Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della commissione. In aggiunta, si intende per: a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; b) «atti delegati»: il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della commissione; c) «organo amministrativo»: il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; d) «parti correlate»: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2002/1606; e) «regolamento (UE) n. 2015/2450»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza; f) «ultima societa' controllante italiana»: l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.