Art. 7 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto non  sono
cumulabili - per le stesse spese  -  con  nessun'altra  agevolazione,
anche a titolo di de minimis,  comunitaria,  nazionale,  regionale  o
comunale ad eccezione di: 
  a)  agevolazioni  fiscali  aventi  carattere  di   generalita'   ed
uniformita' su tutto il territorio italiano; 
  b) agevolazioni in forma di garanzia.