Avvertenza: 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
                               Art. 1 
 
 
       Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. Al comma 380-sexies dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 
  2. Le disponibilita' residue  di  cui  all'accantonamento  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 settembre  2015,  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2015»,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita'  di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita'  per
l'anno 2016. 
  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico  finalizzato  a
limitare le variazioni, in aumento e in  diminuzione,  delle  risorse
attribuite a ciascun Comune». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si   riporta   il   testo   del   comma    380-sexies
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2013),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              1. - 380-quinquies (Omissis). 
              380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui alla  lettera  b)  del  comma
          380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro  per  gli
          anni  2016  e  successivi  della  dotazione  del  Fondo  di
          solidarieta' comunale, in  deroga  a  quanto  disposto  dai
          commi 380-ter e  380-quater,  e'  ripartito  tra  i  comuni
          interessati sulla base del gettito  effettivo  IMU  e  TASI
          derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e
          dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.  A  decorrere
          dall'anno 2016, in  deroga  a  quanto  disposto  dai  commi
          380-ter e 380-quater, una quota del Fondo  di  solidarieta'
          comunale, nell'importo massimo di 80 milioni  di  euro,  e'
          accantonata per essere ripartita tra i comuni per  i  quali
          il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui
          al periodo  precedente,  non  assicura  il  ristoro  di  un
          importo equivalente al gettito della  TASI  sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  La  quota  di  80
          milioni di euro  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'
          ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
              (Omissis)." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  10
          settembre 2015 (Fondo di solidarieta' comunale. Definizione
          e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015): 
              "Art. 7. Verifiche successive 
              1. Per l'anno 2015 e' costituito un  accantonamento  di
          euro 20.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale. 
              (Omissis)." 
              -  Si   riporta   il   testo   del   comma   380-quater
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228  del  2012,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              1. - 380-ter (Omissis).. 
              380-quater. Con riferimento ai comuni delle  regioni  a
          statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015,  il  30
          per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno  2017
          e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a
          titolo di Fondo di solidarieta' comunale di  cui  al  comma
          380-ter e' accantonato per  essere  redistribuito,  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma 380-ter,  tra  i  comuni
          sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali  e  i
          fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
          i  fabbisogni  standard  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento. Per l'anno  2016,  sono
          assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla
          predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per  la  quota
          del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  attribuita  con  il
          criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
          di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si puo'
          applicare un correttivo statistico finalizzato  a  limitare
          le variazioni, in aumento e in diminuzione,  delle  risorse
          attribuite a ciascun Comune. Per  gli  anni  2015  e  2016,
          l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei  comuni
          delle regioni a statuto ordinario e' determinata in  misura
          pari  all'ammontare   complessivo   delle   risorse   nette
          spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
          propria  e  di  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  ad
          aliquota  standard,  nonche'   a   titolo   di   Fondo   di
          solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e'
          pari al 45,8 per  cento  dell'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale. 
              (Omissis)."