(( Art. 13 ter 
 
 
Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno
                                2016 
 
  1. Al fine di sostenere le  prospettive  di  crescita  del  settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri,  l'applicazione
dell'incremento dell'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco
stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. 
  2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  complessivamente  a  60
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di  euro
per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata  al  bilancio  dello
Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione  del
Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Alla  compensazione  in  termini  di
indebitamento netto per  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  si
provvede mediante riduzione del  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Al ristoro delle minori entrate  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto  l'importo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
cui all'articolo 6-quater, comma  2,  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante
dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291. 
  6. L'incremento di cui al comma 5 potra'  essere  rideterminato  in
riduzione,  tenuto  conto  dell'andamento  delle  entrate   e   delle
prestazioni del Fondo di solidarieta' per il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine,  l'INPS,  per  ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e  2018,  trasmette,  entro  il  31  luglio
dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  una   relazione
contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del
predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   23
          dell'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014,  n.  9  (Interventi  urgenti  di  avvio   del   piano
          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015): 
              "Art. 13 Disposizioni urgenti  per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo 
              1. - 22. (Omissis) 
              23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
          pari a 184 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2016,
          2017  e  2018,  si  provvede  mediante  il   corrispondente
          incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
          di cui all'articolo 2, comma 11, della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
          all'INPS.  La   misura   dell'incremento   dell'addizionale
          comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e'  subordinata
          l'efficacia della disposizione di cui al comma 21. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  1-ter  del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,   n.   291
          (Interventi urgenti in materia di politiche  del  lavoro  e
          sociali): 
              "1-ter. 1. E' istituito, presso l'INPS, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, un  fondo  speciale
          per il sostegno del  reddito  e  dell'occupazione  e  della
          riconversione   e   riqualificazione   professionale    del
          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
          finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento
          delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche
          attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei
          lavoratori del settore, mediante: 
              a)   finanziamento   di    programmi    formativi    di
          riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,
          regionali o comunitari; 
              b) erogazione di specifici  trattamenti  a  favore  dei
          lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,
          ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da  sospensioni
          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
          mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed
          organizzazioni sindacali. 
              2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
          un contributo sulle retribuzioni a  carico  dei  datori  di
          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo
          0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori
          pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato
          da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori
          stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire
          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
          stesso. 
              3. I criteri e le modalita' di gestione del  fondo,  le
          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli
          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le
          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
          comparativamente piu' rappresentative." 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
          190  del  2014  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 5-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater (Omissis) 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6-quater  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca,
          per i beni e le attivita' culturali, per  il  completamento
          di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti): 
              "6-quater.  Disposizioni  in  materia  di  diritti   di
          imbarco di passeggeri sugli aeromobili. 
              1. (Omissis) 
              2. L'addizionale comunale sui  diritti  di  imbarco  e'
          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.
          L'incremento dell'addizionale di cui al presente  comma  e'
          destinato fino al 31 dicembre 2015 ad alimentare  il  Fondo
          speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e
          della riconversione e riqualificazione  del  personale  del
          settore  del   trasporto   aereo,   costituito   ai   sensi
          dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.
          249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre
          2004, n. 291. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          35 del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 35. Equilibrio finanziario dei fondi 
              1. - 2.( Omissis) 
              3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26  e  28
          hanno   obbligo   di   presentazione,   sin   dalla    loro
          costituzione, di bilanci di previsione a otto  anni  basati
          sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'  recente
          Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa  Nota   di
          aggiornamento. 
              (Omissis)"