Art. 6 
 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da
Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di  finanziamento
appositamente stipulato tra Invitalia  e  il  soggetto  beneficiario,
contenente anche le obbligazioni a  cui  lo  stesso  beneficiario  e'
soggetto. 
  2.  L'erogazione  delle  agevolazioni  avviene  su  richiesta   del
soggetto beneficiario mediante  presentazione  di  stati  avanzamento
lavori (di seguito SAL) a fronte di titoli di spesa  quietanzati.  E'
fatta  salva  la  possibilita'  per  il  soggetto   beneficiario   di
richiedere,  previa  presentazione   di   fideiussione   bancaria   o
assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo
di anticipazione, fino ad  un  massimo  del  50%  delle  agevolazioni
complessivamente concesse. 
  3. Il soggetto beneficiario  puo'  presentare  al  massimo  quattro
richieste di erogazione,  comprensive  dell'eventuale  anticipazione.
L'ultimo SAL a saldo non puo'  essere  inferiore  al  20%  dei  costi
ammissibili.  Le  modalita'  di  richiesta  delle   erogazioni   sono
disciplinate con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2. 
  4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  2
e 3, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla  base  di
titoli di spesa non quietanzati, secondo  modalita'  stabilite  nella
direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2, e previa  stipula  di
un'apposita  convenzione  tra  Invitalia  e  l'Associazione  Bancaria
Italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle  banche  aderenti   alla
convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto  corrente  in
grado di garantire il pagamento ai fornitori dei  beni  agevolati  in
tempi celeri e strettamente conseguenti al  versamento  sul  predetto
conto delle agevolazioni da parte di Invitalia e della quota a carico
dell'impresa beneficiaria.