Art. 15 
 
 
                   Piano riequilibrio finanziario 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma  714,
al primo periodo, le parole: «del 2013 o del  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «degli anni dal 2013 al 2015»  ))  e,  al  secondo
periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  30  settembre
2016». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  dopo  il
comma 714 e' aggiunto il seguente: 
  «714-bis.  Gli  enti  locali  che  hanno  presentato  il  piano  di
riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   ne   hanno   conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con  delibera  da  adottarsi  dal
Consiglio dell'ente entro la data  del  30  settembre  2016,  possono
provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando
la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7  dell'articolo
243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per  tenere
conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato  o
dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli  188  e  194
del decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Dalla  adozione  della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3  e  4
dell'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  714  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 714. Gli enti locali che nel  corso  degli  anni  dal
          2013 al 2015 hanno  presentato  il  piano  di  riequilibrio
          finanziario   pluriennale    o    ne    hanno    conseguito
          l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono
          ripianare la quota  di  disavanzo  applicato  al  piano  di
          riequilibrio, secondo le modalita' previste dal decreto del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  2  aprile  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89  del  17  aprile
          2015. Entro il 30 settembre 2016, i  medesimi  enti,  ferma
          restando la durata massima del piano di  riequilibrio  come
          prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del  citato  testo
          unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,
          possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente
          piano in coerenza  con  l'arco  temporale  di  trenta  anni
          previsto per il riaccertamento  straordinario  dei  residui
          attivi  e  passivi  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La  restituzione  delle
          anticipazioni di liquidita' erogate agli  enti  di  cui  ai
          periodi precedenti,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
          243-quinquies del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata  in  un  periodo
          massimo di trenta anni decorrente  dall'anno  successivo  a
          quello in cui viene erogata l'anticipazione."