Art. 17 
 
 
                  Personale insegnante ed educativo 
 
  Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono aggiunti i seguenti: 
  «228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del
servizio educativo nelle scuole  dell'infanzia  e  negli  asili  nido
degli enti locali, in analogia con quanto  disposto  dalla  legge  13
luglio 2015, n.  107,  per  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018,
ad  un  piano  triennale  straordinario   di   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale insegnante  ed  educativo  necessario  per
consentire il mantenimento dei  livelli  di  offerta  formativa,  nei
limiti delle disponibilita' di organico e della  spesa  di  personale
sostenuta per assicurare i relativi  servizi  nell'anno  educativo  e
scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi  del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. 
  228-ter. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine
nell'ambito  delle  scuole  dell'infanzia  e  degli  asili   nido   e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale  educativo  e
scolastico impiegato  nello  svolgimento  dei  predetti  servizi  con
rapporto di lavoro a tempo determinato,  i  comuni  possono,  ((  nel
triennio scolastico 2016-2019  )),  assumere  personale  inserito  in
proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo  4,  comma
6,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione
dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
all'articolo 3, comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche' personale inserito in altre proprie  graduatorie  definite  a
seguito di prove selettive per titoli ed  esami.  Fermo  restando  il
rispetto degli obiettivi  dei  saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza, tra  le  entrate  e  le  spese  finali,  e  le  norme  di
contenimento  della   spesa   di   personale,   qualora   le   stesse
amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, riferita a contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato  sottoscritti  con  il   personale   destinatario   delle
assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  del   presente   comma,   le
corrispondenti risorse, in misura non superiore  all'ammontare  medio
relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per
assunzioni a tempo indeterminato volte al  superamento  dei  medesimi
contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione  di  tale
valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo  9,  comma  28.
Per le finalita' del comma 228-bis e del  presente  comma,  i  comuni
possono, altresi', avviare nuove procedure selettive  per  titoli  ed
esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,
riservate al personale insegnante ed educativo, che  abbia  maturato,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione  che  indice
le procedure di reclutamento, nel limite massimo  del  cinquanta  per
cento delle facolta' di assunzione definite nel piano  triennale  del
comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle
graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Le
graduatorie compilate in esito alle procedure  selettive  di  cui  al
precedente periodo sono composte da un numero di  soggetti  pari,  al
massimo, al numero  dei  posti  per  i  quali  queste  sono  bandite,
maggiorato del 10 per  cento.  Nelle  more  del  completamento  delle
procedure di cui al  presente  comma,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni previste dall'articolo 29,  comma  2,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il  ((
31 dicembre 2019. )) 
  (( 228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e  le  istituzioni  locali
possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,  esperire
procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze
professionali maturate all'interno dei medesimi  enti  e  istituzioni
locali  che  gestiscono  servizi  per  l'infanzia.  Gli  enti  e   le
istituzioni di cui al periodo  precedente  possono  valorizzare  tali
esperienze  prevedendo,  anche  contestualmente,  la  proroga   delle
graduatorie vigenti per un massimo di  tre  anni  a  partire  dal  1°
settembre 2016 e il superamento della fase  preselettiva  per  coloro
che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno  centocinquanta
giorni di lavoro nell'amministrazione che  bandisce  il  concorso  ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e in applicazione dell'articolo 1, comma  558,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si
applicano anche ai comuni  che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno nell'anno 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La citata legge n.208 del 2015  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.