Art. 13 Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»; b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»; d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario 1. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2018, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto." "Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto 1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Per gli anni dal 2011 al 2017 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 3. A decorrere dall'anno 2018 le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'." "Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario 1. A decorrere dall'anno 2018 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42." "Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo 1. A decorrere dal 2018, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 5. E' istituito, dall'anno 2018, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri: a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante; d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa. 8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario."