Art. 2 
 
Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre  i  tempi  di
  copertura delle vacanze nell'organico degli  uffici  giudiziari  di
  primo grado 
 
  1. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per  una
sola volta, a un periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  le
Corti di appello, i tribunali  ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e  i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a  domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso  la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,  la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e
i tribunali per i minorenni  della  durata  complessiva  di  diciotto
mesi.»; 
    b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  Consiglio  nazionale  forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'». 
  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi  a  concorso»  sono
inserite le seguenti «e  di  quelli  aumentati  ai  sensi  del  comma
3-bis»; 
      2) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali  del  concorso  il
Ministro  della  giustizia  richiede  al  Consiglio  superiore  della
magistratura di assegnare ai concorrenti  risultati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori  posti  disponibili  o  che  si
renderanno tali entro sei mesi  dall'approvazione  della  graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli  messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede  entro
un mese dalla richiesta.»; 
    b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato. 
  3. (( In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo  II
del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  al  fine  di
consentire una piu'  celere  copertura  delle  vacanze  nell'organico
degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio  dei  magistrati
ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni
2014 e 2015 e nominati con  decreto  ministeriale  adottato  a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  ad
eccezione dei magistrati ordinari vincitori  del  concorso  riservato
alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto  del  Ministro
della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 71 del 12  dicembre  2014,  e  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre  2015,  ha,  in  via
straordinaria, la durata di dodici mesi e si  articola  in  sessioni,
una delle quali della durata di un mese effettuata presso  la  Scuola
superiore della magistratura ed una  della  durata  di  undici  mesi,
anche non  consecutivi,  effettuata  presso  gli  uffici  giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione  presso
gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del  citato
decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: 
  a) tre mesi, per il primo periodo; 
  b) due mesi, per il secondo periodo; 
    c) sei mesi, per il terzo periodo. )) 
  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano  anche  ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  e'
autorizzata la spesa di euro  5.804.334  per  l'anno  2017,  di  euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 73. (Formazione presso gli uffici giudiziari).  -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
          g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  che  abbiano
          riportato una media di almeno 27/30 negli esami di  diritto
          costituzionale,  diritto   privato,   diritto   processuale
          civile,  diritto  commerciale,  diritto   penale,   diritto
          processuale  penale,   diritto   del   lavoro   e   diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da diritto  ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b),  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              [12. L'esito positivo dello  stage,  come  attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160.  Costituisce,
          altresi', titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio.] 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a  norma  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  e
          a vice procuratore onorario. 
              16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
              «2-bis. La disposizione di cui al comma  2  si  applica
          anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
          presso gli uffici giudiziari.». 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 13 del decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 8.  (Nomina  a  magistrato  ordinario).  -  1.  I
          concorrenti dichiarati idonei all'esito  del  concorso  per
          esami sono classificati secondo il numero totale dei  punti
          riportati  e,  nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con
          decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti  dei
          posti messi a concorso e di quelli aumentati ai  sensi  del
          comma 3-bis. 
              2. 
              3. I documenti comprovanti il  possesso  di  titoli  di
          preferenza, a parita' di punteggio, ai fini  della  nomina,
          sono presentati, a pena di decadenza, entro  il  giorno  di
          svolgimento della prova orale. 
              3-bis. Entro cinque  giorni  dall'ultima  seduta  delle
          prove  orali  del  concorso  il  Ministro  della  giustizia
          richiede  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  di
          assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
          della graduatoria, ulteriori posti  disponibili  o  che  si
          renderanno tali  entro  sei  mesi  dall'approvazione  della
          graduatoria medesima; detti posti non possono  superare  il
          decimo di quelli messi a concorso. Il  Consiglio  superiore
          della   magistratura   provvede   entro   un   mese   dalla
          richiesta.». 
              «Art. 13.  (Attribuzione  delle  funzioni  e  passaggio
          dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
          - 1. L'assegnazione di sede, il  passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
              1-bis.  Il  Consiglio  superiore   della   Magistratura
          provvede  al  conferimento  delle  funzioni   direttive   e
          semidirettive: 
                a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per
          raggiunto limite  di  eta'  o  di  decorrenza  del  termine
          ottennale previsto dagli articoli  45  e  46  del  presente
          decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; 
                b)  negli  altri   casi,   entro   sei   mesi   dalla
          pubblicazione della vacanza. 
              1-ter. In caso di inosservanza dei termini  di  cui  al
          comma 1-bis, il  presidente  della  Commissione  referente,
          entro  il  termine  di   trenta   giorni,   provvede   alla
          formulazione della proposta. 
              2. (abrogato). 
              3. Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
          distretto nel quale il magistrato presta servizio  all'atto
          del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al  presente
          comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non  piu'
          di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo  aver
          svolto almeno cinque anni di  servizio  continuativo  nella
          funzione esercitata ed e' disposto a seguito  di  procedura
          concorsuale,  previa  partecipazione   ad   un   corso   di
          qualificazione  professionale,  e  subordinatamente  ad  un
          giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle   diverse
          funzioni,   espresso   dal   Consiglio   superiore    della
          magistratura previo parere del consiglio  giudiziario.  Per
          tale giudizio di idoneita' il  consiglio  giudiziario  deve
          acquisire le osservazioni del  presidente  della  corte  di
          appello o del procuratore generale presso la medesima corte
          a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti  o
          requirenti. Il presidente  della  corte  di  appello  o  il
          procuratore generale presso la  stessa  corte,  oltre  agli
          elementi forniti dal capo dell'ufficio,  possono  acquisire
          anche  le  osservazioni  del   presidente   del   consiglio
          dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli  elementi
          di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
          di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
          legittimita' alle funzioni requirenti  di  legittimita',  e
          viceversa, le disposizioni del secondo e terzo  periodo  si
          applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
          direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
          presidente della corte d'appello e al procuratore  generale
          presso la medesima, rispettivamente,  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione e il procuratore generale  presso
          la medesima. 
              4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
          3, il solo divieto di passaggio da  funzioni  giudicanti  a
          funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello  stesso
          distretto, all'interno  di  altri  distretti  della  stessa
          regione e con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
          corte d'appello  determinato  ai  sensi  dell'art.  11  del
          codice di procedura penale in relazione  al  distretto  nel
          quale il magistrato presta servizio all'atto del  mutamento
          di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
          che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia  svolto
          negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente  civili  o
          del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato  chieda  il
          passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni  giudicanti
          civili o del lavoro in un  ufficio  giudiziario  diviso  in
          sezioni, ove vi siano posti vacanti,  in  una  sezione  che
          tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
          caso il magistrato non puo' essere  destinato,  neppure  in
          qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o  miste
          prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
          Nel secondo caso il magistrato non puo'  essere  destinato,
          neppure in qualita' di  sostituto,  a  funzioni  di  natura
          penale  o  miste  prima  del  successivo  trasferimento   o
          mutamento  di  funzioni.  In  tutti  i  predetti  casi   il
          tramutamento di funzioni puo' realizzarsi  soltanto  in  un
          diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto  a
          quelli di provenienza. Il  tramutamento  di  secondo  grado
          puo' avvenire soltanto in un diverso distretto  rispetto  a
          quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro  del  magistrato  che  abbia
          esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente
          indicata nella vacanza pubblicata dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  nel   relativo   provvedimento   di
          trasferimento. 
              5. Per il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per  il
          conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
          10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
          alla  sede  di  destinazione,  anche  per  le  funzioni  di
          legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  art.  10,
          che comportino il mutamento da giudicante  a  requirente  e
          viceversa. 
              7.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 gennaio  2006,  n.  26  (Istituzione
          della  Scuola   superiore   della   magistratura,   nonche'
          disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli
          uditori   giudiziari,   aggiornamento    professionale    e
          formazione dei magistrati, a norma dell'art.  1,  comma  1,
          lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 21. (Contenuto e modalita' di svolgimento). -  1.
          La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre
          periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, e'
          svolto presso i tribunali e consiste  nella  partecipazione
          all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie  o
          ai reati  rientranti  nella  competenza  del  tribunale  in
          composizione  collegiale   e   monocratica,   compresa   la
          partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia
          garantita  al  magistrato   ordinario   in   tirocinio   la
          formazione  di  una  equilibrata  esperienza  nei   diversi
          settori; il secondo periodo, della durata di due  mesi,  e'
          svolto  presso  le  procure  della  Repubblica   presso   i
          tribunali; il terzo periodo, della durata di sei  mesi,  e'
          svolto presso un ufficio corrispondente a quello  di  prima
          destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. 
              (Omissis).».