Art. 7 Divieto di cumulo 1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto non sono cumulabili - per le stesse spese - con nessun'altra agevolazione, anche a titolo di de minimis, comunitaria, nazionale, regionale o comunale ad eccezione di: a) agevolazioni fiscali aventi carattere di generalita' ed uniformita' su tutto il territorio italiano; b) agevolazioni in forma di garanzia.