Art. 8 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento, Invitalia e il Ministero  possono
effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle  iniziative
agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e  il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. 
  2. I soggetti beneficiari trasmettono a Invitalia la documentazione
utile al monitoraggio  delle  iniziative,  anche  in  ottemperanza  a
specifici adempimenti  richiesti  dalla  vigente  normativa  relativa
all'utilizzo di risorse finanziarie di origine  comunitaria,  con  le
forme e le modalita' definite  con  la  direttiva  operativa  di  cui
all'art. 4, comma 2.