Art. 6 
 
Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
  seguito del sisma del maggio 2012  per  il  pagamento  di  tributi,
  contributi   previdenziali   e   assistenziali    e    premi    per
  l'assicurazione obbligatoria 
 
  1. Il pagamento della rata dei  finanziamenti  contratti  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016,  e'
differito per pari importo al 31  ottobre  2016.  I  pagamenti  delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30  giugno  e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020. 
  2. I commissari delegati  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  provvedono  alla
rideterminazione,  per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,
dell'entita'  dell'aiuto  di  Stato   nell'ambito   delle   decisioni
C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015  e
alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni  dei  danni  subiti
per effetto degli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  tenendo
conto anche degli  eventuali  indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai
limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853
final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012, 
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di  cui
al comma 1, in coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello  Stato  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i  medesimi  criteri  e
modalita' operative stabiliti nei predetti decreti, 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, e successive  modificazioni,  intestata  al  Presidente
della  Regione  Emilia   Romagna,   ricorrendo   eventualmente   alla
ridefinizione   degli   interventi   programmati    nella    medesima
contabilita'   speciale.   A   tal   fine,    previa    comunicazione
dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi  da  parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  al  commissario  delegato  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  al  presente
comma, sono versate, nell'anno 2016, per  un  corrispondente  importo
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  (( 4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  dall'articolo  3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dall'articolo  67-octies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' per gli scopi di  cui  alle  lettere  a),  b)  e
b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  7  e  7-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e
          funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori
          disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
          2012): 
              "Art. 11 Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012 
              01. - 6-bis. (Omissis) 
              7. Fermo restando l'obbligo di versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
                a)   se   dotati   dei   requisiti   per    accedere,
          limitatamente ai danni subiti in relazione  alle  attivita'
          dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi  di  cui
          all'articolo 3 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, dai  titolari  di  reddito  di
          lavoro autonomo, nonche' dagli esercenti attivita' agricole
          di cui all'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per il pagamento dei tributi,  contributi  e
          premi di cui al comma 6,  nonche'  per  gli  altri  importi
          dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 
                b) dai titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
              (Omissis)." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   367
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              " (Omissis) 
              367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del  comma  366  i
          soggetti di cui al comma 365 possono chiedere  ai  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,  assistito
          dalla  garanzia  dello   Stato,   nei   termini   stabiliti
          dall'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213. A tale  fine,  i  predetti  soggetti
          finanziatori  possono  contrarre   finanziamenti,   secondo
          contratti   tipo   definiti   previa   integrazione   della
          convenzione di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  del
          decreto-legge   n.   174   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,  tra  la  Cassa
          depositi e prestiti  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato,   nei   limiti
          dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  ai
          sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di  cui
          al presente comma e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
          cui al presente  comma  sono  elencate  nell'allegato  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo  31  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 43 del 2013: 
              "Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012 
              1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo
          11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
              2. Il termine del 30 novembre  2012,  stabilito  con  i
          provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate  del
          31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
          presentazione della documentazione di cui all'articolo  11,
          comma  9,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso  al
          finanziamento di cui  ai  commi  7  e  7-bis  del  predetto
          articolo 11, e' rideterminato al  31  ottobre  2013.  Entro
          tale  ultimo  termine,  fermi  i  requisiti  soggettivi  ed
          oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7,  7-bis
          e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge  n.  174  del
          2012,  possono  presentare  la  documentazione  utile   per
          accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
          sono riusciti  a  provvedervi  entro  l'originario  termine
          finale del 30 novembre 2012. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  per
          l'accesso  ai  finanziamenti  per   il   pagamento,   senza
          applicazione  delle  sanzioni,  dei   tributi,   contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  dei  premi   per
          l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio  2013  al
          15 novembre 2013 nei confronti: 
                a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
                b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente  rispettato
          il termine ultimo del 30 novembre 2012. 
              (Omissis)" 
              -  Il  testo  del   comma   2   dell'articolo   1   del
          decreto-legge n. 74 del 2012 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 3-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art.  2  Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1. - 5. (Omissis) 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni." 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 10 e
          11 del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art.  2  Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e' abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
                a) con le risorse eventualmente rivenienti dal  Fondo
          di solidarieta' dell'Unione Europea di cui  al  regolamento
          (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
                b) con quota parte delle risorse di cui  all'articolo
          16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                c). (soppressa) 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni." 
              "Art. 3 Ricostruzione e  riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
                a) la concessione di contributi per  la  riparazione,
          il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
                b) la concessione, previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita' competente entro il  31  dicembre  2014;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; 
                b-bis)  la  concessione,  previa   presentazione   di
          perizia giurata, di  contributi  per  il  risarcimento  dei
          danni economici subiti da prodotti in corso di  maturazione
          ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          510/2006 del Consiglio, del 20 marzo  2006,  relativo  alla
          protezione   delle   indicazioni   geografiche   e    delle
          denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
          in strutture ubicate nei territori di cui  all'articolo  1,
          comma 1, del presente decreto; 
                c) la concessione di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
                d) la concessione di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
                e)  la  concessione  di  contributi  a  soggetti  che
          abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita'  per
          gli oneri sostenuti conseguenti  a  traslochi  e  depositi,
          nonche'  delle  risorse  necessarie   all'allestimento   di
          alloggi temporanei; 
                f)  la  concessione  di  contributi  a  favore  della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
                f-bis)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici per  garantire  lo  svolgimento  degli  interventi
          sociali   e    socio-sanitari    attivati,    nella    fase
          dell'emergenza, per le persone impossibilitate a  ritornare
          al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
                f-ter)  la  concessione  di  contributi  a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
                f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere. 
              2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
              3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi  dell'articolo  5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              4. In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              5. Al fine di favorire il rapido rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
              6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          all'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, agli articoli 8  e  12  della  legge  della  Regione
          Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli  9,
          10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
          ottobre  2008,   n.   19,   nonche'   alle   corrispondenti
          disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti
          interessati comunicano ai  comuni  delle  predette  regioni
          l'avvio dei  lavori  edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi
          comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
          urbanistica comunale e  dei  vincoli  paesaggistici,  fatta
          eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica  della
          sagoma  e  per   la   riduzione   della   volumetria,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione e della  direzione  lavori  e  della  impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei  lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
              7.  Al  fine  di  favorire  la  rapida  ripresa   delle
          attivita' produttive e delle normali condizioni di  vita  e
          di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate,  nei  comuni
          interessati dai fenomeni  sismici  iniziati  il  20  maggio
          2012, di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  nonche'
          per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori  delle
          aree individuate dal presente decreto  che  abbiano  subito
          danni a seguito degli eventi  sismici,  accertati  ai  soli
          fini di cui al presente comma sulla  base  delle  verifiche
          effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
          da altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
          verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
          responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai  sensi
          del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al  comma  8,
          la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
          seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi  delle
          norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
              7-bis. In relazione a magazzini,  capannoni,  stalle  e
          altre  strutture   inerenti   alle   attivita'   produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
              8. La certificazione di agibilita' sismica  di  cui  al
          comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
                a) mancanza di collegamenti tra elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
                b) presenza di elementi di tamponatura  prefabbricati
          non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
                c)  presenza  di   scaffalature   non   controventate
          portanti materiali pesanti che possano, nel loro  collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
              8-bis  Ai  fini   della   prosecuzione   dell'attivita'
          produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
          della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
              9. La  verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere effettuata  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10. Per quanto concerne le imprese di cui al  comma  8,
          nelle  aree  che   abbiano   risentito   di   un'intensita'
          macrosismica, cosi' come rilevata  dal  Dipartimento  della
          protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle  aree
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  maggio  2012  in  cui
          l'accelerazione  spettrale  subita  dalla  costruzione   in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
                a) entro quattro anni dal termine di cui al comma  9,
          se la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al  30
          per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
                b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9,  se
          la sicurezza sismica risulta essere  superiore  al  50  per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
                c)   entro   un   numero   di   anni   ottenuto   per
          interpolazione lineare tra quattro e  otto  per  valori  di
          livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il
          50 per cento, secondo l'equazione: 
    

                4 + Ls - 30
                       _____
                          5
                          _

    
              11.    I    Direttori    regionali,    rispettivamente,
          dell'Agenzia regionale di Protezione civile  della  Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
              12.  La  delocalizzazione  totale  o   parziale   delle
          attivita' in strutture esistenti e situate  in  prossimita'
          delle   aziende   danneggiate,   e'   autorizzata,   previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2. 
              13. Al fine di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
              13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
          ad   attivita'   industriale,   agricola,   zootecnica    o
          artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i  comuni
          possono prevedere un incremento massimo del  20  per  cento
          della superficie utile, nel  rispetto  della  normativa  in
          materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
              13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
          dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  e  successive  modificazioni,   le   opere
          temporanee   dirette   a   soddisfare   l'esigenza    della
          prosecuzione  delle   attivita'   produttive   nei   comuni
          interessati  dal  sisma  sono  rimosse  al  cessare   della
          necessita' e comunque entro la  data  di  agibilita'  degli
          immobili produttivi ripristinati o ricostruiti." 
              "Art. 10 Fondo di garanzia per le PMI in  favore  delle
          zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 
              1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del
          presente decreto-legge, in favore delle  micro,  piccole  e
          medie   imprese,   ivi   comprese   quelle   del    settore
          agroalimentare,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici del  maggio  2012  e
          che abbiano subito danni in  conseguenza  di  tali  eventi,
          l'intervento del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli  altri
          interventi, per un importo massimo  garantito  per  singola
          impresa di  2  milioni  e  cinquecentomila  euro.  Per  gli
          interventi di garanzia diretta la  percentuale  massima  di
          copertura  e'  pari  all'80  percento   dell'ammontare   di
          ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di
          controgaranzia la percentuale massima di copertura e'  pari
          al 90 percento dell'importo  garantito  dal  confidi  o  da
          altro fondo di garanzia, a condizione che  le  garanzie  da
          questi rilasciate non superino la  percentuale  massima  di
          copertura dell'80 percento." 
              "Art.  11  Sostegno  delle  imprese  danneggiate  dagli
          eventi sismici del maggio 2012 
              1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per
          l'anno  2012,  da  trasferire,  su  ciascuna   contabilita'
          speciale, in apposita  sezione,  in  favore  della  Regione
          Emilia-Romagna, della regione  Lombardia  e  della  regione
          Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del
          contributo in conto interessi, alle  imprese,  con  sede  o
          unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo  1,
          comma 1, del presente decreto, che hanno subito  danni  per
          effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni  20  e
          29 maggio 2012. Sono comprese tra i  beneficiari  anche  le
          imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata  nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma  i  cui  fondi
          siano situati in tali territori. I criteri,  anche  per  la
          ripartizione,  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
          contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  su  proposta  delle  Regioni  interessate.   Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  361,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio  occorrenti  per  l'applicazione  del  presente
          articolo. 
              1-bis. Al fine di sostenere la ripresa  e  lo  sviluppo
          del  tessuto  produttivo  dell'area  colpita  dagli  eventi
          sismici del 20 e del 29 maggio  2012,  le  risorse  residue
          disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  a  valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo, possono essere utilizzate anche per  agevolazioni
          nella forma di contributo in conto capitale,  alle  imprese
          che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20
          maggio  2012,   investimenti   produttivi   nei   territori
          individuati  dal  comma  1  dell'articolo  1,  ovvero   nei
          territori elencati dall'Allegato  1  al  presente  decreto,
          integrati   dai   territori    individuati    dall'articolo
          67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e successive modificazioni. 
              1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti  produttivi
          di cui al cui al comma 1-bis sono concesse  secondo  quanto
          stabilito  dal  regolamento   (CE)   n.   1998/2006   della
          Commissione,    del    15    dicembre    2006,     relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  agli
          aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20
          dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87
          e 88 del trattato CE agli  aiuti  de  minimis  nel  settore
          della produzione  dei  prodotti  agricoli,  ovvero  secondo
          altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 
              1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al
          comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai  sensi  del
          comma 2 dell'articolo 1; i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di concessione sono disciplinati con propri  atti
          dalla regione Emilia-Romagna,  dalla  regione  Lombardia  e
          dalla  regione   Veneto.   Tali   atti   stabiliscono,   in
          particolare,    l'ammontare    massimo    del    contributo
          concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione,  i
          documenti  istruttori,  la  procedura,  le  condizioni  per
          l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione." 
              - Il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge
          n. 95 del  2012  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 3-bis. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  67-octies
          del citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art. 67-octies Credito d'imposta in favore di soggetti
          danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 
              1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012  avevano
          sede legale od operativa e svolgevano attivita' di  impresa
          o di lavoro autonomo in  uno  dei  comuni  interessati  dal
          sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che  per  effetto  del
          sisma hanno subito  la  distruzione  ovvero  l'inagibilita'
          dell'azienda,  dello  studio   professionale,   ovvero   la
          distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati  per
          la loro attivita', denunciandole all'autorita'  comunale  e
          ricevendone     verificazione      ovvero      trasmettendo
          successivamente alla denuncia all'autorita' comunale  copia
          della perizia giurata  o  asseverata  attestante  il  danno
          subito, possono usufruire di un contributo sotto  forma  di
          credito di imposta pari al costo  sostenuto,  entro  il  31
          dicembre 2014, per la ricostruzione, il  ripristino  ovvero
          la sostituzione dei suddetti beni. 
              1-bis.  Possono  altresi'  usufruire  del  credito   di
          imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei  territori
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non  beneficiando   dei
          contributi ai fini del risarcimento del danno, sono  tenute
          al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3,  commi
          8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
          per la realizzazione dei medesimi interventi. 
              2. Il credito di imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
          maturazione del credito e nelle dichiarazioni  dei  redditi
          relative ai periodi di  imposta  nei  quali  lo  stesso  e'
          utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del  reddito
          ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e  1-bis  e'
          attribuito nel limite massimo di spesa  di  10  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
          onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          33, comma 1, terzo periodo, della legge 12  novembre  2011,
          n.  183,  e,  per  gli   anni   2014   e   2015,   mediante
          corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014,
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2012,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del   presente
          articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli  e  alla
          revoca  del  beneficio  conseguente   alla   sua   indebita
          fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
          un'istanza, secondo le modalita'  che  saranno  individuate
          con il decreto di cui al primo periodo,  all'Agenzia  delle
          entrate, che concede il contributo nel rispetto del  limite
          di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per  ciascuna
          istanza accolta, l'Agenzia delle entrate  indica  la  quota
          del credito di imposta  fruibile  in  ciascuno  degli  anni
          2013, 2014 e 2015." 
              - Si riporta il testo del  comma  443  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificata  dalla
          presente legge: 
              " 443. Al fine  di  soddisfare  le  ulteriori  esigenze
          derivanti dalla messa in  sicurezza,  anche  attraverso  la
          loro  ricostruzione,   delle   strutture   destinate   alla
          produzione  agricola  situate  nei  territori  dei   comuni
          colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonche' per  gli
          scopi di cui alle lettere a),  b)  e  b-bis)  del  comma  1
          dell'articolo 3 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  sono  destinati  ai  presidenti   delle   regioni
          Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati alla
          ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e
          1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l'anno 2016. Ai
          relativi oneri  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135."