(( Art. 2 bis 
 
 
Norme relative alla disciplina  del  dissesto  delle  amministrazioni
                             provinciali 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  255,  comma  10,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
le   amministrazioni    provinciali    in    stato    di    dissesto,
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione vincolata compete all'organo straordinario di  liquidazione.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo 255 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali): 
              "Articolo  255  Acquisizione  e  gestione   dei   mezzi
          finanziari per il risanamento 
              1. - 9. (Omissis) 
              10.   Non   compete   all'organo    straordinario    di
          liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
          relativi ai fondi a gestione vincolata,  ai  mutui  passivi
          gia' attivati per investimenti, ivi compreso  il  pagamento
          delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei  debiti
          assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento  di
          cui all'articolo 206. 
              (Omissis)."