Art. 9 
 
 
Prospetto verifica pareggio di  bilancio  e  norme  sul  pareggio  di
                bilancio atte a favorire la crescita 
 
  1. Dopo il comma 712, dell'articolo  1,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, (( sono inseriti i seguenti )): 
  «712-bis. Per l'anno 2016 le  regioni,  le  province  autonome,  le
citta' metropolitane e le province conseguono  il  saldo  di  cui  al
comma  710  solo  in  sede  di   rendiconto   e   non   sono   tenute
all'adempimento di cui al comma 712. 
  (( 712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di  cui  al  comma  710  non
rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati
dagli  utilizzi  del  risultato  di  amministrazione  relativo   alla
gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015». )) 
  (( 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  1,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  relativamente  alla  comunicazione
delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali
e non territoriali. 
  1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge  23  giugno  2011,  n.
118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse. 
  1-quater. All'articolo 24, comma  2,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91,  le  parole:  «,  le  relative  variazioni»  sono
soppresse. 
  1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per
l'approvazione dei  bilanci  di  previsione,  dei  rendiconti  e  del
bilancio consolidato e  del  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma  restando  per  gli
enti locali che non  rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei
bilanci  di  previsione  e  dei  rendiconti  la  procedura   prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto, fino a  quando  non  abbiano  adempiuto.  E'
fatto  altresi'  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione
del precedente periodo. 
  1-sexies. La misura di cui al comma  1-quinquies  si  applica  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano  in  caso  di
ritardo  oltre  il  30  aprile   nell'approvazione   preventiva   del
rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011,  n.  118;  essa  non  si  applica  in  caso  di  ritardo
nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio. 
  1-septies. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso
di  ritardo  nella  trasmissione  dei  dati  relativi  al  rendiconto
approvato dalla Giunta  per  consentire  la  parifica  delle  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di  ritardo
nella trasmissione dei dati relativi  al  rendiconto  definitivamente
approvato dal Consiglio. 
  1-octies.  La  prima  applicazione  dei  commi  da  1-quinquies   a
1-septies e' effettuata con riferimento  al  bilancio  di  previsione
2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio  consolidato  2016.  Alle
autonomie  speciali  e  ai  loro  enti  che  applicano   il   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio  2016,
la sanzione  per  il  ritardo  dell'invio  dei  bilanci  e  dei  dati
aggregati per voce del piano dei  conti  integrato  alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorre,  rispettivamente,  dall'esercizio  in
cui sono  tenuti  all'adozione  dei  nuovi  schemi  di  bilancio  con
funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato  e  del  piano  dei
conti integrato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  citata  legge  28/12/2015,   n.   208   recante:
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  23
          giugno  2011,  n.   118   (Disposizioni   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 1, approvano: 
                a) il bilancio di previsione o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il
          30 aprile dell'anno successivo.  Le  regioni  approvano  il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti; 
                c) il bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              2. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1
          trasmettono  i  loro  bilanci  preventivi  ed   i   bilanci
          consuntivi alla Banca dati unitaria  delle  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Gli schemi,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
          l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
          enti territoriali." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011,  n.  91  (Disposizioni  recanti
          attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei
          sistemi contabili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 24 Termini di approvazione dei bilanci 
              1. Le amministrazioni pubbliche approvano: 
                a) il bilancio di previsione o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il
          30 aprile dell'anno successivo, salvo il  termine  previsto
          per il rendiconto generale dello Stato di cui  all'articolo
          35, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
              2. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente
          decreto trasmettono i loro bilanci preventivi ed i  bilanci
          consuntivi alla banca dati unitaria  delle  amministrazioni
          pubbliche, secondo  gli  schemi  e  le  modalita'  previste
          dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. 
              3. Gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti  ad
          approvazione  da  parte   dell'Amministrazione   vigilante,
          deliberano il  proprio  bilancio  di  previsione  entro  il
          termine del 31 ottobre dell'anno precedente. Il  rendiconto
          o il bilancio di esercizio degli enti di  cui  al  presente
          comma  e'  deliberato  entro   il   30   aprile   dell'anno
          successivo, ed e' approvato dall'Amministrazione  vigilante
          competente entro il 30 giugno." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  141  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Articolo 141 Scioglimento e sospensione  dei  consigli
          comunali e provinciali 
              1. I consigli comunali e  provinciali  vengono  sciolti
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'interno: 
                a) quando compiano atti contrari alla Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                b) quando non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                  1) impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                  2) dimissioni del sindaco o  del  presidente  della
          provincia; 
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                  4)   riduzione    dell'organo    assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
                c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno." 
              - Il citato decreto legislativo  n.  118  del  2011  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.