(( Art. 7 bis 
 
 
      Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province 
 
  1. Per  l'anno  2016,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica,  per  l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   di   cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a  48
milioni di euro. Agli  oneri  derivanti  dal  periodo  precedente  si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel
Fondo per il federalismo amministrativo di  parte  corrente,  di  cui
alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,  limitatamente
all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo  1,  comma  656,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate  alle  province  delle
regioni  a  statuto  ordinario  per   l'attivita'   di   manutenzione
straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere,  pari  a
100  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo  criteri
e  importi  da  definire  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni): 
              "Art. 1. 
              1. La presente legge detta disposizioni in  materia  di
          citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di  comuni
          al fine di adeguare il  loro  ordinamento  ai  principi  di
          sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
              2. Le citta' metropolitane sono  enti  territoriali  di
          area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
          le seguenti finalita' istituzionali  generali:  cura  dello
          sviluppo   strategico   del    territorio    metropolitano;
          promozione  e  gestione  integrata   dei   servizi,   delle
          infrastrutture e delle reti di comunicazione  di  interesse
          della   citta'   metropolitana;   cura   delle    relazioni
          istituzionali afferenti al proprio  livello,  ivi  comprese
          quelle con le citta' e le aree metropolitane europee. 
              3. Le province sono enti  territoriali  di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97. 
              4. Le unioni di comuni sono enti locali  costituiti  da
          due o piu' comuni per l'esercizio associato di  funzioni  o
          servizi di loro competenza;  le  unioni  e  le  fusioni  di
          comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141. 
              5. In attesa della riforma del  titolo  V  della  parte
          seconda  della  Costituzione  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, le  citta'  metropolitane  di  Torino,  Milano,
          Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,  Napoli  e  Reggio
          Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
          nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114  e  117,
          secondo comma,  lettera  p),  della  Costituzione  e  ferma
          restando la competenza  regionale  ai  sensi  del  predetto
          articolo 117. I principi della presente legge valgono  come
          principi di grande  riforma  economica  e  sociale  per  la
          disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla
          regione Sardegna, dalla Regione siciliana e  dalla  regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  in   conformita'   ai   rispettivi
          statuti. 
              6. Il territorio della  citta'  metropolitana  coincide
          con  quello  della  provincia   omonima,   ferma   restando
          l'iniziativa dei comuni, ivi compresi  i  comuni  capoluogo
          delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo
          comma,  della   Costituzione,   per   la   modifica   delle
          circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione  alla
          citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro
          trenta giorni dalla richiesta nell'ambito  della  procedura
          di cui al predetto articolo 133, esprima parere  contrario,
          in tutto o in parte, con riguardo alle  proposte  formulate
          dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione  e
          i comuni interessati,  da  definire  entro  novanta  giorni
          dalla data di espressione del parere. In  caso  di  mancato
          raggiungimento dell'intesa entro il  predetto  termine,  il
          Consiglio dei ministri, sentita la relazione  del  Ministro
          per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito
          il parere del  presidente  della  regione,  decide  in  via
          definitiva in ordine all'approvazione e alla  presentazione
          al Parlamento del disegno  di  legge  contenente  modifiche
          territoriali di province  e  di  citta'  metropolitane,  ai
          sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. 
              7. Sono organi della citta' metropolitana: 
                a) il sindaco metropolitano; 
                b) il consiglio metropolitano; 
                c) la conferenza metropolitana. 
              8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca
          e presiede  il  consiglio  metropolitano  e  la  conferenza
          metropolitana, sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
          degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
          funzioni   attribuite   dallo   statuto.    Il    consiglio
          metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
          alla conferenza lo statuto  e  le  sue  modifiche,  approva
          regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro
          atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita
          le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
          sindaco metropolitano, il consiglio adotta  gli  schemi  di
          bilancio  da  sottoporre   al   parere   della   conferenza
          metropolitana.  A  seguito  del   parere   espresso   dalla
          conferenza  metropolitana  con  i  voti  che  rappresentino
          almeno  un  terzo  dei   comuni   compresi   nella   citta'
          metropolitana   e   la   maggioranza   della    popolazione
          complessivamente residente, il  consiglio  approva  in  via
          definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
          ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
          dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9. 
              9. La conferenza metropolitana  adotta  o  respinge  lo
          statuto  e  le  sue  modifiche   proposti   dal   consiglio
          metropolitano con i voti che rappresentino almeno un  terzo
          dei  comuni  compresi  nella  citta'  metropolitana  e   la
          maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
              10.  Nel  rispetto  della  presente  legge  lo  statuto
          stabilisce  le   norme   fondamentali   dell'organizzazione
          dell'ente,  ivi  comprese  le  attribuzioni  degli   organi
          nonche'  l'articolazione  delle  loro   competenze,   fermo
          restando quanto disposto dai commi 8 e 9. 
              11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: 
                a)  regola  le   modalita'   e   gli   strumenti   di
          coordinamento  dell'azione  complessiva  di   governo   del
          territorio metropolitano; 
                b) disciplina i rapporti  tra  i  comuni  e  le  loro
          unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta'
          metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione  e
          di  esercizio  delle  funzioni  metropolitane  e  comunali,
          prevedendo  anche  forme  di  organizzazione   in   comune,
          eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
          convenzione che regola le modalita' di utilizzo di  risorse
          umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni
          possono avvalersi di strutture della citta'  metropolitana,
          e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni  ovvero
          i comuni e le loro  unioni  possono  delegare  il  predetto
          esercizio  a  strutture  della  citta'   metropolitana,   e
          viceversa, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                c) puo' prevedere, anche su proposta della regione  e
          comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di  zone
          omogenee, per specifiche funzioni  e  tenendo  conto  delle
          specificita' territoriali, con organismi  di  coordinamento
          collegati agli organi  della  citta'  metropolitana,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La  mancata
          intesa puo' essere superata con decisione della  conferenza
          metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
                d) regola le modalita' in base alle  quali  i  comuni
          non compresi nel territorio metropolitano possono istituire
          accordi con la citta' metropolitana. 
              12. Le citta' metropolitane di cui al  comma  5,  primo
          periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per  la  citta'
          metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101  a  103
          sono costituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge nel territorio delle province omonime. 
              13. (abrogato) 
              14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  1,
          comma 325,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il
          presidente della provincia  e  la  giunta  provinciale,  in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          restano in carica, a titolo gratuito, fino al  31  dicembre
          2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
          e improrogabili; il presidente  assume  fino  a  tale  data
          anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla  data
          di entrata in vigore della presente legge la provincia  sia
          commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al  31
          dicembre 2014, secondo le modalita' previste dal comma  82.
          Alle funzioni della provincia si applicano le  disposizioni
          di riordino di cui ai commi da 85 a 97.  Restano  a  carico
          della provincia, anche nel caso di  cui  al  comma  82  del
          presente articolo, gli oneri connessi con le  attivita'  in
          materia  di  status  degli  amministratori,   relativi   ai
          permessi    retribuiti,    agli    oneri     previdenziali,
          assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80,  84,
          85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, e successive modificazioni, di  seguito  denominato
          "testo unico". 
              15. Entro il 12 ottobre 2014 si  svolgono  le  elezioni
          del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune
          capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano  e  la
          conferenza metropolitana. Entro  il  31  dicembre  2014  la
          conferenza metropolitana approva lo statuto. 
              16.  Il  1°  gennaio  2015  le   citta'   metropolitane
          subentrano alle province omonime e  succedono  ad  esse  in
          tutti i rapporti  attivi  e  passivi  e  ne  esercitano  le
          funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica
          e degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno;  alla
          predetta data il sindaco del  comune  capoluogo  assume  le
          funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
          opera con il proprio statuto e i propri  organi,  assumendo
          anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a  46.  Ove
          alla predetta data  non  sia  approvato  lo  statuto  della
          citta'  metropolitana,  si   applica   lo   statuto   della
          provincia. Le disposizioni dello  statuto  della  provincia
          relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta
          provinciale  si  applicano  al  sindaco  metropolitano;  le
          disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
          al consiglio metropolitano. 
              17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro
          il 30 giugno 2015 si applica la procedura  per  l'esercizio
          del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
              18. La  citta'  metropolitana  di  Reggio  Calabria  e'
          costituita, con le procedure di cui ai commi da  12  a  17,
          alla scadenza naturale degli organi della provincia  ovvero
          comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento
          anticipato dei medesimi organi e, comunque,  non  entra  in
          funzione prima del  rinnovo  degli  organi  del  comune  di
          Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17  sono
          conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data
          di costituzione della  citta'  metropolitana  a  quella  di
          entrata in vigore della presente legge.  In  ogni  caso  il
          termine  del  30   settembre   2014   e'   sostituito   dal
          centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione.
          I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio  2015  sono
          sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno  dalla  scadenza
          degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015  e'
          sostituito  dal  trecentosessantacinquesimo  giorno   dalla
          scadenza degli organi provinciali. 
              19. Il sindaco metropolitano e' di diritto  il  sindaco
          del comune capoluogo. 
              20. Il consiglio metropolitano e' composto dal  sindaco
          metropolitano e da: 
                a)    ventiquattro    consiglieri    nelle     citta'
          metropolitane  con  popolazione  residente  superiore  a  3
          milioni di abitanti; 
                b) diciotto consiglieri  nelle  citta'  metropolitane
          con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
          pari a 3 milioni di abitanti; 
                c)  quattordici  consiglieri   nelle   altre   citta'
          metropolitane. 
              21. Il consiglio metropolitano dura  in  carica  cinque
          anni.  In  caso  di  rinnovo  del  consiglio   del   comune
          capoluogo,  si  procede  a  nuove  elezioni  del  consiglio
          metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
          sindaco del comune capoluogo. 
              22.  Lo  statuto  della   citta'   metropolitana   puo'
          prevedere l'elezione diretta del sindaco  e  del  consiglio
          metropolitano  con  il   sistema   elettorale   che   sara'
          determinato  con  legge  statale.  E'  inoltre   condizione
          necessaria, affinche' si possa far  luogo  a  elezione  del
          sindaco  e  del   consiglio   metropolitano   a   suffragio
          universale, che entro la data di indizione  delle  elezioni
          si sia proceduto ad articolare  il  territorio  del  comune
          capoluogo in piu' comuni. A tal fine  il  comune  capoluogo
          deve proporre la predetta articolazione  territoriale,  con
          deliberazione del consiglio comunale, adottata  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo  6,  comma  4,  del  testo
          unico. La  proposta  del  consiglio  comunale  deve  essere
          sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della  citta'
          metropolitana, da effettuare sulla  base  delle  rispettive
          leggi regionali, e deve essere approvata dalla  maggioranza
          dei partecipanti al voto. E'  altresi'  necessario  che  la
          regione abbia provveduto con propria legge  all'istituzione
          dei  nuovi  comuni  e  alla  loro  denominazione  ai  sensi
          dell'articolo 133  della  Costituzione.  In  alternativa  a
          quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole  citta'
          metropolitane con popolazione superiore a  tre  milioni  di
          abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa  far
          luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano
          a  suffragio  universale,  che  lo  statuto  della   citta'
          metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee,  ai
          sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo
          abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio  in
          zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo
          statuto della citta' metropolitana. 
              23.  Al  testo  unico  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 60, comma 1: 
                  1)  all'alinea,  dopo   le   parole:   «consigliere
          comunale,»  sono   inserite   le   seguenti:   «consigliere
          metropolitano,»; 
                  2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) i sindaci, presidenti  di  provincia,  consiglieri
          metropolitani,   consiglieri   comunali,   provinciali    o
          circoscrizionali  in  carica,  rispettivamente,  in   altro
          comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»; 
                b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le  parole:
          «consigliere  comunale,»   sono   inserite   le   seguenti:
          «consigliere metropolitano,»; 
                c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 65 (Incompatibilita' per  consigliere  regionale,
          comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente
          provinciale, nonche' di sindaco e di assessore  dei  comuni
          compresi nel territorio della regione,  sono  incompatibili
          con la carica di consigliere regionale. 
              2.   Le   cariche    di    consigliere    comunale    e
          circoscrizionale sono incompatibili,  rispettivamente,  con
          quelle  di  consigliere  comunale  di  altro  comune  e  di
          consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche
          di altro comune. 
              3. La carica di consigliere comunale  e'  incompatibile
          con quella  di  consigliere  di  una  circoscrizione  dello
          stesso o di altro comune». 
              24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
          metropolitano   e   di    componente    della    conferenza
          metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui  ai
          commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
          carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
          attivita'  in  materia  di  status  degli   amministratori,
          relativi ai permessi retribuiti, agli oneri  previdenziali,
          assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80,  84,
          85 e 86 del testo unico. 
              25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci  e
          dai  consiglieri   comunali   dei   comuni   della   citta'
          metropolitana. Sono eleggibili a consigliere  metropolitano
          i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione
          dalla carica comunale comporta la decadenza da  consigliere
          metropolitano. 
              26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti,
          composte da un numero di candidati non inferiore alla meta'
          dei consiglieri da eleggere e  comunque  non  superiore  al
          numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da  almeno
          il 5 per cento degli aventi diritto al voto. 
              27. Nelle liste  nessuno  dei  due  sessi  puo'  essere
          rappresentato in misura  superiore  al  60  per  cento  del
          numero  dei  candidati,   con   arrotondamento   all'unita'
          superiore qualora il numero dei candidati  del  sesso  meno
          rappresentato contenga una cifra decimale  inferiore  a  50
          centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale  di  cui
          al comma  29  riduce  la  lista,  cancellando  i  nomi  dei
          candidati  appartenenti  al   sesso   piu'   rappresentato,
          procedendo dall'ultimo della lista, in modo  da  assicurare
          il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.  La
          lista che, all'esito della cancellazione delle  candidature
          eccedenti, contenga un  numero  di  candidati  inferiore  a
          quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile. 
              28. Nei primi cinque anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
          il comma 27. 
              29.  Le  liste   sono   presentate   presso   l'ufficio
          elettorale appositamente costituito presso gli  uffici  del
          consiglio metropolitano e, in sede di  prima  applicazione,
          presso l'amministrazione provinciale  dalle  ore  otto  del
          ventunesimo giorno alle ore  dodici  del  ventesimo  giorno
          antecedente la votazione. 
              30. Il  consiglio  metropolitano  e'  eletto  con  voto
          diretto, libero e segreto, attribuito a liste di  candidati
          concorrenti in un unico collegio elettorale  corrispondente
          al  territorio  della  citta'   metropolitana.   L'elezione
          avviene in unica giornata presso  l'ufficio  elettorale  di
          cui al comma 29. 
              31.  Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a   cura
          dell'ufficio elettorale  di  cui  al  comma  29  in  colori
          diversi  a  seconda  della   dimensione   del   comune   di
          appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
          di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
          diritto e' consegnata la  scheda  del  colore  relativo  al
          comune in cui sono in carica. 
              32.  Ciascun  elettore  esprime  un  voto   che   viene
          ponderato sulla base di un indice determinato in  relazione
          alla popolazione complessiva della fascia  demografica  del
          comune di cui e'  sindaco  o  consigliere,  determinata  ai
          sensi del comma 33. 
              33. Ai fini  delle  elezioni,  i  comuni  della  citta'
          metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce: 
                a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
                b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a
          5.000 abitanti; 
                c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino  a
          10.000 abitanti; 
                d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
          30.000 abitanti; 
                e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a
          100.000 abitanti; 
                f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e  fino
          a 250.000 abitanti; 
                g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e  fino
          a 500.000 abitanti; 
                h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e  fino
          a 1.000.000 di abitanti; 
                i) comuni con popolazione superiore  a  1.000.000  di
          abitanti. 
              34. L'indice di ponderazione per ciascuna  delle  fasce
          demografiche   dei   comuni   appartenenti   alla    citta'
          metropolitana  e'  determinato  secondo  le  modalita',  le
          operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla
          presente legge. 
              35.   Ciascun   elettore   puo'   esprimere,   inoltre,
          nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza  per
          un  candidato  alla  carica  di  consigliere  metropolitano
          compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso  di
          omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e'  ponderato
          ai sensi del comma 34. 
              36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita
          dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna
          di esse. Per l'assegnazione del numero  dei  consiglieri  a
          ciascuna lista si divide la cifra  elettorale  di  ciascuna
          lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza
          del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono,
          tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero
          eguale a quello dei consiglieri da  eleggere,  disponendoli
          in una graduatoria  decrescente.  Ciascuna  lista  consegue
          tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a  essa
          appartenenti  compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di
          quoziente, nelle cifre  intere  e  decimali,  il  posto  e'
          attribuito alla lista che ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
          elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 
              37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma
          29, terminate le operazioni di scrutinio: 
                a)  determina  la  cifra  elettorale   ponderata   di
          ciascuna lista; 
                b)  determina  la  cifra  individuale  ponderata  dei
          singoli  candidati  sulla  base  dei  voti  di   preferenza
          ponderati; 
                c) procede al riparto dei seggi tra le liste  e  alle
          relative proclamazioni. 
              38.  A  parita'  di  cifra  individuale  ponderata,  e'
          proclamato eletto il candidato appartenente al  sesso  meno
          rappresentato tra  gli  eletti  della  lista;  in  caso  di
          ulteriore parita', e' proclamato eletto il  candidato  piu'
          giovane. 
              39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque  causa,
          ivi compresa la cessazione dalla carica  di  sindaco  o  di
          consigliere di un comune della citta'  metropolitana,  sono
          attribuiti ai candidati che, nella  medesima  lista,  hanno
          ottenuto la maggiore cifra individuale  ponderata.  Non  si
          considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o
          rieletto sindaco o consigliere in un  comune  della  citta'
          metropolitana. 
              40.  Il  sindaco   metropolitano   puo'   nominare   un
          vicesindaco,  scelto  tra  i   consiglieri   metropolitani,
          stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate  e  dandone
          immediata  comunicazione  al  consiglio.   Il   vicesindaco
          esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi
          ne sia impedito. Qualora  il  sindaco  metropolitano  cessi
          dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico
          di sindaco del proprio comune,  il  vicesindaco  rimane  in
          carica   fino   all'insediamento    del    nuovo    sindaco
          metropolitano. 
              41. Il sindaco metropolitano  puo'  altresi'  assegnare
          deleghe  a  consiglieri  metropolitani,  nel  rispetto  del
          principio di collegialita',  secondo  le  modalita'  e  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
              42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco
          metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai  sindaci
          dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana. 
              43.  Lo  statuto  determina  le  maggioranze   per   le
          deliberazioni della conferenza metropolitana,  fatto  salvo
          quanto previsto dai commi da 5 a 11. 
              44. A valere sulle risorse proprie e trasferite,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  comunque
          nel rispetto dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,
          alla  citta'  metropolitana  sono  attribuite  le  funzioni
          fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta'
          metropolitana nell'ambito del processo  di  riordino  delle
          funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a  97  del
          presente articolo, nonche',  ai  sensi  dell'articolo  117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione, le  seguenti
          funzioni fondamentali: 
                a) adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano
          strategico  triennale  del  territorio  metropolitano,  che
          costituisce atto di indirizzo per l'ente e per  l'esercizio
          delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
          nel predetto territorio, anche in  relazione  all'esercizio
          di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle  regioni,   nel
          rispetto delle leggi delle regioni nelle  materie  di  loro
          competenza; 
                b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese
          le strutture di comunicazione, le reti di servizi  e  delle
          infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita'
          metropolitana,   anche   fissando   vincoli   e   obiettivi
          all'attivita' e all'esercizio  delle  funzioni  dei  comuni
          compresi nel territorio metropolitano; 
                c) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione
          dei servizi pubblici, organizzazione dei  servizi  pubblici
          di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con
          i  comuni  interessati   la   citta'   metropolitana   puo'
          esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di
          gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
          di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
          selettive; 
                d)  mobilita'  e  viabilita',  anche  assicurando  la
          compatibilita'   e   la   coerenza   della   pianificazione
          urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; 
                e)  promozione   e   coordinamento   dello   sviluppo
          economico e sociale, anche assicurando sostegno e  supporto
          alle  attivita'  economiche  e  di  ricerca  innovative   e
          coerenti con la vocazione della citta'  metropolitana  come
          delineata nel piano strategico del territorio di  cui  alla
          lettera a); 
                f)  promozione  e  coordinamento   dei   sistemi   di
          informatizzazione   e   di   digitalizzazione   in   ambito
          metropolitano. 
              45. Restano comunque ferme le funzioni  spettanti  allo
          Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  l'applicazione   di   quanto
          previsto dall'articolo 118 della Costituzione. 
              46. Lo Stato e le  regioni,  ciascuno  per  le  proprie
          competenze,  possono  attribuire  ulteriori  funzioni  alle
          citta'  metropolitane  in  attuazione   dei   principi   di
          sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza  di  cui  al
          primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. 
              47. Spettano alla citta' metropolitana  il  patrimonio,
          il personale e le risorse strumentali della provincia a cui
          ciascuna citta' metropolitana succede a  titolo  universale
          in tutti i rapporti  attivi  e  passivi,  ivi  comprese  le
          entrate provinciali, all'atto del subentro alla  provincia.
          Il  trasferimento  della  proprieta'  dei  beni  mobili   e
          immobili e' esente da oneri fiscali. 
              48.  Al  personale  delle   citta'   metropolitane   si
          applicano le disposizioni vigenti per  il  personale  delle
          province; il personale trasferito dalle province  mantiene,
          fino al prossimo contratto,  il  trattamento  economico  in
          godimento. 
              49. In considerazione della necessita' di garantire  il
          tempestivo adempimento degli obblighi  internazionali  gia'
          assunti  dal  Governo,  nonche'  dell'interesse   regionale
          concorrente con il preminente  interesse  nazionale,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la  regione  Lombardia,  anche   mediante
          societa' dalla stessa controllate,  subentra  in  tutte  le
          partecipazioni  azionarie  di  controllo   detenute   dalla
          provincia di Milano e le partecipazioni azionarie  detenute
          dalla Provincia di  Monza  e  Brianza  nelle  societa'  che
          operano direttamente o per tramite di societa'  controllate
          o   partecipate   nella   realizzazione   e   gestione   di
          infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
          denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
          gli adempimenti societari necessari  per  il  trasferimento
          delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
          Regione  Lombardia,  a  titolo  gratuito  e  in  regime  di
          esenzione fiscale. Entro  quaranta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  definite  con
          decreto del Ministro per gli affari regionali, da  adottare
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          delle infrastrutture e dei trasporti,  le  direttive  e  le
          disposizioni  esecutive  necessarie   a   disciplinare   il
          trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
          delle  partecipazioni  azionarie  di  cui   al   precedente
          periodo. Alla data del 31 dicembre 2018  le  partecipazioni
          originariamente detenute dalla  provincia  di  Milano  sono
          trasferite in  regime  di  esenzione  fiscale  alla  citta'
          metropolitana e le partecipazioni originariamente  detenute
          dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
          regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e
          di Brianza. 
              49-bis. Il  subentro  della  regione  Lombardia,  anche
          mediante   societa'   dalla   stessa   controllate,   nelle
          partecipazioni detenute dalla provincia di Milano  e  dalla
          Provincia di Monza e Brianza  avviene  a  titolo  gratuito,
          ferma  restando  l'appostazione  contabile   del   relativo
          valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
          Presidente  del  Tribunale  di  Milano  tra  gli   iscritti
          all'apposito Albo dei periti, viene operata la  valutazione
          e l'accertamento del valore delle  partecipazioni  riferito
          al momento del subentro della Regione nelle  partecipazioni
          e,  successivamente,  al  momento  del  trasferimento  alla
          citta'  metropolitana.  Gli  oneri   delle   attivita'   di
          valutazione e accertamento sono posti, in  pari  misura,  a
          carico   della   Regione   Lombardia   e    della    citta'
          metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni  al
          momento del subentro  nelle  partecipazioni  della  Regione
          Lombardia,  come  sopra   accertato,   e'   quanto   dovuto
          rispettivamente alla  citta'  metropolitana  e  alla  nuova
          Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il
          valore  rivestito  dalle  partecipazioni  al  momento   del
          trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e
          alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello  accertato
          al momento del subentro da parte  della  Regione  Lombardia
          costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,    del
          trasferimento delle medesime partecipazioni a favore  della
          citta' metropolitana e della  nuova  Provincia,  che  sara'
          oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              49-ter. Contestualmente  al  subentro  da  parte  della
          regione Lombardia, anche  mediante  societa'  dalla  stessa
          controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia  di
          Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
          primo periodo del comma 49, i componenti  degli  organi  di
          amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
          si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi  e
          termini previsti dalla legge e dagli statuti  sociali.  Per
          la nomina di detti organi sociali si  applica  il  comma  5
          dell'articolo 4 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, fermo restando quanto  previsto  dal  comma  4  del
          medesimo articolo 4. La decadenza ha  effetto  dal  momento
          della  ricostituzione  dei  nuovi  organi.  Analogamente  i
          componenti degli organi di amministrazione e  di  controllo
          delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo
          periodo  del  comma  49-bis  decadono  contestualmente   al
          successivo trasferimento delle relative  partecipazioni  in
          favore della citta' metropolitana e della  nuova  Provincia
          previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla
          ricostituzione di detti organi nei modi e termini  previsti
          dalla legge  e  dagli  statuti  sociali.  La  decadenza  ha
          effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. 
              50. Alle citta' metropolitane si applicano, per  quanto
          compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
          testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo  4  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              51. In attesa della riforma del titolo  V  della  parte
          seconda  della  Costituzione  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, le province sono  disciplinate  dalla  presente
          legge. 
              52. Restano comunque ferme le  funzioni  delle  regioni
          nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
          quarto, della Costituzione, e  le  funzioni  esercitate  ai
          sensi dell'articolo  118  della  Costituzione.  Le  regioni
          riconoscono alle  province  di  cui  al  comma  3,  secondo
          periodo, forme particolari di autonomia  nelle  materie  di
          cui al predetto articolo 117, commi terzo e  quarto,  della
          Costituzione. 
              53. Le norme di cui  ai  commi  da  51  a  100  non  si
          applicano alle province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          alla regione Valle d'Aosta. 
              54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51  a
          53 esclusivamente: 
                a) il presidente della provincia; 
                b) il consiglio provinciale; 
                c) l'assemblea dei sindaci. 
              55. Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,
          convoca e presiede il consiglio provinciale  e  l'assemblea
          dei sindaci, sovrintende al  funzionamento  dei  servizi  e
          degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
          funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
          di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
          approva regolamenti, piani,  programmi;  approva  o  adotta
          ogni altro atto ad esso  sottoposto  dal  presidente  della
          provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo
          statuto. Su proposta  del  presidente  della  provincia  il
          consiglio adotta gli schemi di bilancio  da  sottoporre  al
          parere dell'assemblea dei sindaci.  A  seguito  del  parere
          espresso  dall'assemblea  dei  sindaci  con  i   voti   che
          rappresentino almeno un terzo  dei  comuni  compresi  nella
          provincia    e    la    maggioranza    della    popolazione
          complessivamente residente, il  consiglio  approva  in  via
          definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci  ha
          poteri  propositivi,  consultivi  e  di  controllo  secondo
          quanto disposto  dallo  statuto.  L'assemblea  dei  sindaci
          adotta o respinge lo statuto proposto dal  consiglio  e  le
          sue successive modificazioni con i voti  che  rappresentino
          almeno un terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la
          maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
              56. L'assemblea dei sindaci e' costituita  dai  sindaci
          dei comuni appartenenti alla provincia. 
              57. Gli statuti delle  province  di  cui  al  comma  3,
          secondo  periodo,  possono  prevedere,  d'intesa   con   la
          regione, la costituzione di zone  omogenee  per  specifiche
          funzioni, con organismi  di  coordinamento  collegati  agli
          organi provinciali senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci
          e dai consiglieri dei comuni della provincia. 
              59.  Il  presidente  della  provincia  dura  in  carica
          quattro anni. 
              60. Sono eleggibili  a  presidente  della  provincia  i
          sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima  di
          diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 
              61. L'elezione avviene sulla base di  presentazione  di
          candidature, sottoscritte da almeno il 15 per  cento  degli
          aventi diritto al  voto.  Le  candidature  sono  presentate
          presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso
          la sede della provincia  dalle  ore  otto  del  ventunesimo
          giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente  la
          votazione. 
              61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo,  della
          legge 21 marzo 1990, n.  53,  e  successive  modificazioni,
          dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
          modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per  le
          elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'. 
              62. Il presidente della provincia e'  eletto  con  voto
          diretto, libero e  segreto.  L'elezione  avviene  in  unica
          giornata  presso  un  unico  seggio  elettorale  costituito
          presso l'ufficio elettorale di cui al comma  61  dalle  ore
          otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite  a
          cura dell'ufficio elettorale. 
              63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla
          carica di presidente della provincia. Il voto e'  ponderato
          ai sensi dei commi 33 e 34. 
              64. E' eletto presidente della provincia  il  candidato
          che consegue il maggior numero di voti,  sulla  base  della
          ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di
          voti, e' eletto il candidato piu' giovane. 
              65. Il presidente della provincia decade  dalla  carica
          in caso di cessazione dalla carica di sindaco. 
              66. Il presidente  della  provincia  puo'  nominare  un
          vicepresidente,  scelto  tra  i  consiglieri   provinciali,
          stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate  e  dandone
          immediata comunicazione  al  consiglio.  Il  vicepresidente
          esercita le funzioni del presidente in  ogni  caso  in  cui
          questi  ne  sia  impedito.  Il  presidente  puo'   altresi'
          assegnare deleghe a consiglieri provinciali,  nel  rispetto
          del principio di collegialita', secondo le modalita' e  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
              67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente
          della provincia e da sedici componenti nelle  province  con
          popolazione  superiore  a  700.000  abitanti,   da   dodici
          componenti nelle province  con  popolazione  da  300.000  a
          700.000 abitanti, da dieci componenti  nelle  province  con
          popolazione fino a 300.000 abitanti. 
              68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni. 
              69. Il consiglio provinciale e' eletto  dai  sindaci  e
          dai consiglieri comunali dei comuni della  provincia.  Sono
          eleggibili  a  consigliere  provinciale  i  sindaci   e   i
          consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla  carica
          comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. 
              70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da
          un  numero  di  candidati  non  superiore  al  numero   dei
          consiglieri da eleggere e non inferiore  alla  meta'  degli
          stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli  aventi
          diritto al voto. 
              71. Nelle liste  nessuno  dei  due  sessi  puo'  essere
          rappresentato in misura  superiore  al  60  per  cento  del
          numero  dei  candidati,   con   arrotondamento   all'unita'
          superiore qualora il numero dei candidati  del  sesso  meno
          rappresentato contenga una cifra decimale  inferiore  a  50
          centesimi. In caso contrario, l'ufficio  elettorale  riduce
          la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al
          sesso  piu'  rappresentato,  procedendo  dall'ultimo  della
          lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione
          di cui al primo periodo.  La  lista  che,  all'esito  della
          cancellazione  delle  candidature  eccedenti,  contenga  un
          numero di candidati inferiore a  quello  minimo  prescritto
          dal comma 70 e' inammissibile. 
              72. Nei primi cinque anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
          il comma 71. 
              73.  Le  liste   sono   presentate   presso   l'ufficio
          elettorale  di  cui  al  comma  61  dalle  ore   otto   del
          ventunesimo giorno alle ore  dodici  del  ventesimo  giorno
          antecedente la votazione. 
              74.  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  con   voto
          diretto, libero e segreto, attribuito a liste di  candidati
          concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente
          al territorio della provincia. L'elezione avviene in  unica
          giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. 
              75.  Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a   cura
          dell'ufficio elettorale  di  cui  al  comma  61  in  colori
          diversi a seconda della fascia demografica  del  comune  di
          appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
          di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
          diritto e' consegnata la  scheda  del  colore  relativo  al
          comune in cui sono in carica. 
              76.  Ciascun  elettore  esprime  un  voto,  che   viene
          ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun  elettore
          puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga  della  scheda,
          un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
          consigliere provinciale compreso nella  lista,  scrivendone
          il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il
          valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi  32,  33  e
          34. 
              77. L'ufficio elettorale, terminate  le  operazioni  di
          scrutinio,  determina  la  cifra  elettorale  ponderata  di
          ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli
          candidati e procede al riparto dei seggi  tra  le  liste  e
          alle relative proclamazioni, secondo  quanto  previsto  dai
          commi 36, 37 e 38. 
              78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque  causa,
          ivi compresa la cessazione dalla carica  di  sindaco  o  di
          consigliere di un comune della provincia,  sono  attribuiti
          ai candidati che, nella medesima lista, hanno  ottenuto  la
          maggiore cifra  individuale  ponderata.  Non  si  considera
          cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto
          sindaco o consigliere in un comune della provincia. 
              79. In sede di prima applicazione della presente legge,
          l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
          provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta  e  si
          svolge: 
                a) entro il 12 ottobre 2014 per  le  province  i  cui
          organi scadono per fine mandato nel 2014; 
                b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
          entro novanta giorni dalla scadenza per  fine  del  mandato
          ovvero dalla  decadenza  o  scioglimento  anticipato  degli
          organi provinciali. 
              80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili
          anche i consiglieri provinciali uscenti. 
              81. Nel caso  di  cui  al  comma  79,  lettera  a),  il
          consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a  78
          svolge fino al 31 dicembre 2014  le  funzioni  relative  ad
          atti preparatori e alle  modifiche  statutarie  conseguenti
          alla presente legge; l'assemblea dei sindaci,  su  proposta
          del consiglio provinciale, approva  le  predette  modifiche
          entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata  approvazione
          delle modifiche statutarie  entro  il  30  giugno  2015  si
          applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo
          di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a)  e  b),  in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  325,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il  presidente  della
          provincia in carica alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ovvero,  in  tutti  i  casi,  qualora   la
          provincia sia commissariata, il commissario a  partire  dal
          1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni  del  consiglio
          provinciale, nonche'  la  giunta  provinciale,  restano  in
          carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione  e
          per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
          del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
          58 a 78. 
              83.  Nel  caso  di  cui  al  comma  79,   lettera   b),
          l'assemblea dei sindaci  approva  le  modifiche  statutarie
          conseguenti   alla   presente   legge   entro   sei    mesi
          dall'insediamento del consiglio  provinciale.  In  caso  di
          mancata approvazione delle modifiche  statutarie  entro  la
          predetta data si applica la procedura per  l'esercizio  del
          potere sostitutivo di cui  all'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
              84. Gli incarichi di  presidente  della  provincia,  di
          consigliere provinciale e di componente dell'assemblea  dei
          sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico
          della provincia gli oneri  connessi  con  le  attivita'  in
          materia  di  status  degli  amministratori,   relativi   ai
          permessi    retribuiti,    agli    oneri     previdenziali,
          assistenziali e assicurativi di cui agli articoli  80,  84,
          85 e 86 del testo unico. (21) 
              85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali  enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
                a)   pianificazione   territoriale   provinciale   di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
                b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
                c) programmazione provinciale della rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
                d)  raccolta  ed  elaborazione  di  dati,  assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
                e) gestione dell'edilizia scolastica; 
                f) controllo dei fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale. 
              86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,
          esercitano  altresi'   le   seguenti   ulteriori   funzioni
          fondamentali: 
                a) cura dello sviluppo strategico  del  territorio  e
          gestione  di  servizi  in  forma  associata  in  base  alle
          specificita' del territorio medesimo; 
                b) cura delle relazioni istituzionali  con  province,
          province autonome, regioni, regioni a statuto  speciale  ed
          enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e  il
          cui  territorio  abbia   caratteristiche   montane,   anche
          stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
              87. Le funzioni fondamentali di cui al  comma  85  sono
          esercitate nei limiti  e  secondo  le  modalita'  stabilite
          dalla legislazione statale e regionale di settore,  secondo
          la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
          117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. 
              88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,
          esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di
          gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
          di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
          selettive. 
              89. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  88,  lo
          Stato e  le  regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
          attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  di
          cui al comma 85,  in  attuazione  dell'articolo  118  della
          Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire  le  seguenti
          finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
          di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
          svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
          e delle  unioni  di  comuni;  sussistenza  di  riconosciute
          esigenze unitarie;  adozione  di  forme  di  avvalimento  e
          deleghe di esercizio tra gli  enti  territoriali  coinvolti
          nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
          Sono altresi' valorizzate forme di esercizio  associato  di
          funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
          funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
          riordino sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti
          territoriali continuano ad essere da esse  esercitate  fino
          alla  data  dell'effettivo  avvio  di  esercizio  da  parte
          dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          92  per  le  funzioni  di  competenza  statale  ovvero   e'
          stabilita dalla regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le
          funzioni di competenza regionale. 
              90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative
          statali o  regionali  di  settore  riguardanti  servizi  di
          rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
          organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
          o provinciale, ad enti o agenzie in  ambito  provinciale  o
          sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
          costituiscono  principi  fondamentali   della   materia   e
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione: 
                a)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma  92  ovvero  le  leggi  statali  o
          regionali, secondo le rispettive competenze,  prevedono  la
          soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione  delle
          funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con
          tempi, modalita' e forme di  coordinamento  con  regioni  e
          comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino
          di cui  ai  commi  da  85  a  97,  secondo  i  principi  di
          adeguatezza  e  sussidiarieta',  anche  valorizzando,   ove
          possibile, le autonomie funzionali; 
                b)  per  le  regioni  che  approvano  le  leggi   che
          riorganizzano  le  funzioni  di  cui  al  presente   comma,
          prevedendo la soppressione di uno o piu'  enti  o  agenzie,
          sono individuate misure premiali con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica. 
              91. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative,  lo  Stato  e   le   regioni
          individuano in  modo  puntuale,  mediante  accordo  sancito
          nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma  89
          oggetto del riordino e le relative competenze. 
              92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e  nel
          rispetto di quanto previsto dal comma 96, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  per  gli   affari
          regionali,   di   concerto   con   i   Ministri   per    la
          semplificazione   e   la   pubblica    amministrazione    e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri  generali
          per l'individuazione dei beni e delle risorse  finanziarie,
          umane, strumentali e organizzative  connesse  all'esercizio
          delle funzioni che devono essere trasferite, ai  sensi  dei
          commi da 85 a 97, dalle  province  agli  enti  subentranti,
          garantendo i rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  in
          corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in  corso  fino
          alla scadenza  per  essi  prevista.  In  particolare,  sono
          considerate le risorse  finanziarie,  gia'  spettanti  alle
          province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
          devono  essere  trasferite  agli   enti   subentranti   per
          l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte  quelle
          necessarie  alle  funzioni  fondamentali  e   fatto   salvo
          comunque quanto previsto dal  comma  88.  Sullo  schema  di
          decreto,  per  quanto  attiene  alle  risorse  umane,  sono
          consultate   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
          funzioni  amministrative  delle  province  in  materie   di
          competenza statale. 
              93. In caso di mancato raggiungimento  dell'accordo  di
          cui  al  comma  91   ovvero   di   mancato   raggiungimento
          dell'intesa di cui al comma 92, il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di  cui  al  medesimo  comma  92
          dispone  comunque  sulle  funzioni   amministrative   delle
          province di competenza statale. 
              94.  Al  fine  di  tener  conto  degli  effetti   anche
          finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
          funzioni, con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 92 possono essere  modificati  gli
          obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta'  di
          assumere delle province e  degli  enti  subentranti,  fermo
          restando  l'obiettivo   complessivo.   L'attuazione   della
          presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   provvede,   sentite   le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  a
          dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso  il
          termine senza che la regione abbia provveduto,  si  applica
          l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              96.  Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto   del
          riordino si applicano le seguenti disposizioni: 
                a) il  personale  trasferito  mantiene  la  posizione
          giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio,   in
          godimento all'atto del trasferimento, nonche'  l'anzianita'
          di  servizio  maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono
          trasferite all'ente destinatario;  in  particolare,  quelle
          destinate a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
          trattamento accessorio, nonche' la  progressione  economica
          orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
          contrattuali vigenti, vanno a costituire  specifici  fondi,
          destinati   esclusivamente   al    personale    trasferito,
          nell'ambito  dei  piu'   generali   fondi   delle   risorse
          decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I
          compensi di produttivita', la retribuzione di  risultato  e
          le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
          determinati  negli  importi  goduti   antecedentemente   al
          trasferimento  e  non  possono  essere  incrementati   fino
          all'applicazione  del   contratto   collettivo   decentrato
          integrativo   sottoscritto   conseguentemente   al    primo
          contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la
          data di entrata in vigore della presente legge; 
                b) il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili
          e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra
          nei  diritti  relativi   alle   partecipazioni   societarie
          attinenti alla funzione  trasferita  puo'  provvedere  alla
          dismissione  con  procedura  semplificata   stabilita   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                c) l'ente che subentra nella funzione  succede  anche
          nei  rapporti  attivi  e  passivi  in  corso,  compreso  il
          contenzioso; il trasferimento  delle  risorse  tiene  conto
          anche  delle  passivita';  sono   trasferite   le   risorse
          incassate relative a pagamenti non ancora  effettuati,  che
          rientrano nei rapporti trasferiti; 
                d) gli  effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle
          funzioni non rilevano, per gli enti  subentranti,  ai  fini
          della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche'  di
          ogni altra disposizione  di  legge  che,  per  effetto  del
          trasferimento,  puo'  determinare  inadempimenti  dell'ente
          subentrante,  nell'ambito  di  variazioni  compensative   a
          livello regionale ovvero tra livelli regionali o  locali  e
          livello statale, secondo modalita' individuate con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
          unificata,  che  stabilisce  anche  idonei   strumenti   di
          monitoraggio. 
              97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno  o  piu'
          decreti  legislativi,  previo   parere   della   Conferenza
          unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
          della finanza pubblica  e  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, in  materia  di  adeguamento  della
          legislazione statale  sulle  funzioni  e  sulle  competenze
          dello Stato e degli enti territoriali  e  di  quella  sulla
          finanza e sul patrimonio dei medesimi  enti,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) salva la necessita' di  diversa  attribuzione  per
          esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
          Repubblica e in particolare dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e   sociali,
          applicazione coordinata  dei  principi  di  riordino  delle
          funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
          articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
          maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                b)  le  risorse  finanziarie,  gia'  spettanti   alle
          province ai sensi  dell'articolo  119  della  Costituzione,
          dedotte quelle  necessarie  alle  funzioni  fondamentali  e
          fatto salvo quanto previsto dai  commi  da  5  a  11,  sono
          attribuite  ai  soggetti  che  subentrano  nelle   funzioni
          trasferite, in  relazione  ai  rapporti  attivi  e  passivi
          oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro  e
          le altre spese di gestione. 
              98. Al commissario di cui all'articolo  141  del  testo
          unico, e successive  modificazioni,  nonche'  ad  eventuali
          sub-commissari  si  applica,  per  quanto  compatibile,  la
          disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto  previsto
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 10 aprile 2013, n.  60,  in  materia  di
          professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
          straordinari    delle    procedure    di    amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei  confronti
          degli  stessi   soggetti   si   applicano,   altresi',   le
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          31 dicembre 2012, n. 235. 
              99. I  prefetti,  nella  nomina  dei  sub-commissari  a
          supporto dei commissari straordinari  dell'ente  provincia,
          sono tenuti ad avvalersi  di  dirigenti  o  funzionari  del
          comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi. 
              100. In applicazione di quanto previsto dal  comma  99,
          gli eventuali sub-commissari nominati  in  base  a  criteri
          diversi decadono alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              101. Salvo quanto previsto dai  commi  102  e  103,  la
          citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle
          norme  relative  alle  citta'  metropolitane  di  cui  alla
          presente legge. 
              102.  Le  disposizioni  dei  decreti   legislativi   17
          settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26  aprile
          2013,  n.  51,  restano  riferite  a  Roma  capitale,  come
          definita dall'articolo 24, comma 2, della  legge  5  maggio
          2009, n. 42. 
              103. Lo statuto  della  citta'  metropolitana  di  Roma
          capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
          i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune  di  Roma
          capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
          delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere  quale  sede
          degli organi costituzionali  nonche'  delle  rappresentanze
          diplomatiche degli Stati esteri, ivi  presenti,  presso  la
          Repubblica italiana,  presso  lo  Stato  della  Citta'  del
          Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 
              104.  I  commi  4,  5  e   6   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi
          da 1 a 13 dell'articolo  16  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e  successive  modificazioni,  sono
          abrogati. 
              105. All'articolo 32  del  testo  unico,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il terzo periodo del comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Il  consiglio  e'  composto  da  un  numero  di
          consiglieri definito  nello  statuto,  eletti  dai  singoli
          consigli dei comuni  associati  tra  i  propri  componenti,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze e  assicurando
          la rappresentanza di ogni comune»; 
                b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. L'unione ha potesta' statutaria e  regolamentare  e
          ad essa si applicano, in quanto compatibili e non  derogati
          con le disposizioni della legge recante disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni, i principi  previsti  per  l'ordinamento
          dei comuni, con  particolare  riguardo  allo  status  degli
          amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
          personale  e  all'organizzazione.  Lo  statuto  dell'unione
          stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e  ne
          disciplina i rapporti. In  fase  di  prima  istituzione  lo
          statuto dell'unione e' approvato dai  consigli  dei  comuni
          partecipanti e le successive modifiche sono  approvate  dal
          consiglio dell'unione»; 
                c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
              «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni  si  avvale
          del segretario di  un  comune  facente  parte  dell'unione,
          senza  che  cio'   comporti   l'erogazione   di   ulteriori
          indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli  incarichi  per  le
          funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti  delle
          unioni  o  dei  comuni  anche  ai  sensi  del   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Ai
          segretari  delle  unioni  di   comuni   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981,  n.
          93, e successive modificazioni». 
              106. Per quanto non previsto dai commi  3,  4  e  5-ter
          dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma
          105,  lo  statuto  dell'unione  di  comuni  deve   altresi'
          rispettare i principi di organizzazione e di  funzionamento
          e le soglie demografiche minime eventualmente disposti  con
          legge regionale e assicurare la  coerenza  con  gli  ambiti
          territoriali dalle medesime previsti. 
              107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente: 
              «28-bis. Per le unioni di cui al comma  28  si  applica
          l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»; 
                b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
              «31. Il limite demografico minimo delle unioni e  delle
          convenzioni di cui  al  presente  articolo  e'  fissato  in
          10.000 abitanti, ovvero  in  3.000  abitanti  se  i  comuni
          appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  fermo
          restando che, in tal caso, le unioni devono essere  formate
          da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
          ed eventuali deroghe in ragione di  particolari  condizioni
          territoriali, individuati dalla regione. Il limite  non  si
          applica alle unioni di comuni gia' costituite». 
              108. Tutte le cariche  nell'unione  sono  esercitate  a
          titolo gratuito. 
              109.  Per  il  primo   mandato   amministrativo,   agli
          amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di  piu'
          comuni  cui  hanno  preso  parte  comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000  abitanti  e  agli  amministratori  delle
          unioni  di  comuni  comprendenti  comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni  in
          materia     di      ineleggibilita',      incandidabilita',
          inconferibilita' e incompatibilita'  previste  dalla  legge
          per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
              110. Le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle
          unioni di comuni in forma associata anche per i comuni  che
          le costituiscono, con le seguenti modalita': 
                a) le funzioni di  responsabile  anticorruzione  sono
          svolte  da   un   funzionario   nominato   dal   presidente
          dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei  comuni  che
          la compongono; 
                b) le funzioni di  responsabile  per  la  trasparenza
          sono svolte  da  un  funzionario  nominato  dal  presidente
          dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei  comuni  che
          la compongono; 
                c) le  funzioni  dell'organo  di  revisione,  per  le
          unioni formate da comuni che complessivamente non  superano
          10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le
          unioni  che  superano  tale  limite,  da  un  collegio   di
          revisori; 
                d)  le  funzioni   di   competenza   dell'organo   di
          valutazione e di controllo di gestione sono attribuite  dal
          presidente dell'unione, sulla base di apposito  regolamento
          approvato dall'unione stessa. 
              111. Il presidente dell'unione di comuni, ove  previsto
          dallo statuto, svolge le  funzioni  attribuite  al  sindaco
          dall'articolo 2 della  legge  7  marzo  1986,  n.  65,  nel
          territorio dei comuni che  hanno  conferito  all'unione  la
          funzione fondamentale della polizia municipale. 
              112.   Qualora   i   comuni   appartenenti   all'unione
          conferiscano  all'unione  la  funzione   della   protezione
          civile,    all'unione     spettano     l'approvazione     e
          l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui  all'articolo
          15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nonche'  le  connesse  attivita'  di  prevenzione   e
          approvvigionamento, mentre i  sindaci  dei  comuni  restano
          titolari delle funzioni di cui all'articolo  15,  comma  3,
          della predetta legge n. 225 del 1992. 
              113. Le disposizioni di cui all'articolo 57,  comma  1,
          lettera b), del  codice  di  procedura  penale,  e  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986,  n.  65,
          relative   all'esercizio   delle   funzioni   di    polizia
          giudiziaria nell'ambito territoriale  di  appartenenza  del
          personale della polizia municipale, si intendono  riferite,
          in caso di esercizio associato delle  funzioni  di  polizia
          municipale mediante unione di  comuni,  al  territorio  dei
          comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse. 
              114. In caso di trasferimento di personale  dal  comune
          all'unione di comuni, le risorse  gia'  quantificate  sulla
          base degli accordi decentrati e  destinate  nel  precedente
          anno  dal  comune  a   finanziare   istituti   contrattuali
          collettivi  ulteriori  rispetto  al  trattamento  economico
          fondamentale,  confluiscono  nelle  corrispondenti  risorse
          dell'unione. 
              115. Le disposizioni normative previste per  i  piccoli
          comuni si applicano alle  unioni  composte  da  comuni  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
              116. In caso di fusione di uno  o  piu'  comuni,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo  unico,
          il comune risultante dalla fusione adotta uno  statuto  che
          puo' prevedere anche forme particolari di collegamento  tra
          il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai  comuni
          oggetto della fusione. 
              117.  L'articolo  15,  comma  2,  del  testo  unico  e'
          sostituito dal seguente: 
              «2. I comuni che hanno dato avvio  al  procedimento  di
          fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali  possono,
          anche  prima  dell'istituzione  del  nuovo  ente,  mediante
          approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
          comunali, definire lo statuto che entrera'  in  vigore  con
          l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
          modifiche dello stesso da  parte  degli  organi  del  nuovo
          comune  istituito.  Lo  statuto  del  nuovo  comune  dovra'
          prevedere che  alle  comunita'  dei  comuni  oggetto  della
          fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
          di decentramento dei servizi». 
              118. Al comune  istituito  a  seguito  di  fusione  tra
          comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano,
          in  quanto  compatibili,  le  norme  di   maggior   favore,
          incentivazione e semplificazione previste per i comuni  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le  unioni  di
          comuni. 
              118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 20. - (Disposizioni per favorire  la  fusione  di
          comuni e razionalizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013,  il  contributo
          straordinario ai comuni che danno luogo  alla  fusione,  di
          cui all'articolo 15, comma 3, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, o alla fusione  per  incorporazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 130, della legge 7  aprile  2014,  n.
          56, e'  commisurato  al  20  per  cento  dei  trasferimenti
          erariali attribuiti  per  l'anno  2010,  nel  limite  degli
          stanziamenti finanziari previsti  in  misura  comunque  non
          superiore a 1,5 milioni di euro. 
              2. Alle fusioni per  incorporazione,  ad  eccezione  di
          quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
          le norme previste per le fusioni di  cui  all'articolo  15,
          comma 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  per
          le  fusioni  di  comuni  realizzate  negli  anni   2012   e
          successivi. 
              4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
          l'attribuzione dei contributi alla  fusione  dei  comuni  e
          alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
              5. A decorrere  dall'anno  2013  sono  conseguentemente
          soppresse le disposizioni  del  regolamento  concernente  i
          criteri  di  riparto  dei  fondi  erariali   destinati   al
          finanziamento delle procedure di fusione  tra  i  comuni  e
          l'esercizio associato  di  funzioni  comunali,  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'interno  1°  settembre  2000,  n.
          318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
          e 4 del presente articolo'. 
              119. I comuni istituiti a seguito  di  fusione  possono
          utilizzare i  margini  di  indebitamento  consentiti  dalle
          norme vincolistiche in materia a  uno  o  piu'  dei  comuni
          originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in  cui
          dall'unificazione  dei  bilanci  non  risultino   ulteriori
          possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 
              120. Il commissario nominato per la gestione del comune
          derivante da fusione e' coadiuvato, fino  all'elezione  dei
          nuovi organi, da un comitato consultivo composto da  coloro
          che, alla data dell'estinzione dei  comuni,  svolgevano  le
          funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Il comitato e' comunque consultato  sullo  schema
          di bilancio e  sull'eventuale  adozione  di  varianti  agli
          strumenti    urbanistici.    Il     commissario     convoca
          periodicamente  il  comitato,  anche  su  richiesta   della
          maggioranza dei componenti, per informare  sulle  attivita'
          programmate e su quelle in corso. 
              121. Gli obblighi di esercizio  associato  di  funzioni
          comunali  derivanti  dal  comma  28  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, si applicano ai comuni  derivanti
          da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge  regionale,
          che puo' fissare  una  diversa  decorrenza  o  modularne  i
          contenuti. In mancanza di diversa  normativa  regionale,  i
          comuni  istituiti  mediante  fusione  che  raggiungono  una
          popolazione pari o superiore a  3.000  abitanti,  oppure  a
          2.000 abitanti se appartenenti o  appartenuti  a  comunita'
          montane,  e  che  devono  obbligatoriamente  esercitare  le
          funzioni fondamentali dei comuni, secondo  quanto  previsto
          dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale
          obbligo per un mandato elettorale. 
              122.  I  consiglieri  comunali  cessati   per   effetto
          dell'estinzione del comune derivante da fusione  continuano
          a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti  da
          parte  del  nuovo  comune,  gli  incarichi   esterni   loro
          eventualmente attribuiti. Tutti  i  soggetti  nominati  dal
          comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni  o
          altri organismi continuano a  esercitare  il  loro  mandato
          fino alla nomina dei successori. 
              123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione  del
          comune, alle politiche di sviluppo delle  risorse  umane  e
          alla  produttivita'  del  personale  di  cui  al  contratto
          collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni
          e autonomie locali  del  1°  aprile  1999,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale  n.  95
          del  24  aprile  1999,  dei  comuni  oggetto   di   fusione
          confluiscono, per l'intero importo, a  decorrere  dall'anno
          di istituzione del nuovo comune,  in  un  unico  fondo  del
          nuovo comune avente medesima destinazione. 
              124. Salva diversa disposizione della legge regionale: 
                a) tutti gli atti normativi, i piani, i  regolamenti,
          gli strumenti urbanistici e i bilanci  dei  comuni  oggetto
          della fusione vigenti alla data di  estinzione  dei  comuni
          restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali
          e  alla  relativa  popolazione  dei  comuni  che  li  hanno
          approvati,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei
          corrispondenti atti del  commissario  o  degli  organi  del
          nuovo comune; 
                b) alla data di istituzione  del  nuovo  comune,  gli
          organi di revisione contabile dei comuni estinti  decadono.
          Fino alla nomina dell'organo  di  revisione  contabile  del
          nuovo  comune  le  funzioni  sono  svolte  provvisoriamente
          dall'organo di revisione contabile  in  carica,  alla  data
          dell'estinzione,  nel   comune   di   maggiore   dimensione
          demografica; 
                c) in assenza di uno statuto provvisorio,  fino  alla
          data di entrata in vigore dello statuto e  del  regolamento
          di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  dello
          statuto e del regolamento di  funzionamento  del  consiglio
          comunale del comune di maggiore dimensione demografica  tra
          quelli estinti. 
              125. Il comune risultante da fusione: 
                a) approva il bilancio di  previsione,  in  deroga  a
          quanto previsto  dall'articolo  151,  comma  1,  del  testo
          unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal  diverso
          termine   di    proroga    eventualmente    previsto    per
          l'approvazione  dei  bilanci  e  fissato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno; 
                b) ai fini dell'applicazione  dell'articolo  163  del
          testo  unico,  per  l'individuazione   degli   stanziamenti
          dell'anno precedente assume come riferimento la  sommatoria
          delle  risorse  stanziate   nei   bilanci   definitivamente
          approvati dai comuni estinti; 
                c) approva  il  rendiconto  di  bilancio  dei  comuni
          estinti, se questi non hanno gia'  provveduto,  e  subentra
          negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di
          stabilita' e delle dichiarazioni fiscali. 
              126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo
          unico, la popolazione del  nuovo  comune  corrisponde  alla
          somma delle popolazioni dei comuni estinti. 
              127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e  fino
          alla scadenza naturale  resta  valida,  nei  documenti  dei
          cittadini e delle imprese,  l'indicazione  della  residenza
          con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti. 
              128.  L'istituzione  del  nuovo  comune  non  priva   i
          territori dei comuni estinti dei benefici  che  a  essi  si
          riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e
          dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta'  dei
          beni mobili e immobili dai comuni estinti al  nuovo  comune
          e' esente da oneri fiscali. 
              129.  Nel  nuovo  comune  istituito  mediante   fusione
          possono essere conservati  distinti  codici  di  avviamento
          postale dei comuni preesistenti. 
              130. I comuni possono  promuovere  il  procedimento  di
          incorporazione in un comune contiguo. In  tal  caso,  fermo
          restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
          15 del testo unico,  il  comune  incorporante  conserva  la
          propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
          al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
          alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  di
          incorporazione. Lo statuto del comune incorporante  prevede
          che alle comunita'  del  comune  cessato  siano  assicurate
          adeguate forme di partecipazione  e  di  decentramento  dei
          servizi. A tale scopo lo statuto  e'  integrato  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della legge  regionale
          di incorporazione. Le popolazioni interessate sono  sentite
          ai  fini  dell'articolo  133  della  Costituzione  mediante
          referendum   consultivo   comunale,   svolto   secondo   le
          discipline  regionali  e  prima  che  i  consigli  comunali
          deliberino  l'avvio  della  procedura  di  richiesta   alla
          regione di incorporazione.  Nel  caso  di  aggregazioni  di
          comuni  mediante  incorporazione  e'   data   facolta'   di
          modificare anche la denominazione  del  comune.  Con  legge
          regionale  sono  definite  le  ulteriori  modalita'   della
          procedura di fusione per incorporazione. 
              130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali
          quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
              131.  Le  regioni,  nella  definizione  del  patto   di
          stabilita' verticale,  possono  individuare  idonee  misure
          volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
          restando l'obiettivo di finanza  pubblica  attribuito  alla
          medesima regione. 
              132.  I  comuni  risultanti   da   una   fusione,   ove
          istituiscano municipi, possono mantenere tributi e  tariffe
          differenziati  per  ciascuno  dei  territori   degli   enti
          preesistenti alla fusione,  non  oltre  l'ultimo  esercizio
          finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo
          comune. 
              133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre
          anni dall'istituzione del nuovo comune per  adeguarsi  alla
          normativa  vigente  che  prevede  l'omogeneizzazione  degli
          ambiti   territoriali   ottimali   di   gestione    e    la
          razionalizzazione della partecipazione a consorzi,  aziende
          e   societa'   pubbliche   di   gestione,   salve   diverse
          disposizioni specifiche di maggior favore. 
              134. Per l'anno 2014, e'  data  priorita'  nell'accesso
          alle  risorse  di  cui  all'articolo  18,  comma   9,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  ai
          progetti  presentati  dai  comuni  istituiti  per   fusione
          nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni. 
              135. All'articolo 16, comma 17,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
                  «a) per i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000
          abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal
          sindaco, da dieci consiglieri e  il  numero  massimo  degli
          assessori e' stabilito in due; 
                  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
          fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,
          oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri  e  il  numero
          massimo di assessori e' stabilito in quattro»; 
                b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
              136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al
          comma 135 provvedono, prima di applicarla, a  rideterminare
          con propri atti gli oneri  connessi  con  le  attivita'  in
          materia di status degli amministratori locali,  di  cui  al
          titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico,  al
          fine di assicurare l'invarianza  della  relativa  spesa  in
          rapporto  alla  legislazione  vigente,   previa   specifica
          attestazione del collegio dei revisori dei conti.  Ai  fini
          del rispetto dell'invarianza di  spesa,  sono  esclusi  dal
          computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di
          status degli amministratori  quelli  relativi  ai  permessi
          retribuiti,  agli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
          assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. 
              137. Nelle giunte dei comuni con popolazione  superiore
          a  3.000  abitanti,  nessuno  dei  due  sessi  puo'  essere
          rappresentato in misura inferiore  al  40  per  cento,  con
          arrotondamento aritmetico. 
              138. Ai comuni con popolazione fino  a  3.000  abitanti
          non si applicano le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3
          dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci  dei  medesimi
          comuni e' comunque consentito  un  numero  massimo  di  tre
          mandati. 
              139. All'articolo  13,  comma  3,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole: «5.000 abitanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «15.000 abitanti». 
              140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un  anno
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro dell'interno e del Ministro  per  gli
          affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  un  decreto  legislativo   recante   la
          disciplina  organica  delle  disposizioni  concernenti   il
          comune di Campione  d'Italia,  secondo  le  modalita'  e  i
          principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,
          nonche' nel rispetto  del  seguente  principio  e  criterio
          direttivo:  riordino  delle  specialita'   presenti   nelle
          disposizioni  vigenti   in   ragione   della   collocazione
          territoriale  separata  del   predetto   comune   e   della
          conseguente      peculiare      realta'      istituzionale,
          socio-economica,   urbanistica,    valutaria,    sanitaria,
          doganale, fiscale e finanziaria. 
              141. Dall'attuazione del comma 140 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo  2,  comma
          1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e  successive
          modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse. 
              143. Il  comma  115  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, e' abrogato. Gli eventuali incarichi
          commissariali  successivi  all'entrata  in   vigore   della
          presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. 
              144. Le regioni sono  tenute  ad  adeguare  la  propria
          legislazione alle disposizioni della presente  legge  entro
          dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. 
              145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  le  regioni  a  statuto   speciale
          Friuli-Venezia Giulia e Sardegna  e  la  Regione  siciliana
          adeguano i propri ordinamenti  interni  ai  principi  della
          medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  da  104  a
          141 sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale
          Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con  le
          norme dei rispettivi statuti e con  le  relative  norme  di
          attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3. 
              146. Con riferimento alle citta' metropolitane  e  alle
          province trasformate ai sensi della presente legge, fino  a
          una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle
          funzioni a esse attribuite, i  nuovi  enti  sono  tenuti  a
          conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle
          province di cui alla legislazione  previgente  ovvero  alle
          quali subentrano. 
              147.  Fermi  restando  gli  interventi   di   riduzione
          organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e
          di  revisione  della  spesa  previsti  dalla   legislazione
          vigente,   il   livello   provinciale   e   delle    citta'
          metropolitane   non   costituisce    ambito    territoriale
          obbligatorio   o   di   necessaria    corrispondenza    per
          l'organizzazione      periferica      delle       pubbliche
          amministrazioni.     Conseguentemente     le      pubbliche
          amministrazioni riorganizzano la  propria  rete  periferica
          individuando  ambiti  territoriali  ottimali  di  esercizio
          delle  funzioni  non  obbligatoriamente  corrispondenti  al
          livello  provinciale  o  della  citta'  metropolitana.   La
          riorganizzazione  avviene  secondo  piani  adottati   dalle
          pubbliche amministrazioni entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge;  i  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'economia e delle  finanze,  al
          Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica
          sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa
          e alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e
          per i profili  finanziari.  I  piani  indicano  i  risparmi
          attesi  dalla  riorganizzazione  nel  successivo  triennio.
          Qualora le amministrazioni  statali  o  gli  enti  pubblici
          nazionali non  presentino  i  predetti  piani  nel  termine
          indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri  nomina,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          un commissario per la redazione del piano. 
              148.  Le  disposizioni   della   presente   legge   non
          modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi
          professionali e dei relativi organismi  nazionali  previsto
          dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              149. Al fine  di  procedere  all'attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012,  n.  135,  nonche'  per  accompagnare   e   sostenere
          l'applicazione degli interventi  di  riforma  di  cui  alla
          presente  legge,  il  Ministro  per  gli  affari  regionali
          predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, appositi  programmi  di  attivita'
          contenenti  modalita'   operative   e   altre   indicazioni
          finalizzate ad assicurare, anche attraverso  la  nomina  di
          commissari,  il  rispetto  dei  termini  previsti  per  gli
          adempimenti di cui alla presente legge e  la  verifica  dei
          risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
          regionali, con accordo sancito nella Conferenza  unificata,
          sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato  di
          attuazione della riforma. 
              150. Dall'attuazione della presente  legge  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              150-bis. In considerazione delle  misure  recate  dalla
          presente legge,  le  Province  e  le  Citta'  metropolitane
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di  euro  per
          l'anno 2015 e a 69 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui  al
          periodo precedente. 
              150-ter. Il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 92, a  seguito  del  trasferimento
          delle   risorse   finanziarie,   umane,    strumentali    e
          organizzative connesse  all'esercizio  delle  funzioni  che
          devono essere trasferite, ai sensi dei commi da  85  a  97,
          tra le Province, citta'  metropolitane  e  gli  altri  enti
          territoriali interessati, stabilisce altresi' le  modalita'
          di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. 
              151. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato." 
              - La legge 15 marzo 1997,  n.  59  recante  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   656
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "656. In attuazione  dell'articolo  99,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la societa' ANAS
          Spa e' autorizzata a stipulare accordi, previa  intesa  con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino  ad
          un massimo di 100 milioni di euro, a valere  sulle  risorse
          di cui all'articolo 1, comma 68, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi  della  Tabella  E
          allegata alla presente  legge.  Gli  accordi  stipulati  in
          applicazione del predetto decreto legislativo  n.  112  del
          1998  sono  pubblicati  integralmente  nei  siti   internet
          istituzionali della societa' ANAS Spa e degli  enti  locali
          interessati, ai sensi  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33." 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   68
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): 
              "68.   Al   fine   di   assicurare   la    manutenzione
          straordinaria della  rete  stradale  per  l'anno  2014,  la
          realizzazione  di  nuove  opere  e  la  prosecuzione  degli
          interventi  previsti  dai  contratti  di   programma   gia'
          stipulati tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata  la  spesa
          di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di  nuove  opere
          e' data priorita' a quelle gia' definite da  protocolli  di
          intesa attuativi e conseguenti ad  accordi  internazionali.
          All'onere  relativo  all'anno  2015  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  208,  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228."