L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, comma 2, 216 comma 3, 216-bis; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli 376 e 377; Viste le linee guida emanate da EIOPA in materia governance, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV, capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Adotta il seguente regolamento: INDICE Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Disposizioni in materia di operazioni infragruppo Sezione I - Disposizioni di carattere generale Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo) Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo) Sezione II - Operativita' dell'impresa e politica infragruppo Art. 6 (Principi generali) Art. 7 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio) Art. 8 (Politica infragruppo) Sezione III - Identificazione delle operazioni Art. 9 (Operazioni infragruppo significative) Art. 10 (Operazioni infragruppo molto significative) Art. 11 (Principi generali per il calcolo delle soglie) Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS Art. 12 (Soggetti tenuti alla comunicazione) Art. 13 (Comunicazione delle operazioni significative) Art. 14 (Comunicazione delle operazioni molto significative) Art. 15 (Operazioni da segnalare in ogni circostanza) Art. 16 (Poteri di intervento) Capo III - Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo Sezione I - Disposizioni di carattere generale Art. 17 (Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo) Sezione II - Operativita' del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi Art. 18 (Principi generali) Art. 19 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio) Art. 20 (Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo) Sezione III - Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative) Art 22 (Principi generali per il calcolo delle soglie) Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS Art. 23 (Soggetti tenuti alla comunicazione) Art. 24 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative) Art. 25 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza) Art. 26 (Poteri di intervento) Capo IV - Disposizioni finali Art. 27 (Abrogazioni) Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, commi 1 e 2, 216 comma 3, 216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.