Art. 12 
 
 
                        Regione Valle d'Aosta 
 
  1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015
tra  il  Presidente  della  Regione  Valle  d'Aosta  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita
di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
attribuito alla medesima regione l'importo  di  70  milioni  di  euro
nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' incrementato di 70 milioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo della  comma  1  dell'articolo  4
          della  legge  26   novembre   1981,   n.   690   (Revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta): 
              "4. 1. Sono attribuite alla regione  Valle  d'Aosta  le
          quote di gettito delle sotto indicate imposte percette  nel
          territorio regionale: 
              a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica; 
              b) i nove decimi delle accise  sugli  spiriti  e  sulla
          birra; 
              c) i nove decimi della sovrimposta di confine,  inclusa
          quella sugli oli minerali. 
              (Omissis)" 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   454
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2018,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          eurocompatibile, determinato riducendo il  complesso  delle
          spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile
          risultante dal consuntivo 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              ; 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tal  fine,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il
          Presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Per l'anno 2014  la  proposta  di  Accordo  di  cui  al
          periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014."