(( Art. 1 bis 
 
 
Semplificazione  del  processo  di  determinazione  delle   capacita'
                               fiscali 
 
  1.  Al  comma  5-quater  dell'articolo  43  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
per  singolo  comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  di  cui
all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni; lo schema di  decreto  e'  trasmesso
alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  per  l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  medesimo  e'
comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del  presente
comma.  Nel  caso  di  adozione   delle   sole   capacita'   fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi  e
di  tenere  progressivamente  conto  del  tax   gap   nonche'   della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto  e'
inviato  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   per
l'intesa;  qualora  ricorra  la  condizione  di  cui   al   comma   3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il
decreto medesimo e' comunque adottato»; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo»  e  le  parole:  «dopo  la
conclusione dell'intesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo periodo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5-quater  dell'articolo
          43  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n   .   133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 43 Misure in materia di  utilizzo  del  Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale 
              1. - 5-ter (Omissis) 
              5-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          adottate,  anche  separatamente,   la   nota   metodologica
          relativa  alla  procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle
          capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a
          statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
          modificazioni; lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per  l'intesa;
          qualora  ricorra  la  condizione  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai
          sensi del terzo periodo. Nel caso di  adozione  delle  sole
          capacita' fiscali, rideterminate  al  fine  di  considerare
          eventuali mutamenti normativi e di  tener  progressivamente
          conto del tax  gap  nonche'  della  variabilita'  dei  dati
          assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  per  l'intesa;
          qualora  ricorra  la  condizione  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di
          decreto con la nota metodologica e  la  stima,  di  cui  al
          primo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione
          dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa,  perche'  su
          di esso sia espresso, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, il parere della Commissione parlamentare  per
          l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3
          della  legge  5  maggio   2009,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, e delle Commissioni parlamentari  competenti
          per materia. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il
          decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se  non
          intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  alle
          Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali
          non si e' conformato ai citati pareri."