Art. 11 Regione Siciliana 1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale. 2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo. 3. Per assicurare la neutralita' sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilita' speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidita' disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute. 4. Ai fini della neutralita' sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il presente comma.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 685 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: " 685. Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonche' alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016." - Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 recante "Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1998, n. 138. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): "Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 1. (Omissis) 2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. (Omissis)" - Si riporta il testo vigente dei commi 710 e 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: " 710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732." " 723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita; c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente."