Art. 18 Servizio riscossione enti locali 1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuita', all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». (( 1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e' consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarita' di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), come modificato dalla presente legge: "Art. 10 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali 1. - 2-bis (Omissis) 2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2016. (Omissis)"