Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
    a) alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana; 
    b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica  italiana
di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede  legale  in
uno Stato terzo; 
    c) alle ultime societa' controllanti italiane. Per  l'impresa  di
partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista  le
disposizioni del presente regolamento si applicano nel caso in cui la
stessa sia soggetta al calcolo della solvibilita' di gruppo ai  sensi
degli articoli 210 e 216-ter del codice e delle relative disposizioni
di attuazione.