Art. 2 
 
 
 Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 436, sono inseriti i seguenti: 
  «436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al  comma
435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti
dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a  carico
degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando  l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435: 
    a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al  100  per  cento
dell'importo della riduzione non applicata. 
  436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435  che  per
gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento
nei confronti dei comuni di cui  al  comma  436,  lettera  c),  fermo
restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa  di  cui
al suddetto comma 435, si applica a carico  degli  stessi  comuni  in
misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in  misura  pari  all'80
per cento e a decorrere dall'anno 2019 in  misura  pari  al  100  per
cento.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 23/12/2014, n. 190 recante: Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015) e' pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.