Art. 7 
 
 
         Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a. 
 
  1. Le azioni rappresentative  dell'intero  capitale  sociale  della
Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A.  S.p.A.,  istituita  nel
quadro  degli   interventi   di   risanamento,   ristrutturazione   e
privatizzazione del Banco  di  Napoli  di  cui  al  decreto-legge  24
settembre 1996, n.  497,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588  (di  seguito  anche
«SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono
interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.  A
fronte del trasferimento, sara'  riconosciuto  un  corrispettivo  non
superiore  ad  €  600.000  pari  al  valore  nominale  delle   azioni
trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di  stima
prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale nominati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2.  Successivamente  all'acquisizione  da   parte   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la SGA  puo'  acquistare  sul  mercato
crediti,  partecipazioni  e  altre  attivita'  finanziarie,   nonche'
compiere le ulteriori attivita'  previste  dallo  statuto,  fermo  il
rispetto dei requisiti e  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi  nei
confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge sono abrogati  i  commi  6  e  6-bis  dell'art.  3  del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.  588.  Lo
statuto  della  SGA  e'  adeguato  alle  disposizioni  del   presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto-legge  24  settembre   1996,   n.   497,
          convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  19
          novembre  1996,  n.  588  (Disposizioni  urgenti   per   il
          risanamento, la ristrutturazione e la  privatizzazione  del
          Banco di Napoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25
          settembre  1996,  n.  225  e  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19  novembre  1996,
          n. 588 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1996, n. 273). 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'art.
          3 del citato decreto-legge n. 497 del 1996: 
              «Art. 3 (Condizioni). - 1.  Gli  interventi  finanziari
          del Tesoro di cui all'art. 1 sono condizionati: 
                a) all'accertamento, entro il 30 giugno  1996,  della
          situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla  data  del
          31 marzo 1996 e ai relativi  provvedimenti  di  adeguamento
          del capitale sociale; 
                b) alla deliberazione, entro il 30  giugno  1996,  da
          parte degli organi amministrativi del Banco, di  un  idoneo
          piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un
          consulente  specializzato,  scelto  dal   Tesoro   con   le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge  31
          maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge   30   luglio   1994,   n.   474,    da    sottoporre
          all'approvazione   della   Banca   d'Italia   e    conforme
          all'ordinamento comunitario, e che individui i  criteri,  i
          tempi e le modalita' per  il  risanamento  patrimoniale  ed
          economico e per la ristrutturazione del Banco e del  gruppo
          e ne definisca le strategie gestionali; 
                c) all'intervenuta  stipulazione,  non  oltre  il  31
          luglio  1996,  di  accordi  sindacali  che  comportino   la
          diminuzione, entro il  31  dicembre  1997,  del  costo  del
          lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai
          livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la
          revisione dei  regimi  pensionistici  integrativi,  incluso
          quello destinato a  realizzare  la  garanzia  di  cui  alla
          lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della  legge  30  luglio
          1990, n. 218, e  all'art.  4  del  decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 357. In sede di  accordi,  potra'  essere
          adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
          Detti accordi, stipulati dalle  associazioni  sindacali  di
          cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  sono
          efficaci anche se in deroga a disposizioni di  legge  o  di
          contratto  collettivo,   nei   confronti   di   tutti   gli
          interessati; 
                d) agli interventi  finanziari  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 ovvero all'assunzione di impegni a  partecipare
          alla dismissione di cui all'art. 5, secondo quanto previsto
          con apposito decreto del Ministro del tesoro. 
              2. In pendenza delle condizioni di cui al comma  1,  il
          prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa  depositi
          e prestiti e' rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e
          convertito  in  un  prestito  subordinato   alle   medesime
          condizioni di tasso. Tale conversione e'  subordinata  alla
          concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto  di
          voto, delle  azioni  del  Banco  di  Napoli  di  proprieta'
          dell'azionista di maggioranza, ovvero al  conferimento,  in
          favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per  piu'
          assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad  esercitare
          il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli
          di proprieta' dell'azionista di  maggioranza,  al  fine  di
          consentire al Tesoro  di  disporre  della  maggioranza  dei
          diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni
          sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi
          degli articoli 1 e 3 del presente  decreto.  Convertito  il
          prestito,  il  Ministro  del  tesoro  provvede,  anche  con
          apposito atto amministrativo,  al  rinnovo  dei  componenti
          degli  organi  societari  del  Banco,  anche  al  fine   di
          agevolare gli interventi finanziari delle  banche  e  degli
          altri  investitori  istituzionali  che  abbiano  assunto  i
          relativi impegni. Il  prestito  subordinato  e  i  relativi
          interessi  maturati  sono  utilizzati  dal  Tesoro  per  la
          sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'art. 1. 
              3. Relativamente alle pensioni integrative, alle  quote
          di pensione ed alle  pensioni  sostitutive,  a  carico  del
          Banco  di  Napoli,  i  meccanismi   perequativi,   comunque
          previsti, rimangono temporaneamente sospesi,  ricominciando
          ad  operare  dall'esercizio  in  cui  l'integrazione  delle
          riserve matematiche, necessaria a coprirne gli  oneri,  non
          pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e  comunque
          non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive
          la quota soggetta al blocco e'  pari  al  15%  dell'importo
          spettante  nell'anno  1996.  E'  escluso  ogni   successivo
          recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati
          nel periodo di sospensione. 
              4. Al  fine  di  favorire  l'attuazione  del  piano  di
          ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da  approvarsi
          dalla Banca d'Italia ai sensi  del  comma  1,  lettera  b),
          limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga
          a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato,
          o  maturino  entro  tale  data,  almeno  trenta   anni   di
          contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.
          357, e' consentito al Banco di Napoli S.p.a. di  provvedere
          alla   prosecuzione    volontaria    della    contribuzione
          previdenziale fino alla data  di  maturazione  del  diritto
          alla pensione di anzianita' o di vecchiaia,  secondo  piani
          aziendali predisposti sentite le  organizzazioni  sindacali
          di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              5.  In  relazione  agli  eventuali   provvedimenti   di
          adeguamento del capitale del Banco di Napoli,  gli  effetti
          di cui all'art. 15, comma nono, del decreto-legge 8  aprile
          1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          giugno 1974, n.  216,  nonche'  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile
          sono sospesi fino al 31 dicembre 1996.  In  pendenza  delle
          condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti
          del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992,
          n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal
          presente decreto non si applica la  disposizione  dell'art.
          2441, comma 3 del codice civile. 
              6. (Abrogato). 
              6-bis. (Abrogato). 
              7. Gli  atti  concernenti  operazioni  di  cessione  di
          azienda,  di  rami  di  azienda,  di  beni  e  di  rapporti
          giuridici, anche individuabili in blocco, posti  in  essere
          per le finalita' di cui al presente  decreto  dal  Banco  o
          dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli  entro
          il  30  giugno  1997,  sono  soggetti  ad  unico   tributo,
          sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa  di  lire  un
          milione.».