Art. 5 
 
Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
  Corte  di  cassazione  e  modifica  del  limite  di  eta'  per   il
  conferimento di funzioni direttive di legittimita' 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati  che,  ((  alla
data )) della vacanza del posto messo a concorso,  assicurano  almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento  a  riposo.
Le funzioni direttive di  cui  all'articolo  10,  comma  14,  possono
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, ((  alla  data  ))
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre  anni
di servizio prima della data di collocamento a riposo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 1. (Disposizioni per  il  ricambio  generazionale
          nelle pubbliche amministrazioni).- (Omissis). 
              3. Al fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  degli
          uffici giudiziari, i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se
          ancora   non   disposti,   per   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi, contabili  e  militari  che  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ne  abbiano  i
          requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503,  e  successive  modificazioni,  sono
          fatti salvi sino al 31  dicembre  2015  o  fino  alla  loro
          scadenza se prevista in data anteriore. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 35.  (Limiti  di  eta'  per  il  conferimento  di
          funzioni direttive). - 1.  Le  funzioni  direttive  di  cui
          all'art. 10, commi da 10 a  13,  possono  essere  conferite
          esclusivamente ai magistrati che, alla data  della  vacanza
          del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro  anni
          di servizio prima della data di collocamento a  riposo.  Le
          funzioni direttive di cui all'art. 10,  comma  14,  possono
          essere conferite esclusivamente  ai  magistrati  che,  alla
          data della vacanza del posto messo a  concorso,  assicurano
          almeno  tre  anni  di  servizio   prima   della   data   di
          collocamento a riposo. 
              2. Ai magistrati  che  non  assicurano  il  periodo  di
          servizio di cui al comma 1  non  possono  essere  conferite
          funzioni direttive se  non  nell'ipotesi  di  conferma  per
          un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto,  di  cui
          all'art. 45.».