(( Art. 13 bis 
 
 
                       Dilazione del pagamento 
 
  1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal  beneficio
della  rateazione  prevista  dall'articolo  19,  commi  1,  1-bis   e
1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a  quella  di
entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.  159,
puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72  rate,
fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate  superiori  a
72  gia'  precedentemente  approvati,  anche   se,   all'atto   della
presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa  data  non
siano state integralmente saldate. La nuova richiesta  di  rateazione
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si  decade
dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due
rate, anche non consecutive. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in  data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  3. Il debitore decaduto in data successiva al  15  ottobre  2015  e
fino alla data del 1° luglio 2016  dai  piani  di  rateazione,  nelle
ipotesi  di  definizione  degli  accertamenti  di  cui   al   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di  omessa  impugnazione  degli
stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un
nuovo piano di rateazione  anche  se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state
saldate. 
  4. All'articolo 19, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19 (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione   di   obiettiva   difficolta',    concede    la
          ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,
          con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo
          di settantadue rate mensili.  Nel  caso  in  cui  le  somme
          iscritte a ruolo sono di importo superiore a  60.000  euro,
          la  dilazione  puo'  essere  concessa  se  il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni. 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2.(abrogato) 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis. (abrogato)" 
              - Il decreto legislativo  24  settembre  2915,  n.  159
          recante "Misure per la semplificazione e  razionalizzazione
          delle  norme  in  materia  di  riscossione,  in  attuazione
          dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11  marzo
          2014, n. 23" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015,
          n. 233, S.O. 
              - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
          "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
          luglio 1997, n. 165.