(( Art. 5 bis 
 
 
Disposizioni in favore delle  famiglie  delle  vittime  del  disastro
                   ferroviario di Andria - Corato 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai
fini della corresponsione di speciali  elargizioni  in  favore  delle
famiglie delle vittime del disastro ferroviario  di  Andria -  Corato
del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che  a  causa  del  disastro
hanno riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci
dei comuni di residenza  delle  vittime  e  dei  soggetti  che  hanno
riportato  lesioni  gravi  e  gravissime,   individua   le   famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una  somma
non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto conto  anche
dello stato di effettiva necessita'. 
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi  e  gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1. 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle  famiglie  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico; 
    e) a  conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti  di
convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'  assegnata
al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'  previsto
per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono  corrisposte  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri.  Le  medesime  elargizioni
sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad
ogni altra  somma  cui  i  soggetti  beneficiari  abbiano  diritto  a
qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. 
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   200
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." ))