Art. 19 
 
 
       Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e  12  del
presente decreto, pari complessivamente a  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, si provvede: 
    a) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59; 
    b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  come
rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
          190  del  2014  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 5-bis. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   n.   119   del   30/6/2016
          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e
          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche
          in liquidazione): 
              "Art. 11. Attivita' per imposte anticipate 
              1. Le imprese interessate  dalle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2, commi da 55  a  57,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  come   successivamente
          integrato  dal  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare
          di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di
          cui  al   successivo   comma   2,   per   il   mantenimento
          dell'applicazione delle predette disposizioni al  ricorrere
          delle condizioni ivi previste. L'opzione  e'  irrevocabile,
          comporta l'obbligo del pagamento di un  canone  annuo  fino
          all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e  si  considera
          esercitata con il versamento di cui al comma 7.  Il  canone
          e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
          nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
              2. Il  canone  e'  determinato  annualmente  applicando
          l'aliquota  dell'1,5  per   cento   alla   differenza   tra
          l'ammontare delle attivita' per  imposte  anticipate  e  le
          imposte versate. 
              3. L'ammontare delle attivita' per  imposte  anticipate
          di cui  al  comma  2  e'  determinato  ogni  anno  sommando
          algebricamente: 
              a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita'
          per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a  57
          del citato articolo 2 del decreto-legge n.  225  del  2010,
          iscritte in bilancio  alla  fine  dell'esercizio  e  quelle
          iscritte alla fine dell'esercizio in corso al  31  dicembre
          2007; 
              b) le attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
          credito d'imposta ai sensi delle  disposizioni  di  cui  ai
          predetti commi da  55  a  57  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 225 del 2010. 
              4. Ai fini della determinazione delle  imposte  versate
          di cui al comma 2 si tiene  conto  dell'IRES,  comprese  le
          relative addizionali, versata con  riferimento  al  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai  successivi,  e
          dell'IRAP versata con riferimento ai periodi  d'imposta  in
          corso al  31  dicembre  2013  e  ai  successivi.  Si  tiene
          altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n.  2,  e  dell'imposta  sostitutiva  di  cui
          all'articolo  176,  comma  2-ter,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  versate  con
          riferimento al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
          2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31
          dicembre 2014. 
              5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano  le
          attivita' per imposte anticipate di  cui  al  comma  3,  il
          canone non e' dovuto. 
              6. In caso di partecipazione delle imprese  di  cui  al
          comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e
          seguenti  del  predetto  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, ai fini della determinazione della  differenza  di
          cui al comma 2, per imposte  versate  si  intendono  l'IRES
          versata in  proprio  o  in  qualita'  di  consolidanti,  le
          addizionali all'IRES, l'IRAP e le  imposte  sostitutive  di
          cui  al  comma  4  versate  dai  soggetti  partecipanti  al
          consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
          l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  di  cui
          al  comma  3  e'  dato  dalla  somma  dell'ammontare  delle
          attivita' per imposte anticipate di cui al  comma  3  delle
          singole  imprese  di  cui  al  comma  1   partecipanti   al
          consolidato. 
              7. Il versamento del canone e' effettuato  per  ciascun
          esercizio entro il termine per il versamento a saldo  delle
          imposte sui redditi a decorrere dal  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2016. Per il  periodo  di  imposta  in
          corso al 31 dicembre 2015 il versamento e'  effettuato,  in
          ogni caso, entro  il  31  luglio  2016  senza  applicazione
          dell'articolo 17,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435. In caso di partecipazione  delle  imprese  di  cui  al
          comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e
          seguenti del citato testo unico delle imposte sui  redditi,
          il versamento e' effettuato dalla consolidante. 
              8. Qualora a partire  dall'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  2008  le  imprese  di  cui  al  comma  1  abbiano
          incrementato le attivita' per  imposte  anticipate  cui  si
          applicano i commi da 55 a 57  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 225 del  2010,  in  qualita'  di  societa'
          incorporante o risultante  da  una  o  piu'  fusioni  o  in
          qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni,  ai  fini
          della determinazione  dell'ammontare  delle  attivita'  per
          imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto  anche
          delle attivita' per imposte anticipate iscritte  alla  fine
          dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2007  nei  bilanci
          delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
          per imposte anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta
          dalle societa' incorporate, fuse o scisse;  ai  fini  della
          determinazione delle imposte versate di cui al comma  4  si
          tiene conto anche  delle  imposte  versate  dalle  societa'
          incorporate, fuse o scisse. 
              9. A partire  dall'esercizio  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2015,  le  imprese  interessate  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a  57,  del
          citato decreto-legge n.  225  del  2010,  che  non  abbiano
          esercitato l'opzione entro i termini di cui al  comma  7  e
          che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di  altre
          imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu'  scissioni
          possono esercitare l'opzione di cui  al  medesimo  comma  1
          entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in  corso  alla
          data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 
              10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i
          commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attivita'
          per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della
          differenza, se positiva, di cui al  comma  2.  In  caso  di
          partecipazione  al   consolidato   fiscale,   la   predetta
          differenza viene attribuita alle societa'  partecipanti  in
          proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai
          citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse. 
              11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della
          riscossione del canone di cui al comma 1,  nonche'  per  il
          relativo  contenzioso,  si  applicano  le  disposizioni  in
          materia di imposte sui redditi. 
              12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative   del
          presente articolo. 
              13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
          valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7
          milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per
          l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno  2019,  in
          80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in  58,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2022, in 32,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  in  22
          milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per  l'anno  2026,
          in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di
          euro per l'anno 2028, sono destinate: 
              a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno  2016,  al
          Fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
              b) quanto a 100 milioni di euro  per  l'anno  2016,  al
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  come   rifinanziato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 639, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208; 
              c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno  2017,  in
          128 milioni di euro per l'anno 2018, in  104,8  milioni  di
          euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, in 58,6 milioni di euro  per  l'anno  2021,  in  39,1
          milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024,  in
          17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in  15,8  milioni  di
          euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di  euro  per  l'anno
          2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "10. Proroga di termini in materia  di  definizione  di
          illeciti edilizi. 
              1. - 4 (Omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1."