(( Art. 6 bis 
 
 
Misure urgenti per la funzionalita'  e  il  potenziamento  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo
di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  anche
in occasione di  situazioni  emergenziali,  e'  autorizzata,  in  via
eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere
sulle facolta' assunzionali  del  2017,  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga  al
comma 10 del medesimo articolo 66, con  decorrenza  dal  31  dicembre
2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo
8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125.  In  caso  di
incapienza della graduatoria relativa alla procedura  selettiva,  per
titoli ed accertamento della idoneita' motoria, indetta  con  decreto
ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  4ª
serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge  dalla  sola
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di  vigile  del
fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90  del  18  novembre
2008.  Le  residue  facolta'  assunzionali  relative  all'anno   2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente
comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre
2017. Al relativo onere, pari ad euro  21.000  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77. 
  2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e
di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  in  relazione
alla crescente richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal  territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e
successive modificazioni, e'  incrementata  di  400  unita'.  Per  la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile  del
fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione  di  un
corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali,
alle graduatorie di cui all'articolo 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla  presente  disposizione  sono
determinati nel limite massimo  complessivo  di  euro  5.203.860  per
l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro  16.023.022
a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di   spesa   per   la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego
del personale  volontario,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  e'
disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per  l'anno  2017  e  a
euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018. 
  3. Al fine di potenziare  la  capacita'  di  intervento  del  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco,  garantendo  ottimali  livelli  di
protezione e  sicurezza  del  personale  operativo,  e'  autorizzata,
nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno, la  spesa  complessiva  di  10
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018,  per
provvedere  all'ammodernamento  dei  mezzi  e  dei   dispositivi   di
protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  3,  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dei  commi  9-bis  e  10
          dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 66. Turn over 
              1.- 9. (Omissis) 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 8 Incremento delle dotazioni organiche del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile  del
          fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 
              2. Per la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di vigile del fuoco ai  sensi  del  comma  1,  e'
          autorizzata l'assunzione di  un  corrispondente  numero  di
          unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
          di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008,  attingendo  a
          tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento   prima   di
          procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 
              3. Gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e  2  sono  determinati  nel  limite  della  misura
          massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno  2013,  di
          euro 29.848.630 per l'anno 2014  e  di  euro  40.826.681  a
          decorrere dall'anno 2015. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". 
              4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi  1  e  2  e
          delle assunzioni nella qualifica di  vigile  del  fuoco  ai
          sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
          ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non  oltre  il
          31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate  a
          partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
              5.  L'impiego  del  personale  volontario,   ai   sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
          139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di
          spesa, pari a euro 84.105.233 per  l'anno  2014  e  a  euro
          73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 
              6. All'articolo 24  del  decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
              "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti  al  corpo
          nazionale del soccorso alpino e  speleologico,  nonche'  le
          competenze delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
          materia di  soccorso  sanitario,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in contesti  di  particolare  difficolta'
          operativa e di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone,
          puo' realizzare interventi di soccorso  pubblico  integrato
          con le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzando  la
          propria componente aerea. Gli accordi per  disciplinare  lo
          svolgimento  di  tale  attivita'  sono  stipulati  tra   il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
          e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
          oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco impiegati negli interventi di  soccorso  pubblico
          integrato  di  cui  al  comma  6-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1,  e  748  del
          codice della navigazione.". 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
          alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
          334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente   decreto,   sono   adeguate   le   procedure
          semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del
          Ministro  dell'interno  19  marzo  2001,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5  aprile  2001,  adottato  ai
          sensi dell'articolo  26,  comma  2,  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 334 del 1999. 
              7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le  province  e
          le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco per la redazione dei piani di emergenza  comunali
          e  di  protezione  civile,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori  spese
          sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  gli
          straordinari e le risorse strumentali necessarie." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-bis
          dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 39 del 2009: 
              "Art. 7. Attivita'  urgenti  della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze armate 
              1. - 4. (Omissis) 
              4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'  del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto." 
              - Si riporta il testo vigente della Tabella A  allegata
          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive
          modificazioni  (Ordinamento   del   personale   del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo  8   marzo   2006,   n.   139,   e   successive
          modificazioni (Riassetto delle disposizioni  relative  alle
          funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n.
          229): 
              "9. Richiami in servizio del personale volontario. 
              1. Il personale volontario puo'  essere  richiamato  in
          servizio temporaneo in occasione di  calamita'  naturali  o
          catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
                a) in caso di necessita' delle strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
                b) per le esigenze dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
                c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              3. I richiami in servizio di cui al  comma  2,  lettera
          a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta  giorni
          all'anno per le emergenze di protezione  civile  e  per  le
          esigenze dei comandi provinciali dei vigili del  fuoco  nei
          quali   il   personale   volontario    sia    numericamente
          insufficiente.  Con  regolamento  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono disciplinate le modalita' di  avvicendamento  del
          personale volontario richiamato in servizio. 
              4. Al personale volontario puo'  essere  affidata,  con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  la  custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di dare l'allarme;  e'  tenuto  inoltre  alla  manutenzione
          ordinaria dei locali ed alla  conservazione  del  materiale
          antincendio."