Art. 6 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario e' soggetto. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL) a fronte di titoli di spesa quietanzati. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse. 3. Il soggetto beneficiario puo' presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione. L'ultimo SAL a saldo non puo' essere inferiore al 20% dei costi ammissibili. Le modalita' di richiesta delle erogazioni sono disciplinate con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2. 4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 2 e 3, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di titoli di spesa non quietanzati, secondo modalita' stabilite nella direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni da parte di Invitalia e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.