(( Art. 15 bis 
 
 
             Norme relative alla disciplina del dissesto 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  «Tra  le  misure  straordinarie  e'  data  la  possibilita'
all'ente  di  aderire  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»; 
    b) all'articolo 258, comma 3,  dopo  le  parole:  «puo'  definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le
seguenti: «ivi compreso l'erario,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 256, comma  12,  e
          258, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  267  del
          2000, come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 256  Liquidazione  e  pagamento  della  massa
          passiva 
              1. - 11 (Omissis) 
              12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva,
          non diversamente rimediabile, e' tale da  compromettere  il
          risanamento  dell'ente,  il   Ministro   dell'interno,   su
          proposta della Commissione per la finanza  e  gli  organici
          degli enti locali, puo' stabilire misure straordinarie  per
          il  pagamento   integrale   della   massa   passiva   della
          liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti,  comunque
          senza  oneri  a  carico  dello   Stato.   Tra   le   misure
          straordinarie e' data la possibilita' all'ente  di  aderire
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dall'articolo 243-bis." 
              "Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento  e
          liquidazione dei debiti 
              1. - 2 (Omissis) 
              3. L'organo straordinario di  liquidazione,  effettuata
          una  sommaria  delibazione  sulla  fondatezza  del  credito
          vantato, puo'  definire  transattivamente  le  pretese  dei
          relativi   creditori,   ivi   compreso   l'erario,    anche
          periodicamente,  offrendo  il  pagamento   di   una   somma
          variabile tra il 40 ed il  60  per  cento  del  debito,  in
          relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
          altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro  30
          giorni    dalla    conoscenza    dell'accettazione    della
          transazione. A tal fine,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          conseguita disponibilita' del  mutuo  di  cui  all'articolo
          255,  comma  2,  propone  individualmente   ai   creditori,
          compresi quelli che  vantano  crediti  privilegiati,  fatta
          eccezione per  i  debiti  relativi  alle  retribuzioni  per
          prestazioni di lavoro subordinato che  sono  liquidate  per
          intero,  la  transazione  da  accettare  entro  un  termine
          prefissato comunque non superiore  a  30  giorni.  Ricevuta
          l'accettazione,  l'organo  straordinario  di   liquidazione
          provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. 
              (Omissis)"