IL CAPO 
                DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 
  Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni  per
la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione  della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del  predetto  decreto,  secondo  il  quale
«l'Ispettorato svolge le  attivita'  ispettive  gia'  esercitate  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dall'INPS   e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e
assicurazione  obbligatoria,   nonche'   legislazione   sociale,   ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri
gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni
di legge»; 
  Visto altresi' l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo  il
quale  «al  fine  di  razionalizzare   e   semplificare   l'attivita'
ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1  sono  individuate
forme di coordinamento tra l'Ispettorato e  i  servizi  ispettivi  di
INPS  e  INAIL   che   comprendono,   in   ogni   caso,   il   potere
dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e  le  direttive  di
carattere operativo, nonche'  di  definire  tutta  la  programmazione
ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2016,  recante  l'organizzazione  delle  risorse  umane   e
strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato; 
  Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di
comportamento  dell'Ispettorato,  trovano   applicazione   i   codici
adottati dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 62»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 gennaio 2014 recante il «codice  di  comportamento  ad  uso  degli
ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del  citato  codice,
secondo  il  quale  «il  personale  ispettivo  deve  qualificarsi  al
personale presente sul luogo di  lavoro  ed  esibire  la  tessera  di
riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento  l'acceso
non puo' avere luogo»; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del logo 
 
  E' istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  d'ora
in  avanti  denominato  «il  logo»,  raffigurato  nel  documento   di
identita' visiva di cui all'allegato A che fa  parte  integrante  del
presente provvedimento  e  che  contiene  le  specifiche  grafiche  e
tecniche del logo.