(( Art. 1 bis Semplificazione del processo di determinazione delle capacita' fiscali 1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato»; b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»; c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n . 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), come modificato dalla presente legge: "Art. 43 Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale 1. - 5-ter (Omissis) 5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al primo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri."