(( Art. 9 ter 
 
 
Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata  dei  mutui
                             dei comuni 
 
  1.  Al  fine  di  consentire   l'erogazione   di   contributi   per
l'estinzione anticipata, totale  o  parziale,  di  mutui  e  prestiti
obbligazionari da parte dei comuni,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, un  fondo  con  una  dotazione
iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  48  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il  sistema  web
del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il  31  ottobre
2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, con  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 30 settembre 2016. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro  per
l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e
2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e, per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e'
ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro,
con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della  sanzione
di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato,  al
30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della  legge  n.
183 del 2011, e a tal fine mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di  cui  all'articolo
1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   540
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "  540.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 30
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016  al  2020,
          finalizzato alla concessione  di  un  contributo  in  conto
          interessi  ai  comuni,  alle   province   e   alle   citta'
          metropolitane  su  operazioni  di  indebitamento   attivate
          nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1°  gennaio
          2016. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro il 28  febbraio  2015,  sono  stabiliti  modalita'  e
          criteri per l'erogazione del contributo in conto  interessi
          di cui al primo periodo." 
              - La legge 15 marzo 1997,  n.  59  recante  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 31 della citata legge  n.  183
          del 2011,  e  successive  modificazioni  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 7. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   380
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
                b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
                c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
                d) con il medesimo D.P.C.M. di cui  alla  lettera  b)
          sono stabiliti i criteri di formazione  e  di  riparto  del
          Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i
          singoli comuni: 
                  1)  degli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
                  2) della definizione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard; 
                  3) della dimensione demografica e territoriale; 
                  4)  della  dimensione  del   gettito   dell'imposta
          municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
                  5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse
          di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
          2012; 
                  6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                  7) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in
          aumento ed in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad
          aliquota base, attraverso l'introduzione di  un'appropriata
          clausola di salvaguardia; 
                e)  sono   soppressi   il   fondo   sperimentale   di
          riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonche' i  trasferimenti  erariali  a
          favore dei comuni della Regione Siciliana e  della  Regione
          Sardegna, limitatamente  alle  tipologie  di  trasferimenti
          fiscalizzati di cui ai decreti del  Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
                f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
                g) i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
                h) sono abrogati il comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
                i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio."