Art. 3 
 
 
      Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila 
 
  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato  in  favore
del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura  delle
maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16  milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi  previste.  Tale  contributo,
per quanto concerne le maggiori spese,  e'  destinato  alle  seguenti
finalita': 
    a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale
e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c)  esigenze
connesse alla viabilita';  d)  esigenze  per  il  Trasporto  pubblico
locale;  e)   ripristino   e   manutenzione   del   verde   pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e'  destinato
al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti  solidi  urbani  e,  per  le  entrate  extra-tributarie,  dei
proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti
e installazioni mezzi pubblicitari. 
  (( 1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale  trasferimento  al  patrimonio  comunale  dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui  al  quarto  comma  dell'articolo
1128 del codice civile. Se la volumetria  dell'edificio  ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte  di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella  del  fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto  comma  dell'articolo  1128  del
codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio  e'  ricostruito  con  l'originaria
volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al  citato  quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti  a  coloro
che hanno sostenuto tali spese. Gli  atti  pubblici  e  le  scritture
private  autenticate  ricognitivi  dei  trasferimenti  al  patrimonio
comunale ovvero agli altri condomini di cui  ai  periodi  precedenti,
nonche' quelli con i quali vengono comunque  riassegnate  pro  diviso
agli originari condomini o loro aventi causa  le  unita'  immobiliari
facenti parte dei fabbricati ricostruiti,  costituiscono  titolo  per
trasferire sugli immobili ricostruiti,  riacquistati  o  riassegnati,
con le modalita' di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del
codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti
su quelli distrutti o demoliti.  Non  sono  soggetti  all'imposta  di
successione ne' alle imposte  e  tasse  ipotecarie  e  catastali  gli
immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili  costituenti  abitazione
principale del de cuius»; 
    b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'  sostituito
dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati  di  cui
al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3». 
  1-ter.  All'articolo  67-quater,   comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  comune  si
sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione  temporanea
degli  immobili,  affida,  con  i  procedimenti  in  essere  per   la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in
danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri». 
  1-quater. All'articolo 67-quater, comma  5,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi. 
  2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila,  per
le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze
della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo  pari
a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a  500.000  euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso  gli  uffici
territoriali per la  ricostruzione  (UTR)  per  l'espletamento  delle
pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n.
71, e successivi rifinanziamenti, e con le  modalita'  ivi  previste.
Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra
i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio  speciale
per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere   degli   effettivi
fabbisogni. 
  2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza  nella  gestione  delle
risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi
1  e  2,  destinatari  dei  contributi  straordinari  ivi   previsti,
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale  le  modalita'  di
utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              "Art. 7-bis Rifinanziamento della ricostruzione privata
          nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              (Omissis)." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  indennizzi  a
          favore delle imprese 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 nei  territori  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di  eventuali
          risarcimenti assicurativi: 
                a) la concessione  di  contributi  a  fondo  perduto,
          anche con le modalita', su  base  volontaria,  del  credito
          d'imposta e, sempre su base  volontaria,  di  finanziamenti
          agevolati garantiti dallo Stato,  per  la  ricostruzione  o
          riparazione di immobili adibiti ad  abitazione  considerata
          principale ai sensi del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati
          ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni  sostitutive
          dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di  cui
          alla presente lettera e' determinato in ogni caso  in  modo
          tale da coprire integralmente le spese  occorrenti  per  la
          riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di  un  alloggio
          equivalente.  L'equivalenza   e'   attestata   secondo   le
          disposizioni   dell'autorita'   comunale,   tenendo   conto
          dell'adeguamento   igienico-sanitario   e   della   massima
          riduzione del rischio sismico. Nel caso  di  ricostruzione,
          l'intervento e'  da  realizzare  nell'ambito  dello  stesso
          comune.  L'acquisto  dell'abitazione  sostitutiva  comporta
          contestuale   trasferimento    al    patrimonio    comunale
          dell'abitazione  distrutta  ovvero  dei  diritti   di   cui
          all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice  civile.  Se
          la volumetria  dell'edificio  ricostruito,  in  conseguenza
          dell'acquisto  dell'abitazione  equivalente  da  parte   di
          alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto  a  quella  del
          fabbricato demolito, i  diritti  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente
          trasferiti di diritto agli  altri  condomini;  se  tuttavia
          l'edificio e' ricostruito  con  l'originaria  volumetria  a
          spese dei condomini, i diritti di cui  al  predetto  ultimo
          comma dell'articolo 1128 del codice civile sono  trasferiti
          a coloro che le hanno sostenute. Gli  atti  pubblici  e  le
          scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti
          al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui
          ai commi precedenti, nonche' quelli  con  i  quali  vengono
          comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini  o
          loro aventi causa le unita' immobiliari facenti  parte  dei
          fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire
          sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con
          le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del
          codice   civile,   le   ipoteche    e    le    trascrizioni
          pregiudizievoli gravanti su quelli  distrutti  o  demoliti.
          Non sono soggetti all'imposta  di  successione  di  cui  al
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e  successive
          modificazioni e integrazioni,  ne'  alle  imposte  e  tasse
          ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o  dichiarati
          inagibili costituenti abitazione principale del de cuius; 
                b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
          controllata dalla stessa indicata, a domanda  del  soggetto
          richiedente il finanziamento, per assisterlo nella  stipula
          del contratto di finanziamento di cui  alla  lettera  a)  e
          nella gestione del rapporto contrattuale; 
                c) (soppressa) 
                d)  l'esenzione  da  ogni  tributo,  con   esclusione
          dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto  degli  atti  e
          delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
          di cui  alla  lettera  a)  inclusi  quelli  concernenti  la
          prestazione delle eventuali  garanzie  personali  o  reali,
          nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli  atti  di
          cui alla lettera c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per
          cento degli onorari e dei diritti notarili; 
                e)  la  concessione  di  contributi,  anche  con   le
          modalita' del credito di imposta, per  la  ricostruzione  o
          riparazione  di  immobili  diversi  da  quelli  adibiti  ad
          abitazione principale,  nonche'  di  immobili  ad  uso  non
          abitativo distrutti o danneggiati; 
                e-bis)   nel   caso   di    immobili    condominiali,
          l'assegnazione dei fondi necessari per  riparare  le  parti
          comuni direttamente all'amministratore che sara'  tenuto  a
          preventivare, gestire e rendicontare in  modo  analitico  e
          con contabilita' separata  tutte  le  spese  relative  alla
          ricostruzione. In  tali  fasi  l'amministratore  si  avvale
          dell'ausilio di condomini che rappresentino  almeno  il  35
          per cento delle quote condominiali; 
                f)  la  concessione  di  indennizzi  a  favore  delle
          attivita'   produttive   che   hanno   subito   conseguenze
          economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; 
                g)  la  concessione,  previa  presentazione  di   una
          perizia giurata, di indennizzi  a  favore  delle  attivita'
          produttive per la riparazione e la  ricostruzione  di  beni
          mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle  scorte
          andate distrutte o il  ristoro  di  danni  derivanti  dalla
          perdita di  beni  mobili  strumentali  all'esercizio  delle
          attivita' ivi espletate; 
                h) la concessione di indennizzi  per  il  ristoro  di
          danni ai beni mobili anche non registrati; 
                i) la concessione di  indennizzi  per  i  danni  alle
          strutture  adibite   ad   attivita'   sociali,   culturali,
          ricreative, sportive e religiose; 
                l)  la  non  concorrenza  dei  contributi   e   degli
          indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma
          ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
          sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
          indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo  14
          del citato decreto-legge n. 39  del  2009  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. I sindaci dei  comuni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, predispongono, d'intesa con  il  presidente  della
          regione   Abruzzo   -   Commissario   delegato   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente  della
          provincia  nelle  materie  di  sua  competenza,  piani   di
          ricostruzione  del  centro  storico  delle   citta',   come
          determinato ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444,  definendo  le  linee  di  indirizzo  strategico  per
          assicurarne    la    ripresa    socio-economica    e     la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009.
          L'attuazione del piano avviene a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 1. Ove  appartengano  alla  categoria  di  cui
          all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1,  tenuto  conto  della  situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude l'applicazione dell'articolo 3. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dei commi  2  e  5  dell'articolo
          67-quater  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134 (Misure urgenti per la  crescita  del  Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 67-quater Criteri e modalita' della ricostruzione 
              1. (Omissis)... 
              2. Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  sono  attuati
          mediante: 
              a) interventi singoli o in forma associata da parte dei
          privati, aventi ad oggetto uno o  piu'  aggregati  edilizi,
          che devono essere iniziati entro  il  termine  inderogabile
          stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale  termine  il
          comune si sostituisce al  privato  inadempiente  e,  previa
          occupazione  temporanea  degli  immobili,  affida,  con   i
          procedimenti in essere per  la  ricostruzione  privata,  la
          progettazione e  l'esecuzione  dei  lavori,  in  danno  del
          privato per quanto concerne i maggiori oneri; 
              b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
          interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso
          dei  proprietari  degli  edifici   rientranti   nell'ambito
          interessato,  puo'  bandire  un  procedimento  ad  evidenza
          pubblica  per  l'individuazione  di   un   unico   soggetto
          attuatore con  compiti  di  progettazione  e  realizzazione
          integrata degli interventi pubblici e privati. In  caso  di
          mancato   consenso   e   di   particolare    compromissione
          dell'aggregato urbano, e'  facolta'  del  comune  procedere
          all'occupazione temporanea degli immobili; 
              c)  delega  volontaria  ai   comuni,   da   parte   dei
          proprietari, delle fasi della progettazione,  esecuzione  e
          gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni  contributo  o
          indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante
          scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso
          di condomini, la delega  e'  validamente  conferita  ed  e'
          vincolante  per   tutti   i   proprietari   costituiti   in
          condominio,  anche  se  dissenzienti,  purche'  riguardi  i
          proprietari che rappresentino  almeno  i  due  terzi  delle
          superfici utili complessive  di  appartamenti  destinati  a
          prima abitazione, ovvero i  proprietari  che  rappresentino
          almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle
          unita' immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di
          incentivare il ricorso a tale modalita' di  attuazione,  si
          possono prevedere premialita'  in  favore  dei  proprietari
          privati interessati che ne  facciano  domanda,  consistenti
          nell'ampliamento    e    nella    diversificazione    delle
          destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al  20
          per cento, in incrementi di  superficie  utile  compatibili
          con la  struttura  architettonica  e  tipo-morfologica  dei
          tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che
          non comportino ulteriore consumo di suolo  e  che  comunque
          garantiscano la riqualificazione urbana degli  insediamenti
          esistenti. 
              3. - 4. (Omissis). 
              5. In considerazione del particolare valore del  centro
          storico del capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'
          immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione
          principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate  dal  sisma
          del 6 aprile 2009, e' riconosciuto  un  contributo  per  la
          riparazione e per il miglioramento sismico, pari al  costo,
          comprensivo  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   degli
          interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici
          esterni, comprese le  rifiniture  esterne,  e  sulle  parti
          comuni   dell'intero   edificio,    definite    ai    sensi
          dell'articolo 1117  del  codice  civile,  nonche'  per  gli
          eventuali oneri per la  progettazione  e  per  l'assistenza
          tecnica di professionisti  abilitati.  Tali  benefici  sono
          applicati anche agli edifici  con  un  unico  proprietario.
          Sono  escluse  dal   contributo   le   unita'   immobiliari
          costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti
          norme   urbanistiche    ed    edilizie    o    di    tutela
          paesaggistico-ambientale,   senza   che   sia   intervenuta
          sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
              Omissis."