Art. 16 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera a) e' abrogata. 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Ferme
restando le facolta' assunzionali  previste  dall'articolo  1,  comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno,  qualora  il   rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,  comma  2,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la
percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata  al  75  per
cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti». 
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, nelle  regioni  in  cui  sia  stato
ricollocato il 90  per  cento  del  personale  soprannumerario  delle
province, i comuni e le citta' metropolitane  possono  riattivare  le
procedure di mobilita'. 
  1-quater. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
spese sostenute per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra  spesa
di personale e  spesa  corrente  inferiore  al  30  per  cento»  sono
soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 557 dell'articolo 1  della  citata
          legge  n.  296  del  2006  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 3-bis. 
              - Si riporta il testo del  comma  228  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 228 
              228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni, possono procedere, per  gli  anni
          2016, 2017 e 2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato di qualifica non dirigenziale nel  limite  di
          un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
          dei predetti anni, ad una spesa pari al  25  per  cento  di
          quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  Ferme  restando   le   facolta'   assunzionali
          previste  dall'articolo  1,  comma  562,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015  non
          erano sottoposti alla disciplina del  patto  di  stabilita'
          interno,   qualora   il   rapporto   dipendenti-popolazione
          dell'anno  precedente  sia  inferiore  al  rapporto   medio
          dipendenti-popolazione per classe demografica come definito
          triennalmente con il decreto del Ministro  dell'interno  di
          cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  percentuale
          di cui al periodo precedente e' innalzata al 75  per  cento
          nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.  In
          relazione a quanto previsto dal primo periodo del  presente
          comma, al solo fine di definire il  processo  di  mobilita'
          del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni
          non fondamentali, come individuato dall'articolo  1,  comma
          421, della citata legge n. 190 del 2014, restano  ferme  le
          percentuali  stabilite  dall'articolo  3,  comma   5,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
          5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e' disapplicato  con  riferimento  agli  anni
          2017 e 2018." 
              - Il testo del comma  28  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 3-bis. 
              - Si riporta il testo del  comma  450  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e  il
          contenimento  della  spesa  degli  enti  locali  attraverso
          processi di aggregazione e di gestione associata: 
              a) ai comuni istituiti  a  seguito  di  fusione,  fermi
          restando il divieto di superamento della somma delle  spese
          di  personale  sostenute   dai   singoli   enti   nell'anno
          precedente alla fusione e il rispetto del limite  di  spesa
          complessivo definito  a  legislazione  vigente  e  comunque
          nella salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio,  non  si
          applicano, nei primi cinque anni dalla  fusione,  specifici
          vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e
          ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
              b)  dopo  il  comma  31-quater  dell'articolo  14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          inserito il seguente: 
              «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi  di
          cui ai commi 28 e seguenti, le  spese  di  personale  e  le
          facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata
          fra gli enti coinvolti, garantendo forme  di  compensazione
          fra gli stessi, fermi restando  i  vincoli  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni   e   l'invarianza    della    spesa
          complessivamente considerata»; 
              c)  il  contributo  di  5  milioni  di  euro   previsto
          dall'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  15  ottobre
          2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          dicembre  2013,  n.  137,  ad  incremento  del   contributo
          spettante ai comuni ai sensi dell'articolo  53,  comma  10,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, deve intendersi attribuito  alle  unioni  di
          comuni per l'esercizio associato delle funzioni."