Art. 14 
 
 
         Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria 
 
  1. Ai comuni ((, alle province e alle citta' metropolitane  ))  che
hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°  settembre
2011 e sino al 31 maggio 2016 e  che  hanno  aderito  alla  procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  attribuita,  previa
apposita  istanza  dell'ente   interessato,   un'anticipazione   fino
all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa  attiva
della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti  ammessi  con
le  modalita'  di  cui  all'anzidetto  articolo   258,   nei   limiti
dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle
citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto  finanziario  a
far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019  e  che  hanno
aderito alla procedura semplificata, di cui  al  richiamato  articolo
258,   e'   attribuita,   previa   istanza   dell'ente   interessato,
un'anticipazione sino all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria per il  pagamento  dei
debiti ammessi con le modalita' di cui  all'anzidetto  articolo  258,
nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e'  ripartita,
nei limiti della massa passiva censita, in  base  ad  una  quota  pro
capite  determinata  tenendo  conto  della   popolazione   residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione
di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat,  ed  e'  concessa  con
decreto annuale non  regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel
limite di 150 milioni di  euro  per  ciascun  anno,  a  valere  sulla
dotazione del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267.
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta  a
metterlo a disposizione  dell'organo  straordinario  di  liquidazione
entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione  provvede
al  pagamento  dei  debiti  ammessi,  nei  limiti  dell'anticipazione
erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.  La
restituzione  dell'anticipazione  e'   effettuata,   con   piano   di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello  in  cui  e'  erogata  la  medesima  anticipazione,   mediante
operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse  da  applicare  alle
suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro  i  termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento
sulla predetta contabilita' speciale. Per  quanto  non  previsto  nel
presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  33  dell'8  febbraio  2013,  adottato   in   attuazione
dell'articolo 243-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  (( 1-bis. Per le province  e  le  citta'  metropolitane,  l'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato  in  20  euro
per abitante. 
  1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo  periodo,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  258  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento  e
          liquidazione dei debiti 
              1. L'organo  straordinario  di  liquidazione,  valutato
          l'importo complessivo di tutti i  debiti  censiti  in  base
          alle  richieste  pervenute,  il   numero   delle   pratiche
          relative, la consistenza della documentazione  allegata  ed
          il tempo necessario per  il  loro  definitivo  esame,  puo'
          proporre  all'ente  locale  dissestato   l'adozione   della
          modalita' semplificata di liquidazione di cui  al  presente
          articolo. Con deliberazione di giunta l'ente  decide  entro
          trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere  a
          disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 
              2. L'organo straordinario  di  liquidazione,  acquisita
          l'adesione  dell'ente  locale,  delibera  l'accensione  del
          mutuo di  cui  all'articolo  255,  comma  2,  nella  misura
          necessaria agli adempimenti di cui ai successivi  commi  ed
          in  relazione  all'ammontare  dei  debiti  censiti.  L'ente
          locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
          di credito, con oneri a proprio carico,  nel  rispetto  del
          limite del 40 per cento di cui all'articolo 255,  comma  9,
          o,  in  alternativa,  a  mettere  a  disposizione   risorse
          finanziarie  liquide,  per  un  importo  che  consenta   di
          finanziare, insieme al ricavato del mutuo  a  carico  dello
          Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3  e  4,  oltre  alle
          spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di
          ridurre il mutuo a carico dell'ente. 
              3. L'organo straordinario di  liquidazione,  effettuata
          una  sommaria  delibazione  sulla  fondatezza  del  credito
          vantato, puo'  definire  transattivamente  le  pretese  dei
          relativi  creditori,  anche  periodicamente,  offrendo   il
          pagamento di una somma variabile tra il 40  ed  il  60  per
          cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso,
          con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con  la  liquidazione
          obbligatoria   entro    30    giorni    dalla    conoscenza
          dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro  sei
          mesi dalla data di conseguita disponibilita' del  mutuo  di
          cui all'articolo 255, comma 2, propone  individualmente  ai
          creditori,   compresi   quelli    che    vantano    crediti
          privilegiati, fatta eccezione per i  debiti  relativi  alle
          retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
          liquidate per intero, la transazione da accettare entro  un
          termine prefissato comunque  non  superiore  a  30  giorni.
          Ricevuta   l'accettazione,   l'organo   straordinario    di
          liquidazione  provvede  al  pagamento  nei  trenta   giorni
          successivi. 
              4. L'organo  straordinario  di  liquidazione  accantona
          l'importo del 50 per cento dei debiti per i  quali  non  e'
          stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
          al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. 
              5. Si applicano, per il  seguito  della  procedura,  le
          disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
          quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
          rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al  comma
          4, l'organo straordinario  di  liquidazione  provvede  alla
          redazione del piano di estinzione. Qualora tutti  i  debiti
          siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata  e
          non sussistono debiti esclusi in tutto  o  in  parte  dalla
          massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
          direttamente   il   rendiconto   della    gestione    della
          liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11. 
              6. I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma  3  sono
          indicati  in  un  apposito  elenco  allegato  al  piano  di
          estinzione della massa passiva. 
              7. In caso di eccedenza di disponibilita'  si  provvede
          alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
          dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente  locale
          dissestato la quota di risorse  finanziarie  liquide  dallo
          stesso  messe  a  disposizione  esuberanti  rispetto   alle
          necessita'  della  liquidazione  dopo  il   pagamento   dei
          debiti." 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-ter del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali 
              1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          di   cui   all'articolo   243-bis    lo    Stato    prevede
          un'anticipazione  a  valere   sul   Fondo   di   rotazione,
          denominato:  "Fondo  di   rotazione   per   assicurare   la
          stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale." 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 259
          del citato  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo   259   Ipotesi   di   bilancio   stabilmente
          riequilibrato 
              1. - 1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
          abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia
          significativamente condizionato dall'esito delle misure  di
          riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei  servizi,
          nonche' dalla razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e
          societa'  partecipati,  laddove  presenti,  i   cui   costi
          incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
          l'equilibrio,  in  deroga   alle   norme   vigenti,   entro
          l'esercizio in cui  si  completa  la  riorganizzazione  dei
          servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi partecipati, e comunque entro tre anni,  compreso
          quello in cui e' stato deliberato il dissesto.  Negli  enti
          locali il predetto termine e' esteso a cinque anni. Fino al
          raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i   tre   esercizi
          successivi,  l'organo  di  revisione  economico-finanziaria
          dell'ente trasmette al  Ministero  dell'interno,  entro  30
          giorni dalla scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione
          sull'efficacia delle  misure  adottate  e  sugli  obiettivi
          raggiunti nell'esercizio. 
              (Omissis)"