Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso 1. All'articolo 115 (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente, (( per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile )), i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, (( che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' )), alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. (( Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte )) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi (( del terzo comma )).».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dalla presente legge: «Art. 115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente , per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.».