(( Art. 7 
 
Rideterminazione delle  sanzioni  per  le  citta'  metropolitane,  le
  province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita'
  interno nell'anno 2015 
 
  1. La sanzione di cui al comma 26,  lettera  a),  dell'articolo  31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione  nei  confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  regioni
siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di  stabilita'
interno nell'anno 2015. 
  2. Nel 2016, ai  comuni  che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui  alla  lettera
a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  ferme  restando   le   rimanenti
sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento  della  differenza
tra il saldo obiettivo del 2015 e  il  saldo  finanziario  conseguito
nello stesso anno. 
  3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,  da
applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il  patto
di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo  pari
alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta  nel  corso  dell'anno
2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tale
fine, i comuni che  non  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e  delle
finanze, mediante il sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, entro il termine perentorio di trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. 
  4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno  rispettato
il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e  che  nell'anno  2016
risultino estinti a seguito di fusione. 
  5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
e successive modificazioni, dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il
seguente:  «Con  riferimento  all'anno  2015,  nel  caso  in  cui  la
certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31  marzo
e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di
cui al comma 26, lettera d), del presente  articolo  non  si  applica
purche' la certificazione sia stata  trasmessa  entro  il  30  aprile
2016». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  31  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2012),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 31 Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  le  province  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno  2012,  registrata  negli  anni  2007-2009,  per
          l'anno 2013, registrata negli anni  2009-2011,  per  l'anno
          2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli  anni  dal
          2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati  di  conto
          consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)  per  le
          province le percentuali sono pari  a  16,5  per  cento  per
          l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25  per
          cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015  e
          a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per  i
          comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  le
          percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno  2012,  a
          14,8 per cento per l'anno  2013,  a  14,07  per  cento  per
          l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15  per
          cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000   abitanti   le
          percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno  2013,  a
          14,07 per cento per l'anno  2014,  a  8,60  per  cento  per
          l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,  2017  e
          2018. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e  c)  si
          applicano nelle more  dell'adozione  del  decreto  previsto
          dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   possono    essere
          ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro  il  31
          gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo  complessivo  del
          comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al  presente
          comma,  anche  tenendo  conto   delle   maggiori   funzioni
          assegnate alle citta' metropolitane e  dei  maggiori  oneri
          connessi agli eventi calamitosi, agli interventi  di  messa
          in sicurezza degli edifici  scolastici  e  del  territorio,
          all'esercizio della  funzione  di  ente  capofila,  nonche'
          degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito  di
          procedure  di  esproprio  o  di  contenziosi   connessi   a
          cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli  obiettivi
          di ciascun  ente  sono  quelli  individuati  applicando  le
          percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente
          comma. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto  dal  comma  2,  per
          l'anno 2013 le percentuali da applicare  alla  media  della
          spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi'  come
          desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
          le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
          con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
          per cento. 
              2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
          ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso  di  stranieri
          nell'anno 2013, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. 
              2-quater.  La  determinazione  della   popolazione   di
          riferimento per l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'
          interno dei comuni e' effettuata sulla  base  del  criterio
          previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              2-quinquies.  Per  l'anno  2014  l'obiettivo  di  saldo
          finanziario dei comuni  derivante  dall'applicazione  delle
          percentuali di cui ai commi da  2  a  6  e'  rideterminato,
          fermo restando l'obiettivo  complessivo  di  comparto,  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare  d'intesa  con  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali entro il  31  gennaio  2014.  Il  predetto
          decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
          peggioramento  superiore   al   15   per   cento   rispetto
          all'obiettivo di saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
          spesa corrente media 2007-2009 con  le  modalita'  previste
          dalla normativa previgente. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al  primo
          periodo rilevano gli stanziamenti di competenza  del  fondo
          crediti  di   dubbia   esigibilita'.   Sulla   base   delle
          informazioni  relative  al  valore   degli   accantonamenti
          effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  per
          l'anno  2015  acquisite  con  specifico  monitoraggio,   le
          percentuali riferite  all'anno  2015  di  cui  al  comma  2
          possono essere modificate. A decorrere dall'anno  2016,  le
          percentuali di cui al comma 2  sono  rideterminate  tenendo
          conto del valore degli accantonamenti effettuati sul  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              4-bis. Per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
          dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive  modificazioni
          sono sospese. 
              4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
          stabilita' interno per gli enti in sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118  (100)  e'  ridotto  proporzionalmente  di  un   valore
          compatibile   con   gli    spazi    finanziari    derivanti
          dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre
          un saldo pari a zero. Tale riduzione non  si  applica  agli
          enti  locali  esclusi  dalla   sperimentazione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31  dicembre
          2011. 
              4-quater. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
          derivanti dalle percentuali di cui  al  comma  6  applicate
          dagli enti locali che non partecipano alla  sperimentazione
          e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del  Fondo  per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5. (abrogato) 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (100)  applicano
          le percentuali di cui al comma 2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
                a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012,
          a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli
          anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli  anni  2016  e
          2017; 
                b) per i comuni con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per  l'anno  2012,  a  15,8  per
          cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni  2014
          e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; 
                c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
          cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli
          anni 2016 e 2017. 
              6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
          corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
          non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
          entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno,   l'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  comunica   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          determinati sulla  base  del  citato  accordo  formulato  a
          seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
          15 marzo di ciascun anno. 
              6-ter.    Per    l'anno    2015    la     comunicazione
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui  al
          comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base
          delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il
          quindicesimo  giorno  precedente  la   predetta   scadenza,
          relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione
          di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi  e
          gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la  quota
          da  questo  eventualmente  trasferita  ai   propri   comuni
          associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria  di  cui
          al comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
          obiettivi dei comuni interessati  di  cui  al  punto  2.1.3
          della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  nella  seduta
          del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
              7. Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  sostenute  dalle  province  e  dai   comuni   per
          l'attuazione delle ordinanze  emanate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione  dello
          stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
          esse sono effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
              8.   Le   province   e   i   comuni   che   beneficiano
          dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a  presentare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
          successivo, l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di
          stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella
          parte in conto capitale. 
              8-bis.  Le  spese   per   gli   interventi   realizzati
          direttamente dai comuni e dalle  province  in  relazione  a
          eventi calamitosi in seguito ai quali e'  stato  deliberato
          dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di  emergenza  e  che
          risultano  effettuate  nell'esercizio  finanziario  in  cui
          avviene la calamita' e nei  due  esercizi  successivi,  nei
          limiti delle risorse rese disponibili ai  sensi  del  comma
          8-ter, sono  escluse,  con  legge,  dal  saldo  finanziario
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno. 
              8-ter. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
          indebitamento   netto    e    di    fabbisogno    derivanti
          dall'attuazione del comma 8-bis del  presente  articolo  si
          provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del  fondo
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui al comma 5  dell'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
              9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
          di competenza mista, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno, non sono considerati,  per  un  importo
          complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
          euro ai comuni e 150  milioni  di  euro  alle  province,  i
          pagamenti in conto capitale sostenuti  nel  primo  semestre
          dalle province e dai comuni. Ai  fini  della  distribuzione
          della predetta esclusione tra  i  singoli  enti  locali  e'
          assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio   finanziario   in
          proporzione all'obiettivo di saldo finanziario  determinato
          attraverso il comma  2-quinquies  fino  a  concorrenza  del
          predetto importo. Gli enti  locali  utilizzano  i  maggiori
          spazi  finanziari  derivanti  dall'esclusione  di  cui   al
          periodo precedente esclusivamente per  pagamenti  in  conto
          capitale da sostenere entro l'anno 2014,  dandone  evidenza
          mediante il monitoraggio  di  cui  al  comma  19  entro  il
          termine perentorio ivi previsto. 
              10. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno,  non  sono  considerate  le  risorse   provenienti
          direttamente o indirettamente dall'Unione  europea  ne'  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione  non
          opera per le spese connesse ai  cofinanziamenti  nazionali.
          L'esclusione  delle  spese  opera  anche   se   esse   sono
          effettuate in piu' anni,  purche'  nei  limiti  complessivi
          delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  a   entrate
          registrate successivamente al 2008. 
              11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
              12. Per gli enti locali individuati dal Piano  generale
          di censimento di  cui  al  comma  2  dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              13. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
              14. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le spese sostenute  dal  comune  di  Parma  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio  2004,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,
          n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
          Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
          delle spese opera nei limiti di  14  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nel
          saldo finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi
          del comma 3, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
          del patto di stabilita' interno, non sono considerate,  nel
          limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute  dal
          comune  di  Campione  d'Italia  elencate  nel  decreto  del
          Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
          6 ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'  territoriali
          dell'exclave. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          derivanti  dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario
          espresso in termini di  competenza  mista,  individuato  ai
          sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   non   sono
          considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di
          edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite  massimo
          di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
          I   comuni   beneficiari   dell'esclusione   e    l'importo
          dell'esclusione  stessa   sono   individuati   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare  entro
          il 15 giugno 2014. 
              14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di
          competenza  mista,  individuato  ai  sensi  del  comma   3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita'  interno,  non  sono  considerate,  nel   limite
          massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50  milioni
          di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle  province
          e dalle citta' metropolitane  per  interventi  di  edilizia
          scolastica.  Gli   enti   beneficiari   dell'esclusione   e
          l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
          il 1° marzo 2015. 
              15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di cui al comma  3  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              17.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
              18. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai
          quali si applicano le disposizioni del patto di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
              19. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  le   informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al  primo
          semestre, il prospetto e'  trasmesso  entro  trenta  giorni
          dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
          cui  al  periodo  precedente;  il  prospetto  del   secondo
          semestre e' trasmesso entro trenta giorni  dalla  fine  del
          periodo di riferimento. Con lo stesso decreto  e'  definito
          il prospetto  dimostrativo  dell'obiettivo  determinato  ai
          sensi del presente articolo. La  mancata  trasmissione  del
          prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto
          decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce  inadempimento
          al patto di stabilita' interno. 
              20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema  web
          appositamente previsto per il patto di  stabilita'  interno
          nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro
          il termine perentorio del 31 marzo dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, una certificazione del saldo finanziario in  termini
          di competenza mista conseguito,  firmata  digitalmente,  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  mancata
          trasmissione  della   certificazione   entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
          termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
          attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  si
          applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera
          d), del presente articolo. Con riferimento  all'anno  2015,
          nel caso in cui la certificazione sia  trasmessa  oltre  il
          termine stabilito del 31 marzo e attesti  il  rispetto  del
          patto di stabilita' interno, la sanzione di  cui  al  comma
          26, lettera d),  del  presente  articolo,  non  si  applica
          purche' la certificazione sia stata trasmessa entro  il  30
          aprile 2016. Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito
          per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
          certificazione,  il  presidente  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria nel caso di organo collegiale  ovvero
          l'unico  revisore  nel  caso  di  organo  monocratico,   in
          qualita' di commissario ad  acta,  provvede  ad  assicurare
          l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
          certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino  alla
          data di trasmissione da parte del commissario  ad  acta  le
          erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti  da   parte   del
          Ministero dell'interno sono  sospese  e,  a  tal  fine,  il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. 
              20-bis. Decorsi sessanta giorni dal  termine  stabilito
          per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
          locale  e'   comunque   tenuto   ad   inviare   una   nuova
          certificazione, a rettifica della  precedente,  se  rileva,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto  di
          stabilita' interno. 
              21. Qualora dai conti  della  tesoreria  statale  degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
              22. (abrogato) 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2011 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2009 e 2010 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2010-2011 e le risultanze  dell'anno  2011.  Ai
          fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
          provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
          di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle
          citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni  istituiti  a
          seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
          alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno
          successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
          base  di  calcolo  le   risultanze   dell'ultimo   triennio
          disponibile. 
              24. (soppresso) 
              25. Le informazioni previste dai commi  19  e  20  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della  Repubblica,  nonche'  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI) e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, secondo modalita'  e  contenuti  individuati
          tramite apposite convenzioni. 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
          30 per cento rispetto all'ammontare  risultante  alla  data
          del 30 giugno 2010. 
              27. (soppresso) 
              28. Agli enti locali per  i  quali  la  violazione  del
          patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo  7
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  e'
          applicata ai soggetti di  cui  all'articolo  82  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
          e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
              29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. I contratti di servizio e gli altri atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
              31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
              32. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno."