(( Art. 1 ter 
 
 
Misure straordinarie  di  accoglienza  per  i  minori  stranieri  non
                            accompagnati 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa  essere  assicurata
dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto,  ai  sensi
dell'articolo 11, l'attivazione  di  strutture  ricettive  temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una  capienza
massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in
ogni caso i servizi indicati nel  decreto  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee
non puo' essere disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore
agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario
al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3  del  presente
articolo.  Dell'accoglienza  del  minore   non   accompagnato   nelle
strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo
e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui
si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi  del
territorio». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo  previsti  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati 
              1.  Per  le  esigenze  di  soccorso  e  di   protezione
          immediata,  i  minori  non  accompagnati  sono  accolti  in
          strutture governative di prima accoglienza,  istituite  con
          decreto del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente  necessario,
          comunque   non   superiore   a   sessanta   giorni,    alla
          identificazione  e  all'eventuale  accertamento  dell'eta',
          nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro  eta',
          ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al  minore  e
          sulle modalita' di  esercizio  di  tali  diritti,  compreso
          quello  di  chiedere  la  protezione   internazionale.   Le
          strutture di prima accoglienza sono attivate dal  Ministero
          dell'interno,  in  accordo  con  l'ente  locale   nel   cui
          territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
          dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  profili
          finanziari, sono fissati le modalita' di  accoglienza,  gli
          standard  strutturali,  in  coerenza   con   la   normativa
          regionale, e i servizi da erogare, in  modo  da  assicurare
          un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto  dei
          diritti fondamentali del  minore  e  dei  principi  di  cui
          all'articolo 18. Durante la permanenza nella  struttura  di
          prima  accoglienza  e'  garantito  un  colloquio  con   uno
          psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario  in  presenza
          di un mediatore  culturale,  per  accertare  la  situazione
          personale del minore,  i  motivi  e  le  circostanze  della
          partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato,
          nonche'  le  sue  aspettative   future.   La   prosecuzione
          dell'accoglienza del minore  e'  assicurata  ai  sensi  del
          comma 2. 
              2. I minori  non  accompagnati  richiedenti  protezione
          internazionale hanno accesso  alle  misure  di  accoglienza
          predisposte  dagli  enti  locali  ai  sensi   dell'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, fermo restando per i minori  non  accompagnati
          non richiedenti protezione  internazionale  l'accesso  alle
          medesime  misure  di  accoglienza   nei   limiti   di   cui
          all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. A tal  fine  gli  enti  locali  che  partecipano  alla
          ripartizione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi  dell'asilo  di  cui  all'articolo  1-septies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.   39,
          prevedono specifici programmi di accoglienza  riservati  ai
          minori non accompagnati. 
              3.  In  caso  di  temporanea   indisponibilita'   nelle
          strutture  di  cui  ai  commi  1  e   2,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova,  secondo  gli  indirizzi  fissati  dal   Tavolo   di
          coordinamento  di  cui  all'articolo  16.  I   Comuni   che
          assicurano l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente
          comma  accedono  ai  contributi  disposti   dal   Ministero
          dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza
          dei minori stranieri non accompagnati di  cui  all'articolo
          1, comma 181, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  nel
          limite delle risorse del medesimo Fondo. 
              3-bis In presenza di arrivi consistenti  e  ravvicinati
          di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
          essere assicurata dai comuni  ai  sensi  del  comma  3,  e'
          disposta  dal  Prefetto,   ai   sensi   dell'articolo   11,
          l'attivazione    di    strutture    ricettive    temporanee
          esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una
          capienza massima di 50 posti per ciascuna  struttura.  Sono
          assicurati in ogni caso i servizi indicati nel  decreto  di
          cui al comma 1.  L'accoglienza  nelle  strutture  ricettive
          temporanee non  puo'  essere  disposta  nei  confronti  del
          minore di  eta'  inferiore  agli  anni  quattordici  ed  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del
          minore non accompagnato nelle strutture di cui al  presente
          comma e al comma 1 e' data notizia, a cura del gestore  del
          centro, al comune in cui si  trova  la  struttura,  per  il
          coordinamento con i servizi del territorio. 
              4.  Il  minore  non  accompagnato   non   puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
              5. L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al giudice tutelare per l'apertura della tutela  e  per  la
          nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
          codice civile, al Procuratore della  Repubblica  presso  il
          Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i  minorenni
          per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte,
          nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al  fine  di
          assicurare il censimento e il monitoraggio  della  presenza
          dei minori non accompagnati. 
              6. Il tutore  possiede  le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
              7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
          e'   tempestivamente   avviata    ogni    iniziativa    per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle  risorse
          disponibili del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi  dell'asilo,  con  organizzazioni   internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari."