Art. 8 
 
 
Riparto del contributo alla finanza pubblica  di  province  e  citta'
                            metropolitane 
 
  1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando
per ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento
di 900 milioni di euro del predetto versamento a  carico  degli  enti
appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  e'  ripartito,  per
l'anno 2016, per 650 milioni di euro a  carico  degli  enti  di  area
vasta e delle province montane  e,  per  la  restante  quota  di  250
milioni di euro, a carico delle  citta'  metropolitane  e  di  Reggio
Calabria.». 
  (( 1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al  comma
754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di
ciascuna provincia e citta' metropolitana  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  stabilito  negli  importi  indicati  nella  tabella  2
allegata al presente decreto. 
  1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento
del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a  statuto
ordinario  e'  stabilito  negli  importi  indicati  nella  tabella  3
allegata al presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  418  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
          enti appartenenti alle regioni a statuto  ordinario  e  del
          restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana
          e della  regione  Sardegna,  ciascuna  provincia  e  citta'
          metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello  Stato  un  ammontare  di  risorse  pari  ai
          predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
          il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento  di  900
          milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti
          appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito,
          per l'anno 2016, per 650 milioni di  euro  a  carico  degli
          enti di area vasta e  delle  province  montane  e,  per  la
          restante quota di 250  milioni  di  euro,  a  carico  delle
          citta' metropolitane e di Reggio Calabria. Sono escluse dal
          versamento di cui al  periodo  precedente,  fermo  restando
          l'ammontare  complessivo   del   contributo   dei   periodi
          precedenti, le province che risultano in dissesto alla data
          del  15  ottobre  2014.   Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministero dell'interno, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare
          entro il 31 marzo  2015,  con  il  supporto  tecnico  della
          Societa' per gli studi di settore - SOSE  Spa,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  e'  stabilito
          l'ammontare  della  riduzione  della  spesa  corrente   che
          ciascun  ente  deve   conseguire   e   del   corrispondente
          versamento tenendo conto anche della differenza  tra  spesa
          storica e fabbisogni standard." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  754  e  764
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              " 754. Alle province e alle citta' metropolitane  delle
          regioni a statuto ordinario  e'  attribuito  un  contributo
          complessivo di 495 milioni  di  euro  nell'anno  2016,  470
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  e
          400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  di
          cui 245 milioni di euro per l'anno  2016,  220  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno  2021  a  favore  delle
          province e 250  milioni  di  euro  a  favore  delle  citta'
          metropolitane, finalizzato  al  finanziamento  delle  spese
          connesse  alle  funzioni   relative   alla   viabilita'   e
          all'edilizia   scolastica.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  il  Ministro  delegato  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, da adottare entro il 28  febbraio
          2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' stabilito il riparto del contributo  di  cui  al
          periodo  precedente,  tenendo  anche  conto  degli  impegni
          desunti dagli ultimi tre  rendiconti  disponibili  relativi
          alle voci di spesa di cui al primo periodo." 
              "  764.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito, per l'anno 2016, un fondo con la
          dotazione di 60 milioni di euro.  Il  fondo  e'  costituito
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  delle  amministrazioni
          centrali disponibili per le assunzioni di cui  all'articolo
          1, comma 425, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  che
          sono conseguentemente ridotte. Una quota  pari  al  66  per
          cento del predetto fondo e' destinata alle  province  delle
          regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il
          mantenimento  della  situazione  finanziaria  corrente  per
          l'anno 2016, ed e' ripartita entro il 28 febbraio 2016, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delegato per gli affari regionali e le  autonomie,  secondo
          le modalita' e i criteri definiti  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta'  ed   autonomie   locali.   Nelle   more   del
          completamento del processo di riordino  delle  funzioni  da
          parte delle regioni  e  del  trasferimento  definitivo  del
          personale soprannumerario nelle amministrazioni  pubbliche,
          la restante quota del 34 per cento del fondo e' finalizzata
          esclusivamente  a  concorrere   alla   corresponsione   del
          trattamento economico al medesimo  personale.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          delegato per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  la
          predetta quota del  34  per  cento  del  fondo  di  cui  al
          presente  comma  e'  ripartita   tra   le   amministrazioni
          interessate  in  proporzione  alle  unita'   di   personale
          dichiarato  in  soprannumero,  e  non  ancora  ricollocato,
          secondo le risultanze del monitoraggio  attivato  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, e del relativo decreto del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione 14  settembre
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  30
          settembre 2015."