Art. 3 Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1. All'articolo 194, primo comma, (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «(( , ad una sede ))» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». (( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 194. (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.».