Art. 8 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento, Invitalia e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. I soggetti beneficiari trasmettono a Invitalia la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche in ottemperanza a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo di risorse finanziarie di origine comunitaria, con le forme e le modalita' definite con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.