Art. 7 Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a. 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara' riconosciuto un corrispettivo non superiore ad € 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1996, n. 225 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 novembre 1996, n. 588 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1996, n. 273). - Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 497 del 1996: «Art. 3 (Condizioni). - 1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'art. 1 sono condizionati: a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale; b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali; c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potra' essere adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati; d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'art. 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'art. 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro. 2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti e' rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'art. 1. 3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco e' pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. E' escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione. 4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e' consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'art. 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'art. 2441, comma 3 del codice civile. 6. (Abrogato). 6-bis. (Abrogato). 7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalita' di cui al presente decreto dal Banco o dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.».