Art. 11 
 
 
                          Regione Siciliana 
 
  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno  2016,  nelle  more  dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a  titolo  di  acconto  sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli  importi   attribuiti,   per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in  applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione  diretta  da  parte
della struttura di gestione, individuata  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare  sul  sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima - gestione  ordinaria  -  e  aperta  presso  la
tesoreria statale. 
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire  la  regolazione  contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per  effetto  del  comma  1,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme  giacenti
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  45,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. 
  3.  Per  assicurare  la  neutralita'  sul  saldo  di  cassa   delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla  contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se  non,  in  carenza  di  altra
liquidita' disponibile, per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente  e
delle  rate  di  ammortamento  di  mutui  che  scadono  nel  medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute. 
  4.  Ai  fini  della  neutralita'  sull'indebitamento  netto   delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016  pari  ad  euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione  Siciliana,  anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  723
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  208/2015.  Alla   Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   685
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              " 685.  Nelle  more  dell'adeguamento  delle  norme  di
          attuazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana  alle
          modifiche intervenute  nella  legislazione  tributaria,  al
          fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali,
          in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento  sulla
          compartecipazione  regionale  e   sulla   revisione   della
          percentuale di  compartecipazione  al  gettito  tributario,
          alla ridefinizione delle competenze  secondo  il  principio
          della leale collaborazione istituzionale, nonche' alla luce
          dell'adempimento, nel 2015, da parte della  Regione,  degli
          impegni  in  materia  di  contenimento  delle  spese  e   a
          condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo  Stato  e
          la  Regione  siciliana   in   materia   di   obiettivi   di
          contenimento della spesa per l'anno  2016,  sono  assegnati
          alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il  medesimo
          anno 2016." 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998,
          n.   183   recante   "Regolamento   recante    norme    per
          l'individuazione  della  struttura  di  gestione   prevista
          dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs.  9  luglio  1997,  n.
          241,  nonche'  la  determinazione   delle   modalita'   per
          l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno
          di essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno
          1998, n. 138. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
              1. (Omissis) 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  710  e  723
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              " 710. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi
          di finanza pubblica, gli enti di cui al  comma  709  devono
          conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
          tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
          modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732." 
              " 723. In caso di mancato conseguimento  del  saldo  di
          cui  al  comma   710,   nell'anno   successivo   a   quello
          dell'inadempienza: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In
          caso di incapienza gli enti locali sono  tenuti  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al
          capitolo 3509, articolo 2. In caso  di  mancato  versamento
          delle predette somme residue nell'anno successivo a  quello
          dell'inadempienza, il recupero e' operato con le  procedure
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              b) la regione  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro  sessanta  giorni  dal  termine
          stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
          al   rispetto   del   pareggio   di   bilancio,   l'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
          titolo  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il  termine  dei  trenta  giorni  dal
          termine di approvazione del rendiconto della  gestione  per
          la  trasmissione  della  certificazione  da   parte   della
          regione, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo  dai
          conti  della   tesoreria   statale   sino   a   quando   la
          certificazione non e' acquisita; 
              c) l'ente non puo' impegnare  spese  correnti,  per  le
          regioni al netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
          nell'anno precedente a quello di riferimento; 
              d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati da apposita attestazione da
          cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
          periodo   relativo    all'anno    precedente.    L'istituto
          finanziatore  o  l'intermediario   finanziario   non   puo'
          procedere al finanziamento o al collocamento  del  prestito
          in assenza della predetta attestazione; 
              e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
          a   qualsiasi   titolo,    con    qualsivoglia    tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione; 
              f) l'ente e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i  gettoni  di  presenza  del  presidente,  del
          sindaco  e  dei   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuta la  violazione,  con  una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
          al  periodo   precedente   sono   acquisiti   al   bilancio
          dell'ente."