Art. 18 
 
 
                  Servizio riscossione enti locali 
 
  1. Nelle more del riordino della disciplina della  riscossione,  al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti  locali  senza
soluzione  di  continuita',  all'articolo  10,   comma   2-ter,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  (( 1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico  regionale  e
locale e' consentito il ricorso alla  riscossione  coattiva  mediante
ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di  irregolarita'  di
viaggio  accertate  a  carico  degli  utenti   e   dalla   successiva
irrogazione delle previste sanzioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo  10
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10 Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali 
              1. - 2-bis (Omissis) 
              2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 31 dicembre 2016. 
              (Omissis)"