Art. 8 Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e citta' metropolitane 1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle citta' metropolitane e di Reggio Calabria.». (( 1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario e' stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 418 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: " 418. Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle citta' metropolitane e di Reggio Calabria. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard." - Si riporta il testo vigente dei commi 754 e 764 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: " 754. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo." " 764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo e' costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo e' destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed e' ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo e' finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma e' ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unita' di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015."