Art. 13 
 
 
Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
                                 68 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  «2017»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2017»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 3, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «entro  il  31  luglio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  «2017»  e'
sostituita dalla seguente: «2018». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e  15  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche delle regioni  a  statuto
          ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento all'anno
          di imposta precedente, l'addizionale regionale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e'  rideterminata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il  federalismo
          e con il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per  la
          coesione territoriale, da adottare  entro  sessanta  giorni
          dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di seguito denominata «Conferenza  Stato-Regioni»,
          e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
          e del Senato della Repubblica competenti per i  profili  di
          carattere  finanziario,  in  modo  tale  da  garantire   al
          complesso  delle  regioni  a  statuto   ordinario   entrate
          corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di  base
          vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ai trasferimenti statali  soppressi  ai  sensi
          dell'articolo  7.  All'aliquota  cosi'   rideterminata   si
          aggiungono le percentuali indicate nell'articolo  6,  comma
          1. Con il decreto di cui al presente  comma  sono  ridotte,
          per le regioni a statuto ordinario e a decorrere  dall'anno
          di imposta  2018,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
          statale,  mantenendo   inalterato   il   prelievo   fiscale
          complessivo a carico del contribuente. 
              2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto." 
              "Art. 4  Compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
          valore aggiunto 
              1. A ciascuna regione a statuto  ordinario  spetta  una
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto (IVA). 
              2.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2017  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2018 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
              3.  A  decorrere  dall'anno  2018   le   modalita'   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformita'  con  il  principio  di   territorialita'.   Il
          principio di  territorialita'  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialita'." 
              "Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle
          regioni a statuto ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2018 sono  soppressi  tutti  i
          trasferimenti  statali  di  parte  corrente  e,   ove   non
          finanziati tramite il ricorso all'indebitamento,  in  conto
          capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
          di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
          competenze  regionali,  ivi  compresi  quelli   finalizzati
          all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
          regioni  a   statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia
          tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12,  comma  2,
          in modo da assicurare il rispetto dei termini  fissati  dal
          presente  Capo.   Sono   esclusi   dalla   soppressione   i
          trasferimenti  relativi  al  fondo   perequativo   di   cui
          all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2017, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalita' previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
              3. In caso di trasferimento di funzioni  amministrative
          dallo Stato alle regioni, in attuazione  dell'articolo  118
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria,  in
          conformita' a quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
          lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
              "Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo 
              1. A decorrere dal 2018, in conseguenza dell'avvio  del
          percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
          fonti di finanziamento delle spese  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: 
              a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
              b) quote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
              c) l'IRAP, fino alla data della  sua  sostituzione  con
          altri tributi; 
              d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
              e) le entrate proprie, nella  misura  convenzionalmente
          stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie  per
          il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 
              2. Ai  fini  del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalita' stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentita la Conferenza Stato-Regioni. 
              3.  La  percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5. 
              4.  Le  fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: 
              a) i tributi propri derivati  di  cui  all'articolo  8,
          comma 3; 
              b) i tributi propri di cui  all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; 
              c) quote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
              d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
              5. E' istituito, dall'anno 2018, un  fondo  perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'articolo 26. 
              6.  La  differenza  tra   il   fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato. 
              7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo
          14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono  assegnate
          alle regioni sulla base dei seguenti criteri: 
              a) le regioni con maggiore  capacita'  fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF supera il gettito medio  nazionale  per
          abitante, alimentano il  fondo  perequativo,  in  relazione
          all'obiettivo di ridurre le  differenze  interregionali  di
          gettito per abitante rispetto al  gettito  medio  nazionale
          per abitante; 
              b) le regioni  con  minore  capacita'  fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante; 
              c)  il  principio  di  perequazione  delle   differenti
          capacita'  fiscali  dovra'  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacita'  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante; 
              d) la ripartizione del fondo perequativo  tiene  conto,
          per le regioni con popolazione al di sotto di un numero  di
          abitanti determinato con le modalita' previste al comma  8,
          ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in
          relazione inversa alla dimensione demografica stessa. 
              8.  Le   quote   del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza,  nonche'
          le modalita' di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario."