Art. 4 
 
 
Fondo per  contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a
                        calamita' o cedimenti 
 
  1. Al fine di garantire la sostenibilita'  economico-finanziaria  e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo  denominato  «Fondo  per  i
contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che,  a  seguito
di  sentenze  esecutive  di  risarcimento  conseguenti  a   calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare  complessivo
superiore al  50  per  cento  della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli  ultimi  tre  rendiconti  approvati.  Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione. 
  (( 1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie  di
cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2,
per l'anno 2016 i termini  per  l'approvazione  della  variazione  di
assestamento generale di cui all'articolo 175,  comma  8,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli  equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2,  del  medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016. )) 
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi  alla  data
di entrata in vigore (( della legge di conversione  ))  del  presente
decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31  marzo  per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui  comma
1, ivi incluse le richieste non soddisfatte  negli  anni  precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno.  La
ripartizione  del  Fondo  avviene  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  finanze,  sentita   la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro
novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste.  Le  richieste
sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle  stesse.  Nel
caso in cui l'80 per cento delle richieste superi  l'ammontare  annuo
complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite
proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia
invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente  assegnato,  la
quota residua  viene  riassegnata  tra  le  disponibilita'  dell'anno
successivo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
          175 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Articolo 175 Variazioni al bilancio di  previsione  ed
          al piano esecutivo di gestione 
              1. - 7. (Omissis)..... 
              8. Mediante la  variazione  di  assestamento  generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31
          luglio di ciascun anno, si attua la  verifica  generale  di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva ed il fondo di cassa,  al  fine  di  assicurare  il
          mantenimento del pareggio di bilancio. 
              (Omissis)." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del
          2000: 
              "Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
              1. Gli enti locali rispettano  durante  la  gestione  e
          nelle variazioni di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e
          tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la  copertura
          delle  spese  correnti  e  per   il   finanziamento   degli
          investimenti,  secondo  le  norme  contabili   recate   dal
          presente testo  unico,  con  particolare  riferimento  agli
          equilibri di competenza e di cassa  di  cui  all'art.  162,
          comma 6. 
              2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 31 luglio di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare
          provvede con delibera  a  dare  atto  del  permanere  degli
          equilibri generali di bilancio o, in caso  di  accertamento
          negativo, ad adottare, contestualmente: 
                a) le misure necessarie a  ripristinare  il  pareggio
          qualora  i  dati  della   gestione   finanziaria   facciano
          prevedere un disavanzo, di gestione o  di  amministrazione,
          per squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di  cassa
          ovvero della gestione dei residui; 
                b) i provvedimenti per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti di cui all'art. 194; 
                c) le iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
          amministrazione in caso di gravi squilibri  riguardanti  la
          gestione dei residui. 
              La   deliberazione   e'    allegata    al    rendiconto
          dell'esercizio relativo. 
              Omissis."