Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal  regolamento  delegato
(UE) n. 2015/35 della commissione. In aggiunta, si intende per: 
    a) «codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private,  come  modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
    b) «atti delegati»: il regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della
commissione; 
    c) «organo amministrativo»: il Consiglio  di  amministrazione  o,
nelle  imprese  che  hanno  adottato  il  sistema  di  cui   all'art.
2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione  ovvero,  per
le sedi secondarie, il rappresentante generale; 
    d) «parti correlate»: i  soggetti  definiti  tali  dal  principio
contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio  sulle
operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di  cui
all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2002/1606; 
    e) «regolamento (UE) n. 2015/2450»: il regolamento di  esecuzione
(UE)  n.  2015/2450  della  commissione  del  2  dicembre  2015   che
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli
per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza; 
    f) «ultima societa'  controllante  italiana»:  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del codice.