(( Art. 10 bis 
 
Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia
  di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali 
 
  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste  di  parere  nella
medesima materia possono essere  rivolte  direttamente  alla  Sezione
delle  autonomie  della  Corte  dei  conti:  per  le  Regioni,  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome;  per  i  Comuni,  le   Province   e   le   Citta'
metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative
nell'ambito della Conferenza unificata.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3), come modificato dalla presente legge: 
              "7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione  in
          materia di esercizio delle funzioni amministrative. 
              1.  Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive
          competenze,   provvedono   a    conferire    le    funzioni
          amministrative da loro esercitate alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sulla  base  dei  principi  di
          sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo
          a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato  soltanto
          quelle  di  cui   occorra   assicurare   l'unitarieta'   di
          esercizio, per  motivi  di  buon  andamento,  efficienza  o
          efficacia  dell'azione  amministrativa  ovvero  per  motivi
          funzionali o economici o per esigenze di  programmazione  o
          di omogeneita' territoriale, nel rispetto,  anche  ai  fini
          dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni
          degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della
          promozione dello sviluppo economico e  della  gestione  dei
          servizi. Stato, Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province,
          Comuni   e   Comunita'   montane   favoriscono   l'autonoma
          iniziativa dei  cittadini,  singoli  o  associati,  per  lo
          svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla  base
          del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando  sono
          impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della
          legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Tutte  le  altre  funzioni
          amministrative  non  diversamente  attribuite  spettano  ai
          Comuni, che le esercitano in  forma  singola  o  associata,
          anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei Comuni. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e  comunque  ai
          fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
          degli accordi con le Regioni  e  le  autonomie  locali,  da
          concludere in sede  di  Conferenza  unificata,  diretti  in
          particolare all'individuazione dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie, umane, strumentali e organizzative  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da  conferire,
          il  Governo,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta  al
          Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 4, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni, alla  manovra  finanziaria
          annuale, per il recepimento dei suddetti accordi.  Ciascuno
          dei predetti disegni di  legge  deve  essere  corredato  da
          idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi
          a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui  al
          presente comma si applicano fino alla data  di  entrata  in
          vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
          attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. 
              3.  Sulla  base  dei  medesimi  accordi  e  nelle  more
          dell'approvazione dei disegni di legge di cui al  comma  2,
          lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti  beni  e
          risorse secondo principi di invarianza di spesa  e  con  le
          modalita' previste al numero 4) del punto II  dell'Acc.  20
          giugno 2002, recante intesa interistituzionale  tra  Stato,
          regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede  mediante
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  tenendo  conto   delle   previsioni   di   spesa
          risultanti  dal  bilancio  dello  Stato  e  del  patto   di
          stabilita'.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   gli
          articoli 3, 7, commi 8,  9,  10  e  11,  e  8  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi  di  decreto,
          ciascuno  dei  quali  deve  essere  corredato   di   idonea
          relazione  tecnica,  sono   trasmessi   alle   Camere   per
          l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario,  da  rendere  entro  trenta  giorni
          dall'assegnazione. 
              4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti  delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della materia o per il numero degli schemi  di
          decreto trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  delle
          Commissioni. Qualora sia concessa, ai  sensi  del  presente
          comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
          i termini per l'adozione  dei  decreti  sono  prorogati  di
          venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3,  ovvero
          quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti possono comunque essere  adottati.  I
          decreti  sono  adottati  con  il  concerto   del   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  e  devono  conformarsi  ai
          pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
          conseguenze di carattere finanziario  nelle  parti  in  cui
          essi formulano identiche condizioni. 
              5. Nell'adozione dei  decreti,  si  tiene  conto  delle
          indicazioni  contenute  nel  Documento  di   programmazione
          economico-finanziaria,  come  approvato  dalle  risoluzioni
          parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei  suddetti
          decreti o da  quella  diversa  indicata  negli  stessi,  le
          Regioni o gli enti locali possono provvedere  all'esercizio
          delle funzioni relative ai beni e alle risorse  trasferite.
          Tali decreti si applicano fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle leggi di cui al comma 2. 
              6.  Fino  alla  data   di   entrata   in   vigore   dei
          provvedimenti previsti dal presente articolo,  le  funzioni
          amministrative continuano ad essere esercitate  secondo  le
          attribuzioni stabilite dalle  disposizioni  vigenti,  fatti
          salvi  gli  effetti  di  eventuali  pronunce  della   Corte
          costituzionale. 
              7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento  della
          finanza pubblica, verifica il rispetto degli  equilibri  di
          bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
          e Regioni, in relazione al patto di stabilita'  interno  ed
          ai   vincoli   derivanti   dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
          Corte dei  conti  verificano,  nel  rispetto  della  natura
          collaborativa   del   controllo    sulla    gestione,    il
          perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi  statali  o
          regionali  di  principio  e  di   programma,   secondo   la
          rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
          degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
          e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
          consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto  dal
          terzo  periodo  del  presente  comma.  Nelle  relazioni  al
          Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della  legge  14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive   modificazioni,   e
          all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti
          riferisce anche sulla base dei dati  e  delle  informazioni
          raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta  ferma
          la   potesta'   delle   Regioni   a    statuto    speciale,
          nell'esercizio   della   loro   competenza,   di   adottare
          particolari  discipline   nel   rispetto   delle   suddette
          finalita'. Per la determinazione dei parametri di  gestione
          relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale
          anche  degli  studi  condotti  in  materia  dal   Ministero
          dell'interno 
              8. Le Regioni possono  richiedere  ulteriori  forme  di
          collaborazione alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
          e dell'efficienza ed efficacia dell'azione  amministrativa,
          nonche'  pareri  in  materia  di   contabilita'   pubblica.
          Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di  norma
          tramite il Consiglio delle autonomie locali, se  istituito,
          anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane. Richieste
          di parere nella medesima  materia  possono  essere  rivolte
          direttamente alla Sezione delle autonomie: per le  Regioni,
          dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  e
          dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
          delle Regioni e delle Province autonome; per i  Comuni,  le
          Province  e  le  Citta'  metropolitane,  dalle   rispettive
          componenti  rappresentative  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata. 
              8-bis. Le sezioni regionali di  controllo  della  Corte
          dei conti possono essere integrate, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
          salva  diversa  previsione  dello  statuto  della  Regione,
          rispettivamente dal Consiglio  regionale  e  dal  Consiglio
          delle autonomie locali oppure,  ove  tale  organo  non  sia
          stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale  su
          indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
          delle Province a livello regionale. I  predetti  componenti
          sono scelti tra persone che, per gli studi  compiuti  e  le
          esperienze professionali  acquisite,  sono  particolarmente
          esperte   nelle   materie   aziendalistiche,    economiche,
          finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi  durano  in
          carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
          predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti,  per
          la durata dell'incarico, a  quello  dei  consiglieri  della
          Corte dei  conti,  con  oneri  finanziari  a  carico  della
          Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
          della Repubblica, con le  modalita'  previste  dal  secondo
          comma dell'articolo unico del decreto del Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. 
              9. (abrogato)"