Art. 10 
 
 
Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio
                                2016 
 
  1. Per l'anno 2016, le risorse  derivanti  dall'applicazione  delle
decurtazioni di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno  2013,  sono
destinate, in  deroga  all'articolo  4,  terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  ad
incrementare la dotazione per il medesimo anno  del  Fondo  nazionale
per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle   regioni   a   statuto
ordinario, di cui all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e  comunque  nei
limiti dello stanziamento iscritto in bilancio. 
  2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni  che  rispettano
il vincolo sul pareggio di  bilancio  di  cui  al  comma  710  e  che
conseguono un saldo finale di  cassa  non  negativo  fra  le  entrate
finali e le spese finali, sono assegnate con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun  anno  le
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del  presente  articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel  2015  hanno  rispettato  i
vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  sono  assegnate  le  risorse
incassate ai sensi della lettera a) del  comma  474  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle  risorse  per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo  finale  di
cassa non negativo, trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 710, e la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di cassa,  secondo,  le  modalita'
previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.». 
  3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «688-bis. Anche per l'esercizio  2016,  per  le  sole  regioni  che
nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14  novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore  inferiore  rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
disposizioni di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  40,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con  riferimento  alla  copertura
degli investimenti autorizzati.». 
  4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le  risorse  presenti  sui  conti
intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla
gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla  gestione  della
liquidita' regionale. Il ricorso ad  anticipazioni  di  tesoreria  e'
consentito solo nel caso di carenza globale di fondi. 
  5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Gli  enti  pubblici  strumentali  delle  regioni   possono
contrarre  anticipazioni  unicamente  allo  scopo   di   fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non  eccedente  il  10
per cento dell'ammontare  complessivo  delle  entrate  di  competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti  dalla
regione.». 
  6.  All'articolo  9  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si  applica  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a  titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA  e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale;  e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa'  di  leasing
solo nella particolare ipotesi in cui  questa  abbia  provveduto,  in
base alle modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle  tasse  dovute  per  i
periodi  compresi   nella   durata   del   contratto   di   locazione
finanziaria.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  3  e  4,
          terzo comma, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  11  marzo   2013   e   successive   modificazioni
          (Definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'   con   cui
          ripartire il Fondo nazionale per il  concorso  dello  Stato
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario): 
              "Art.  3   Riparto   quota   risorse   subordinata   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 
              La quota del 10%  delle  risorse  stanziate  sul  Fondo
          nazionale per il  concorso  finanziario  dello  Stato  agli
          oneri del trasporto pubblico locale  anche  ferroviario  e'
          attribuita a ciascuna regione prendendo  a  riferimento  la
          percentuale di cui alla Tabella 1. 
              Qualora  la  regione  raggiunga  tutti  gli   obiettivi
          indicati all'art. 1, la quota di cui al comma precedente e'
          assegnata integralmente. 
              Nel caso in cui gli obiettivi di cui  all'art.  1  sono
          raggiunti parzialmente, alla  regione  e'  assegnata  parte
          della quota di cui  al  comma  1,  con  le  percentuali  di
          seguito riportate: 
              a) 30% per un'offerta di  servizio  piu'  idonea,  piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda  di  trasporto  pubblico  e  per   la   progressiva
          riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione  alla
          domanda  e  il  corrispondente  incremento  qualitativo   e
          quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
              b) 60% per il progressivo incremento del  rapporto  tra
          ricavi da traffico e costi operativi; 
              c) 10% per  la  definizione  di  livelli  occupazionali
          appropriati. 
              Alla verifica del soddisfacimento  degli  obiettivi  di
          cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo
          art. 5. 
              Qualora la regione non trasmetta  all'osservatorio  per
          il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero
          delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai  fini  delle
          verifiche di cui all'art. 1, la quota di cui al comma 1 non
          viene assegnata. 
              Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate  a
          seguito della verifica di cui  ai  commi  precedenti,  sono
          applicate  all'anticipazione,  prevista  dall'art.  16-bis,
          comma 6, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  come
          integrato e modificato dall'art. 1 comma 301,  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, relativa  all'anno  successivo  a
          quello in cui e' effettuata la citata verifica. 
              Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5
          dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 95/12  gli  obiettivi
          di cui  al  comma  precedente  si  considerano  soddisfatti
          mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al
          comma  4  del  medesimo  art.  16-bis  entro  quattro  mesi
          dall'emanazione  del  presente  D.P.C.M.  A  tal  fine,  le
          Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei
          Trasporti ed all'Osservatorio  per  le  politiche  del  TPL
          entro 130 giorni dalla  data  di  emanazione  del  presente
          D.P.C.M.  copia  dei  provvedimenti  adottati  ed  i   dati
          istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione  dei
          servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di   trasporto
          ferroviario regionale." 
              "Art. 4 Adempimenti successivi 
              1. - 2. .. Omissis...... 
              Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche  di
          cui all'art. 1 non possono essere ripartite  ai  sensi  del
          precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a
          migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di TPL  e
          ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali  per
          i lavoratori del settore. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art.  16-bis   Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano
          di  riprogrammazione  dei  servizi,  di  cui  al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta." 
              - La citata legge n.208 del 2015  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              "Art. 3 Pagamenti dei debiti degli  enti  del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
              1. - 6. (Omissis) 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  69  del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 69 Servizio di tesoreria della regione 
              1. Il servizio di tesoreria delle regioni e'  affidato,
          in base ad apposita convenzione sottoscritta dal  dirigente
          competente,    a    imprese    autorizzate    all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
              2. Il servizio  e'  aggiudicato  secondo  le  modalita'
          previste  nell'ordinamento  contabile   regionale,   previo
          esperimento di apposita  gara  ad  evidenza  pubblica,  con
          modalita' che rispettino i principi della  concorrenza.  La
          convenzione   deve   prevedere   la   partecipazione   alla
          rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e  dai
          relativi decreti attuativi. 
              3. Per eventuali danni causati alla regione o a  terzi,
          il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e  con
          il proprio patrimonio. 
              4. Ogni deposito o conto corrente  comunque  costituito
          e' intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere. 
              5.  La  regione  puo'  avvalersi  dei  conti   correnti
          postali,   nonche'   di   conti   correnti   bancari,   per
          l'espletamento di particolari  servizi.  Unico  traente  e'
          l'istituto  tesoriere,   previa   emissione   di   apposita
          reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni. 
              6. Le modalita'  per  l'espletamento  del  servizio  di
          tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni  sulla
          tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.  720,
          e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi. 
              7. Il servizio di tesoreria  puo'  essere  gestito  con
          modalita' e criteri informatici e con l'uso  di  ordinativi
          di pagamento e  di  riscossione  informatici  in  luogo  di
          quelli cartacei le cui  evidenze  informatiche  valgono  ai
          fini della rendicontazione. 
              8. Gli incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i
          servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
          quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il
          debitore. 
              9.   Le   Regioni   possono   contrarre   anticipazioni
          unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze
          di cassa, per un importo non  eccedente  il  10  per  cento
          dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza  del
          titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
          e perequativa".  Le  anticipazioni  devono  essere  estinte
          nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. 
              9-bis. Gli  enti  pubblici  strumentali  delle  regioni
          possono contrarre anticipazioni unicamente  allo  scopo  di
          fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo
          non eccedente il 10 per  cento  dell'ammontare  complessivo
          delle entrate di  competenza  derivanti  dai  trasferimenti
          correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione. 
              10. Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita' previste dalla convenzione. 
              11. La regione registra le operazioni di  anticipazione
          e i relativi rimborsi secondo  le  modalita'  indicate  nel
          principio applicato della contabilita' finanziaria allegato
          al presente decreto." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6  agosto  2015,  n.  125  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
          continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
          territorio.  Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e
          di emissioni industriali), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in  tema
          di sanita' ed universita' 
              1. All'articolo 1, comma 465, della legge  23  dicembre
          2014, n.  190,  la  parola:  "2.005"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "1.720". 
              2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          dopo il comma 488e' aggiunto il seguente: 
              "488-bis.  In  applicazione  dell'intesa   sancita   in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
          seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484
          sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle
          regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui
          all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, come modificato dal  comma  398  del  presente
          articolo,  a  condizione  che  le  regioni  abbiano  ceduto
          effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di
          stabilita' interno ai comuni, alle citta'  metropolitane  e
          alle province ricadenti nel  proprio  territorio  entro  il
          termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del
          debito.  Qualora  tali  condizioni   si   verifichino,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze provvede a  versare
          le  somme  spettanti  alle  regioni  a  statuto   ordinario
          all'entrata  del  bilancio  statale.   Sulla   base   delle
          comunicazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          le  regioni  effettuano   tempestivamente   le   necessarie
          regolazioni contabili al fine di dare evidenza  nei  propri
          rendiconti  di  tali  operazioni   a   salvaguardia   degli
          equilibri di finanza pubblica.". 
              3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 484 le parole:  "previste  dal  comma  481"
          sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi  481  e
          482",  le  parole:  "esclusivamente  per  pagare  i"   sono
          sostituite dalle  seguenti:  "per  sostenere  pagamenti  in
          conto capitale dando priorita' a quelli  relativi  ai",  le
          parole: "30 giugno 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2014" e le parole: "per il  75  per  cento  ai
          comuni." sono sostituite dalle seguenti:  "per  il  75  per
          cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste.  Gli
          eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote
          possono essere assegnati agli altri enti  locali  ricadenti
          nel territorio della regione.". 
              b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile  2015"  sono
          inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015". 
              4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          dopo il comma 478 e' aggiunto  il  seguente:  "478-bis.  Le
          disposizioni recate dai commi da 460 a 478,  ad  esclusione
          del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.". 
              5. In deroga all'articolo 42,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
          il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle  regioni,  al  netto
          del  debito  autorizzato  e  non  contratto,  puo'   essere
          ripianato nei dieci esercizi successivi a  quote  costanti,
          contestualmente all'adozione  di  una  delibera  consiliare
          avente ad  oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
          sottoposto al parere del collegio dei revisori,  nel  quale
          sono individuati i provvedimenti necessari  a  ripristinare
          il pareggio. La deliberazione  di  cui  al  presente  comma
          contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
          ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al  bilancio
          di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte
          integrante.   Con   periodicita'   almeno   semestrale   il
          Presidente della giunta regionale  trasmette  al  Consiglio
          una relazione riguardante lo stato di attuazione del  piano
          di rientro. 
              6. All'articolo  45,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89,  e  successive  modificazioni,
          dopo le parole: "Per le finalita' del presente comma"  sono
          inserite le seguenti: ",  ivi  compreso  il  contributo  al
          riacquisto anche da parte del medesimo ministero  a  valere
          sulle relative disponibilita', fino a  un  importo  massimo
          complessivo di 543.170.000 di euro,". 
              7. All'articolo 1, comma 431,  secondo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite
          dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015"; 
              b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo,"  sono  inserite  le
          seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata,". 
              8.  All'articolo  43,  comma  9-bis,  della  legge   24
          dicembre  2012,  n.  234,  secondo  periodo,   la   parola:
          "sentite" e' sostituita dalle seguenti: "d'intesa con". 
              9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'
          locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 2,  al  comma  1,  la  parola:  "2013",
          ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e  le
          parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto"   sono   sostituite   dalle
          seguenti:    "da    adottare    entro    sessanta    giorni
          dall'emanazione del decreto di cui  all'articolo  7,  comma
          2"; 
              b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni
          2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli  anni
          dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "A  decorrere  dall'anno
          2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno  2013"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "A  decorrere  dall'anno
          2017"; 
              c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A  decorrere
          dall'anno  2013"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "A
          decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il
          31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
          31 luglio 2016"; 
              d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la  parola:  "2013"
          e' sostituita dalla seguente: "2017". 
              9-bis. (Abrogato) 
              9-ter. All'articolo 7 della legge 23  luglio  2009,  n.
          99, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3.  La  competenza   ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo". 
              9-quater.  La  disposizione   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito
          dal comma  9-ter  del  presente  articolo,  si  applica  ai
          veicoli per i quali la scadenza del termine  utile  per  il
          pagamento e' successiva alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21  dicembre
          1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il  comma  1
          e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
          anche  alle  universita'   non   statali   che   gestiscono
          policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, senza  scopo  di
          lucro, costituiti e controllati  dalla  stessa  universita'
          attraverso  la  nomina  della  maggioranza  dei  componenti
          dell'organo amministrativo". 
              11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27  dicembre
          2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "La
          presente disposizione continua ad applicarsi anche  ove  le
          strutture indicate al presente comma modifichino la propria
          forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma
          1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999". Il Governo
          presenta alle Camere entro il 30 giugno di  ogni  anno  una
          relazione sui  provvedimenti  adottati  in  attuazione  dei
          commi 377 e 378 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre
          2013, n.  147,  sulle  erogazioni  effettuate,  sulla  loro
          finalizzazione  e  sullo  stato  di  eventuali  contenziosi
          pregressi e in essere. 
              11-bis. Fanno parte  del  Consorzio  interuniversitario
          CINECA, che opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto
          alla    vigilanza    del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,   persone   giuridiche
          pubbliche o private  che  svolgono  attivita'  nel  settore
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  secondo
          quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 
              11-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca  e  le  altre  amministrazioni  consorziate
          esercitano,       congiuntamente,       sul       Consorzio
          interuniversitario CINECA un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui  propri  servizi,  previo  adeguamento,  ove
          necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
              11-quater.  I  servizi   informativi   strumentali   al
          funzionamento  dei  soggetti  facenti  parte  del   sistema
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  possono
          essere svolti da  detti  soggetti  direttamente  o  per  il
          tramite  di  enti,  anche  con  personalita'  giuridica  di
          diritto   privato,   costituiti   su    iniziativa    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  e  da  queste  partecipati,  purche'  siano
          soddisfatte le seguenti condizioni: 
              a) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'
          effettuato nello svolgimento dei compiti ad  esso  affidati
          dall'amministrazione  controllante  o  da   altre   persone
          giuridiche controllate dalla stessa; 
              b) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o potere di veto e che non  esercitano
          un'influenza   determinante   sulla    persona    giuridica
          controllata; 
              c) le amministrazioni partecipanti esercitano  su  tali
          enti, anche in maniera congiunta, un  controllo  analogo  a
          quello da esse esercitato sui propri servizi." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7.  (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) 
              1.  Al  fine  di  semplificare  e   razionalizzare   la
          riscossione della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in
          locazione finanziaria, le singole  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate   a
          stabilire le modalita' con le quali le  imprese  concedenti
          possono provvedere ad eseguire  cumulativamente,  in  luogo
          dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse  dovute
          per i periodi  di  tassazione  compresi  nella  durata  dei
          rispettivi contratti. 
              2.   All'articolo   5,   ventinovesimo    comma,    del
          decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel primo periodo,  dopo  la  parola:  «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
              b) nel terzo periodo, dopo le parole:  «i  proprietari»
          sono  inserite  le  seguenti:  «,  gli  usufruttuari,   gli
          acquirenti con patto  di  riservato  dominio,  nonche'  gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria». 
              2-bis.  A  decorrere   dal   1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo, sono tenuti  in  via  esclusiva  al
          pagamento  della  tassa   automobilistica   regionale;   e'
          configurabile la responsabilita' solidale della societa' di
          leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa  abbia
          provveduto, in  base  alle  modalita'  stabilite  dall'ente
          competente,  al  pagamento  cumulativo,  in   luogo   degli
          utilizzatori, delle tasse dovute  per  i  periodi  compresi
          nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
              3.  La   competenza   ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo."