(( Art. 9 bis 
 
Modifiche al testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
  2000, n. 267, in materia di approvazione  dei  bilanci  degli  enti
  locali e delle loro variazioni 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 174, comma 1: 
      1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: «entro il 15 novembre  di  ogni  anno»  sono
aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito  dal  regolamento  di
contabilita'»; 
    b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e'  aggiunta
la seguente: 
  «e-bis) variazioni compensative  tra  macroaggregati  dello  stesso
programma all'interno della stessa missione»; 
    c) all'articolo 175,  comma  5-quater,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
  «e-bis) in caso di  variazioni  di  esigibilita'  della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta». 
  2. All'articolo 51, comma 4,  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  dopo  le  parole:  «dall'articolo  3,  comma  4,  di
competenza della giunta» sono inserite le  seguenti:  «,  nonche'  le
variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione
o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  gia'   autorizzate   o
perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata
spesa, necessarie a seguito delle variazioni  di  esigibilita'  della
spesa stessa». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  174  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo  174  Predisposizione  ed  approvazione   del
          bilancio e dei suoi allegati 
              1. Lo schema di bilancio di previsione,  finanziario  e
          il  Documento  unico  di  programmazione  sono  predisposti
          dall'organo esecutivo e  da  questo  presentati  all'organo
          consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di
          ogni anno  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  di
          contabilita'. 
              2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per
          tali adempimenti un  congruo  termine,  nonche'  i  termini
          entro i quali possono essere presentati da parte dei membri
          dell'organo consiliare  e  dalla  Giunta  emendamenti  agli
          schemi di bilancio. A  seguito  di  variazioni  del  quadro
          normativo di riferimento sopravvenute,  l'organo  esecutivo
          presenta all'organo consiliare emendamenti allo  schema  di
          bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di
          programmazione in corso di approvazione. 
              3. Il bilancio di previsione finanziario e'  deliberato
          dall'organo   consiliare   entro   il   termine    previsto
          dall'articolo 151. 
              4. Nel sito internet dell'ente locale  sono  pubblicati
          il bilancio di previsione, il piano esecutivo di  gestione,
          le variazioni al bilancio di  previsione,  il  bilancio  di
          previsione assestato ed  il  piano  esecutivo  di  gestione
          assestato. " 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  175  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 175 Variazioni al bilancio di  previsione  ed
          al piano esecutivo di gestione 
              1. Il bilancio di previsione  finanziario  puo'  subire
          variazioni nel corso  dell'esercizio  di  competenza  e  di
          cassa sia nella parte prima,  relativa  alle  entrate,  che
          nella parte seconda,  relativa  alle  spese,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel documento. 
              2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza
          dell'organo consiliare  salvo  quelle  previste  dai  commi
          5-bis e 5-quater. 
              3. Le variazioni al bilancio possono essere  deliberate
          non oltre il 30 novembre di ciascun anno,  fatte  salve  le
          seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno: 
                a)  l'istituzione   di   tipologie   di   entrata   a
          destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
                b)  l'istituzione  di  tipologie  di  entrata   senza
          vincolo di destinazione, con stanziamento pari  a  zero,  a
          seguito  di  accertamento  e  riscossione  di  entrate  non
          previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria; 
                c)  l'utilizzo   delle   quote   del   risultato   di
          amministrazione vincolato ed accantonato per  le  finalita'
          per le quali sono stati previsti; 
                d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi
          in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti  entrate
          vincolate  gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle  spese
          correlate; 
                e) le variazioni delle dotazioni di cassa di  cui  al
          comma 5-bis, lettera d); 
                f) le variazioni di cui al  comma  5-quater,  lettera
          b); 
                g) le variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
              4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di  bilancio
          possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in   via
          d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          sessanta giorni seguenti e comunque entro  il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. 
              5.  In  caso  di  mancata  o  parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  nei  successivi
          trenta giorni, e  comunque  sempre  entro  il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
              5-bis.    L'organo    esecutivo    con    provvedimento
          amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
          gestione, salvo quelle di  cui  al  comma  5-quater,  e  le
          seguenti variazioni del bilancio di previsione  non  aventi
          natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente
          applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel bilancio: 
                a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota
          vincolata e accantonata del  risultato  di  amministrazione
          nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
          reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
          di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a
          entrate vincolate, secondo le modalita' previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies; 
                b) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
                c) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'ente; 
                d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo  quelle
          previste dal comma 5-quater, garantendo  che  il  fondo  di
          cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
                e)  variazioni  riguardanti  il   fondo   pluriennale
          vincolato  di  cui  all'art.  3,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  effettuata  entro  i
          termini di approvazione del rendiconto in deroga  al  comma
          3. 
              e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello
          stesso programma all'interno della stessa missione. 
              5-ter.  Con   il   regolamento   di   contabilita'   si
          disciplinano le modalita'  di  comunicazione  al  Consiglio
          delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 
              5-quater.  Nel  rispetto   di   quanto   previsto   dai
          regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa  o,
          in assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,
          possono  effettuare,  per  ciascuno  degli   esercizi   del
          bilancio: 
                a) le variazioni compensative del piano esecutivo  di
          gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
          fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,
          escluse  le  variazioni  dei   capitoli   appartenenti   ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
          capitale, che sono di competenza della Giunta; 
                b) le variazioni di  bilancio  fra  gli  stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti correlati,  in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  Le  variazioni
          di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
          vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
                c) le variazioni di bilancio  riguardanti  l'utilizzo
          della quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  in  termini
          di competenza e di cassa,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
                d) le variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
                e) le variazioni necessarie per  l'adeguamento  delle
          previsioni,   compresa   l'istituzione   di   tipologie   e
          programmi, riguardanti le partite di giro e  le  operazioni
          per conto di terzi. 
              e-bis) in caso  di  variazioni  di  esigibilita'  della
          spesa, le variazioni relative  a  stanziamenti  riferiti  a
          operazioni   di   indebitamento    gia'    autorizzate    e
          perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento   della
          correlata spesa, e le variazioni a  stanziamenti  correlati
          ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
          dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118.  Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono
          comunicate trimestralmente alla giunta. 
              5-quinquies. Le variazioni al  bilancio  di  previsione
          disposte  con  provvedimenti   amministrativi,   nei   casi
          previsti dal presente decreto, e le  variazioni  del  piano
          esecutivo di gestione non possono essere  disposte  con  il
          medesimo provvedimento  amministrativo.  Le  determinazioni
          dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli  del
          piano esecutivo di gestione di cui al comma  5-quater  sono
          effettuate al  fine  di  favorire  il  conseguimento  degli
          obiettivi assegnati ai dirigenti. 
              6. Sono vietate le variazioni  di  giunta  compensative
          tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 
              7.  Sono  vietati  gli  spostamenti  di  dotazioni  dai
          capitoli iscritti nei titoli riguardanti le  entrate  e  le
          spese per conto di terzi e partite di  giro  in  favore  di
          altre parti del bilancio. Sono vietati gli  spostamenti  di
          somme tra residui e competenza. 
              8. Mediante la  variazione  di  assestamento  generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31
          luglio di ciascun anno, si attua la  verifica  generale  di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva ed il fondo di cassa,  al  fine  di  assicurare  il
          mantenimento del pareggio di bilancio. 
              9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui
          all'articolo 169 sono di competenza dell'organo  esecutivo,
          salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono  essere
          adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte  salve
          le  variazioni  correlate  alle  variazioni   di   bilancio
          previste al comma 3, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno. 
              9-bis. Le variazioni al  bilancio  di  previsione  sono
          trasmesse  al  tesoriere  inviando  il  prospetto  di   cui
          all'art. 10, comma 4, del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n.  118,  e  successive  modificazioni,  allegato  al
          provvedimento  di  approvazione  della   variazione.   Sono
          altresi' trasmesse al tesoriere: 
                a) le variazioni  dei  residui  a  seguito  del  loro
          riaccertamento; 
                b) le  variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato
          effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
              9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate  le
          norme  concernenti  le  variazioni  di   bilancio   vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 51 Variazioni del  bilancio  di  previsione,  del
          documento  tecnico  di  accompagnamento  e   del   bilancio
          gestionale 
              1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di  previsione
          puo' essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 
              2.   Nel   corso   dell'esercizio   la   giunta,    con
          provvedimento amministrativo, autorizza le  variazioni  del
          documento tecnico di accompagnamento e  le  variazioni  del
          bilancio di previsione riguardanti: 
                a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio,  per
          l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
          a scopi specifici nonche' per l'iscrizione  delle  relative
          spese, quando queste siano  tassativamente  regolate  dalla
          legislazione in vigore; 
                b) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata; 
                c) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'amministrazione; 
                d) variazioni compensative tra le dotazioni di  cassa
          delle missioni e dei programmi di diverse missioni; 
                e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
          all'art. 3, comma 4; 
                f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo  di
          riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
          b); 
                g) le  variazioni  necessarie  per  l'utilizzo  della
          quota  accantonata   del   risultato   di   amministrazione
          riguardante i residui perenti. 
              3.  L'ordinamento  contabile  regionale  disciplina  le
          modalita' con cui  la  giunta  regionale  o  il  Segretario
          generale, con provvedimento  amministrativo,  autorizza  le
          variazioni  del  bilancio  gestionale  che  non   sono   di
          competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 
              4. Salva differente previsione definita  dalle  Regioni
          nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
          della spesa o, in assenza di  disciplina,  il  responsabile
          finanziario della regione possono effettuare variazioni del
          bilancio gestionale compensative fra  capitoli  di  entrata
          della medesima categoria e fra  i  capitoli  di  spesa  del
          medesimo  macroaggregato,   le   variazioni   di   bilancio
          riguardanti la  mera  reiscrizione  di  economie  di  spesa
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
          necessarie per  l'adeguamento  delle  previsioni,  compresa
          l'istituzione di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
          partite di giro e le operazioni  per  conto  di  terzi,  le
          variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
          conti  di  tesoreria  statale  intestati   all'ente   e   i
          versamenti a depositi  bancari  intestati  all'ente,  e  le
          variazioni di bilancio  riguardanti  il  fondo  pluriennale
          vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4,  di
          competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
          in  termini  di  competenza  o   di   cassa,   relative   a
          stanziamenti  riguardanti  le  entrate  da   contributi   a
          rendicontazione o riferiti a  operazioni  di  indebitamento
          gia' autorizzate  o  perfezionate,  contabilizzate  secondo
          l'andamento della correlata  spesa,  necessarie  a  seguito
          delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa.  Salvo
          differente autorizzazione della giunta, con riferimento  ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contributi agli investimenti e ai  trasferimenti  in  conto
          capitale,  i  dirigenti  responsabili  della  spesa  o,  in
          assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
          effettuare variazioni compensative  solo  dei  capitoli  di
          spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
          codice di quarto livello del piano dei conti. 
              5.   Sono   vietate   le   variazioni    amministrative
          compensative  tra  macroaggregati  appartenenti  a   titoli
          diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. 
              6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata
          dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio  stesso  si
          riferisce, fatta salva: 
                a) l'istituzione di tipologie di entrata  di  cui  al
          comma 2, lettera a); 
                b) l'istituzione di tipologie di  entrata,  nei  casi
          non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero,
          a seguito di accertamento  e  riscossione  di  entrate  non
          previste in bilancio, secondo  le  modalita'  previste  dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria; 
                c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 
                d)  le  variazioni  necessarie  per   consentire   la
          reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
          cui sono esigibili; 
                e) i prelievi dai  fondi  di  riserva  per  le  spese
          obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
          quota  accantonata   del   risultato   di   amministrazione
          riguardante i residui perenti e le spese potenziali; 
                f) le variazioni necessarie alla  reimputazione  agli
          esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
          entrate vincolate gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle
          spese correlate; 
                g) le variazioni delle dotazioni di cassa di  cui  al
          comma 2, lettera d); 
                h) le variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
          all'ente  e  i  versamenti  a  depositi  bancari  intestati
          all'ente. 
              7. I provvedimenti  amministrativi  che  dispongono  le
          variazioni al bilancio di previsione e, nei  casi  previsti
          dal presente decreto, non possono disporre  variazioni  del
          documento  tecnico  di  accompagnamento  o   del   bilancio
          gestionale. 
              8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e  dagli
          articoli 48 e 49, sono vietate le  variazioni  compensative
          degli stanziamenti di competenza da un programma  all'altro
          del bilancio con atto amministrativo. 
              9.  Le  variazioni  al  bilancio  di  previsione   sono
          trasmesse  al  tesoriere  inviando  il  prospetto  di   cui
          all'art.  10,  comma  4,   allegato   alla   legge   o   al
          provvedimento  di  approvazione  della   variazione.   Sono
          altresi' trasmesse al tesoriere: 
                a) le variazioni  dei  residui  a  seguito  del  loro
          riaccertamento; 
                b) le  variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato
          effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
              10. Nel corso dell'esercizio  2015  sono  applicate  le
          norme  concernenti  le  variazioni  di   bilancio   vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."