Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime societa' controllanti italiane. Per l'impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista le disposizioni del presente regolamento si applicano nel caso in cui la stessa sia soggetta al calcolo della solvibilita' di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del codice e delle relative disposizioni di attuazione.