(( Art. 6 bis Misure urgenti per la funzionalita' e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018. 3. Al fine di potenziare la capacita' di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, e' autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): "Art. 66. Turn over 1.- 9. (Omissis) 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Omissis." - Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): "Art. 8 Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". 4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie." - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 39 del 2009: "Art. 7. Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate 1. - 4. (Omissis) 4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto." - Si riporta il testo vigente della Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229): "9. Richiami in servizio del personale volontario. 1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 4. Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio."