(( Art. 15 bis Norme relative alla disciplina del dissesto 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie e' data la possibilita' all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»; b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 256, comma 12, e 258, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge: "Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva 1. - 11 (Omissis) 12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie e' data la possibilita' all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis." "Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti 1. - 2 (Omissis) 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (Omissis)"