Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale 1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per l'anno 2016. 3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 1. - 380-quinquies (Omissis). 380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, e' accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. (Omissis)." - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 (Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015): "Art. 7. Verifiche successive 1. Per l'anno 2015 e' costituito un accantonamento di euro 20.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale. (Omissis)." - Si riporta il testo del comma 380-quater dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 1. - 380-ter (Omissis).. 380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune. Per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale. (Omissis)."