comma quarto. 
              Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le  quali
          non  ritiene  ammissibili  o  convenienti  le  proposte  di
          concordato   e   sollevare   contestazioni   sui    crediti
          concorrenti. Il debitore puo' esporre  le  ragioni  per  le
          quali non ritiene  ammissibili  o  fattibili  le  eventuali
          proposte concorrenti. Quando il tribunale ha  disposto  che
          l'adunanza sia svolta in  via  telematica,  la  discussione
          sulla proposta del  debitore  e  sulle  eventuali  proposte
          concorrenti e' disciplinata con  decreto,  non  soggetto  a
          reclamo, reso dal  giudice  delegato  almeno  dieci  giorni
          prima dell'adunanza. 
              Il debitore ha facolta' di rispondere  e  contestare  a
          sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire  al  giudice
          gli opportuni chiarimenti. 
              Sono sottoposte alla votazione dei creditori  tutte  le
          proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo,
          per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».